Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 4 ottobre 2001
Istruzioni riguardanti le procedure per il passaggio all'euro dal 1 gennaio 2002 e ripercussioni nei sistemi contabili. Legge del 3 novembre 1992, n. 454. Legge 17 dicembre 1997, n. 433. Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

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Alle Amministrazioni centrali dello
Stato
Agli Uffici centrali del bilancio,
Uffici di Ragioneria e agli Uffici
centrali di Ragioneria
Alle Ragionerie provinciali dello
Stato
All'Amministrazione centrale della
Banca d'Italia - Servizio rapporti
col Tesoro
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
All'Avvocatura generale dello Stato
e, per conoscenza:
All'Associazione bancaria italiana

Premessa.
In applicazione della normativa indicata in oggetto sull'adozione dell'euro nelle pubbliche amministrazioni, il bilancio dello Stato a partire dall'esercizio 2002 sara' redatto in euro. Di conseguenza tutti i pagamenti e tutte le riscossioni effettuate dalle Sezioni di tesoreria dal 1 gennaio 2002, sia in conto competenza sia in conto residui, avverranno esclusivamente in tale valuta.
In relazione a quanto precede scaturisce il divieto assoluto di emettere, dal primo gennaio 2002, titoli di entrata o di spesa espressi in lire.
Con la presente circolare si intendono impartire le disposizioni necessarie a disciplinare il passaggio definitivo all'euro per gli aspetti di comune interesse e vengono individuate talune soluzioni anche di tipo amministrativo sia per quanto concerne la gestione di competenza del 2001 che si tramanda per gli aspetti finanziari al 2002, sia per quanto riguarda particolari fattispecie che richiedono adeguate soluzioni sul piano giuridico e applicativo. Cio' al fine di assicurare la necessaria coerenza dei rispettivi piani operativi adottati dalle singole amministrazioni e degli interventi di natura informatica.
Si precisa che qualora dalle operazioni di conversione delle lire in euro dovesse eccezionalmente (trattasi verosimilmente di ipotesi teorica) determinarsi una eccedenza in termini di competenza o di cassa della competente UPB, la stessa verra' sanata in sede di predisposizione del disegno di legge di approvazione del bilancio consuntivo 2001.

Parte I
PROBLEMI CONNESSI ALLA FASE DI PASSAGGIO
DALL'ESERCIZIO 2001 ALL'ESERCIZIO 2002.

1. Accertamento dei residui.
Le Amministrazioni dello Stato provvedono, per il tramite dei competenti Uffici centrali del bilancio o ragionerie, all'accertamento dei residui attivi e passivi in euro.

