Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 385
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni, relativo al conferimento dell'Ordine della Stella della solidarieta' italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della "Stella della solidarieta' italiana";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'esecuzione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel mondo;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1965, n. 180, e' sostituito dai seguenti:

"Art. 1.
1. L'insegna della "Stella della solidarieta' italiana consiste in una croce stellata smaltata di bianco, filettata d'oro, attraversante un'altra croce stellata di verde, filettata d'oro, posta in decusse, esse croci a loro volta attraversanti due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce stellata di bianco reca al centro uno scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro, recante una raffigurazione in oro dell'episodio del Buon Samaritano; all'interno della bordatura, in lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nell'area superiore la parola SOLIDARIETA', in quella inferiore la parola ITALIANA.
2. La Stella di 1a classe consiste nell'insegna gia' descritta, della misura di mm 50, appesa ad un nastro da collo di rosso, bordato alle estremita' da due liste affiancate, l'esterna di verde, l'altra di bianco; e da una placca del diametro di mm 75 a forma di raggiera convessa, costituita da otto gruppi di raggi d'argento, intagliati a punta di diamante e caricata al centro dallo scudetto circolare dell'insegna dell'Ordine. Le signore appunteranno la Stella di 1a classe sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.
3. La Stella di 2a classe consiste in una insegna identica nella foggia e nell'uso a quella di 1a classe, ma senza la placca. Per le signore, la Stella di 2a classe si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.
4. La Stella di 3a classe consiste in un'insegna identica nella foggia a quella di 1a classe, ma della misura di mm 40, appesa ad un nastro di seta con i colori dell'ordine di mm 37 di larghezza, da appuntare al petto.
5. Per le signore, la Stella di 3a classe si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.

Art. 1-bis.
1. L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella della solidarieta' italiana , conformi ai modelli precedenti a quello definito dall'articolo 1, e' consentito senza limitazione alcuna.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dalla Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ruggiero, Ministro degli affari
esteri
Tremaglia, Ministro per gli
italiani nel mondo

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 291



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il comma 1 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sulla disciplina della Presidenza del
Consiglio dei Ministri:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa)".
- L'art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n.
812, recante le nuove norme relative all'Ordine della
Stella della solidarieta' italiana, e' il seguente:
"Art. 3. - L'Ordine della "Stella della solidarieta'
italiana comprende tre classi: la prima conferisce il
titolo di grand'ufficiale, la seconda quello di
commendatore e la terza quello di cavaliere.
Le caratteristiche dell'Ordine della "Stella della
solidarieta' italiana saranno determinate con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per
gli affari esteri, e sentito il Consiglio dei Ministri".



 
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