2. Titoli di spesa e di entrata.
La Banca d'Italia provvede a convertire in euro tutti i titoli di spesa d'importo non inferiore a lire 10 emessi e non pagati al 31 dicembre 2001; i titoli di spesa trasportabili all'esercizio 2002 sono pagati e contabilizzati in euro.
L'importo da indicare in lettere sui titoli di spesa e di entrata deve essere espresso in euro e centesimi di euro. Es. euro 1224,32: milleduecentoventiquattroecentesimitrentadue oppure milleduecentoventiquattro/32.
L'importo di lire 10 corrisponde all'importo minimo convertibile in un centesimo di euro tenuto conto dei criteri di arrotondamento di cui alla parte IV. Eventuali titoli di spesa d'importo inferiore a lire 10 sono annullati negli archivi e restituiti dalle tesorerie alle amministrazioni interessate.
Si riportano, di seguito, le particolarita' relative a ciascuna tipologia di titoli di spesa ed alla modulistica di fine esercizio. 2.1 Mandati informatici.
I mandati informatici inestinti al 31 dicembre, da trasportare, vengono convertiti in euro. Vengono altresi' convertiti in euro - in fase di riconoscimento dei pagamenti alle Poste - i mandati informatici "perenti incerti", pagati in tempo utile dagli uffici postali e trasmessi dalle Poste alle sezioni di tesoreria dopo il 31 dicembre 2001. 2.2 Ordinativi su ordini di accreditamento.
Non vengono convertiti in euro gli ordini di accreditamento interamente estinti alla fine dell'esercizio 2001, ne' i singoli titoli di spesa pagati.
Al 31 dicembre, per gli altri ordini di accreditamento - siano o meno da trasportare - si procede nel modo seguente:
l'importo originario dell'ordine di accreditamento e' ridotto dell'importo totale del "pagato", ed e' convertito in euro l'importo residuo;
sono convertiti in euro i singoli titoli di spesa rimasti da pagare (mod. 32 bis C.G.);
i funzionari delegati per le somme che sono autorizzati a prelevare con buoni a proprio favore, per l'effettuazione di pagamenti afferenti all'esercizio 2001, devono presentare i relativi rendiconti in lire.
A seguito di tali operazioni, potrebbe verificarsi che, per effetto degli arrotondamenti, la somma dei singoli ordinativi rimasti da pagare convertiti in euro, superi l'importo residuo in euro dell'ordine di accreditamento. In tal caso quest'ultimo importo viene automaticamente aumentato per consentire la capienza dei titoli rimasti da pagare. La Banca d'Italia invia alla Ragioneria generale dello Stato, anche per via informatica, un elenco degli ordini di accreditamento interessati dall'adeguamento dell'importo in modo da poter consentire la reiscrizione al bilancio delle relative somme.
Al fine di ridurre il piu' possibile i casi in cui sia necessario aumentare l'importo residuo in euro degli ordini di accreditamento, per la chiusura dell'esercizio 2001, non devono essere versati all'erario le disponibilita' residue inferiori a L. 10.000, come prescritto dall'art. 59-bis, comma 2, della legge di contabilita' generale dello Stato. I funzionari delegati possono trattenere detti importi per effettuare eventuali operazioni di conguaglio chiedendo la riduzione dell'ordine all'importo pagato scaturente dopo la conversione in euro della parte residua. 2.3 Ordinativi su ordini di accreditamento collettivi pagabili presso le sezioni di tesoreria.
Le modalita' di conversione sopra indicate non sono, tuttavia, applicabili ai titoli di spesa collettivi pagabili presso gli sportelli delle sezioni di tesoreria. Per tali titoli, infatti, vanno convertiti in euro sia le singole quote sia l'importo totale del titolo, per cui potrebbero verificarsi squadrature fra la somma delle quote e l'importo del titolo, con riflessi anche sull'importo residuo dell'ordine di accreditamento. Inoltre, per ciascun ordine di accreditamento andrebbero previste due fasi di conversione: la prima per ricalcolare gli importi dei titoli collettivi come sommatoria delle singole quote gia' convertite e la seconda per convertire gli importi dei titoli individuali. Per evitare siffatte complicazioni e considerata l'eccezionalita' del momento, le amministrazioni dello Stato sono invitate ad inibire il ricorso alla emissione dei titoli collettivi, salvo quelli da pagare tramite i delegati alla riscossione, e provvedere ai pagamenti mediante ordinativi individuali.
Sono altresi' invitate ad impartire disposizioni al personale dipendente volte a far utilizzare la forma di riscossione mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale e, per coloro che nonostante l'invito intendano comunque riscuotere in contanti, di effettuare l'operazione di incasso con la massima sollecitudine, in modo particolare per gli emolumenti del mese di dicembre 2001.
Eventuali titoli collettivi eccezionalmente emessi e non potuti estinguere entro il 31 dicembre 2001 sono ridotti, dalle tesorerie, all'importo effettivamente pagato.

2.4 Ordinativi su ordini di accreditamento collettivi pagabili presso gli uffici postali.
Nel corso dell'esercizio 2002, le sezioni di tesoreria provvedono a ridurre all'importo effettivamente pagato, eventuali titoli di spesa collettivi parzialmente pagati dagli uffici postali e inviati dalle Poste alle sezioni medesime dopo il 31 dicembre 2001. A tal fine, l'importo totale di ciascun titolo di spesa, gia' convertito in euro, viene ridotto alla somma delle quote pagate, convertita in euro.

2.5 Ordinativi di contabilita' speciali.
Per ciascuna contabilita' speciale, al 31 dicembre 2001, sono convertiti in euro:
il debito trasportato, come risultato finale del seguente calcolo in lire (debito trasportato al 1 gennaio 2001 + entrate dell'esercizio 2001 - titoli di spesa pagati nell'esercizio 2001);
i singoli ordinativi rimasti da pagare;
la disponibilita' residua, come differenza fra il debito trasportato e la somma degli ordinativi rimasti da pagare.
Nel caso in cui il totale degli importi, convertiti in euro, dei singoli ordinativi rimasti da pagare dovesse eccedere la disponibilita' residua - calcolata come differenza - viene automaticamente aumentato il debito trasportato per consentire la capienza dei predetti ordinativi.
I titolari di contabilita' speciale per le somme che sono autorizzati a prelevare con ordinativi a proprio favore, per l'effettuazione di pagamenti afferenti all'esercizio 2001, devono presentare i relativi rendiconti in lire.

2.6 Ordinativi di contabilita' speciali collettivi.
Per gli ordinativi collettivi emessi su contabilita' speciali si procede come per gli ordinativi su ordini di accreditamento di cui ai paragrafi 2.3 e 2.4.

3. Modulistica di fine esercizio.
La modulistica di interesse e' la seguente e viene indicata con riferimento alle operazioni di fine esercizio 2001:
mod. 32-bis C.G., relativo agli ordinativi su ordini di accreditamento inestinti al 31 dicembre, da trasportare: riporta i singoli titoli di spesa in euro;
mod. 32-bis C.G., relativo agli ordinativi su ordini di accreditamento inestinti al 31 dicembre, perenti: i titoli sono esposti in lire;
mod. 34 C.G., relativo agli ordini di acereditamento da ridurre all'importo effettivamente pagato: riporta gli importi in lire;
mod. 34-bis C.G., relativo agli ordini di accreditamento da trasportare: gli importi sono espressi in euro;
mod. 15 C.G., decreto di riduzione degli ordini di accreditamento (relativo, cioe', agli ordini di accreditamento da non trasportare): gli importi sono esposti in lire; l'importo totale dei titoli di spesa rimasti da pagare al 31 dicembre e da trasportare (quali figurano dal relativo mod. 32-bis C.G.), viene riportato anche in euro per consentire alla RGS di impegnare correttamente nel bilancio 2002 la somma per la sistemazione delle partite in conto sospeso;
mod. 98 aT, relativo agli ordinativi di contabilita' speciale inestinti al 31 dicembre, da trasportare: riporta i singoli titoli in euro;
mod. 98 aT, relativo agli ordinativi di contabilita' speciale inestinti al 31 dicembre, perenti: i titoli sono esposti in lire;
mod. 100 T., relativi ai mandati (diversi da quelli informatici) inestinti al 31 dicembre, da trasportare: riporta i singoli titoli in euro;
mod. 100 T., relativi ai mandati (diversi da quelli informatici) inestinti al 31 dicembre, perenti: i titoli sono esposti in lire.

3.1 Modulistica in rimanenza del tipo "CG" e del tipo "RG-11-SK- varie".
La modulistica esistente deve essere utilizzata fino ad esaurimento delle scorte. Fermo restando il generale divieto dal 2002 di emissione di titoli in lire, di cui si e' detto in premessa, le amministrazioni sono tenute ad applicare sulla modulistica stessa la stampigliatura ben visibile che trattasi di importi espressi in euro.
Si richiama l'attenzione delle amministrazioni che adottano, su autorizzazione dell'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, modulistica prodotta con strumenti informatici, circa la necessita' di adeguare la stessa mediante l'indicazione degli importi in euro.

4. Debito trasportato.
Il debito trasportato relativo sia all'erario Stato sia alle contabilita' speciali, quale risulta alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001, viene convertito in euro (cfr. parte II).

4.1 Variazioni al debito trasportato relativamente alle entrate del bilancio dello Stato.
Le quietanze di entrata emesse nell'esercizio 2001 rimangono in lire negli archivi della Banca. Le variazioni alle predette quietanze possono riguardare soltanto lo spostamento di somme ad un diverso capo di entrata, capitolo o articolo, con il reimpiego, quindi, delle somme stesse nell'ambito del bilancio.
Dette variazioni sono effettuate in lire e anche in lire sono emesse eventuali quietanze in conto 31 dicembre 2001. Le ragionerie provinciali dello Stato non possono, pertanto, prenotare variazioni che comportino un reimpiego delle somme al di fuori del bilancio dello Stato. Nel caso di errati versamenti al bilancio, che dovevano affluire ad una contabilita' speciale o ad un conto di tesoreria unica, le amministrazioni competenti provvedono a riconoscere le somme sul conto di tesoreria dell'amministrazione creditrice, con le modalita' di cui all'art. 393 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

4.2 Variazioni al debito trasportato relativamente alle uscite erario Stato.
Le variazioni al debito trasportato relativamente alle uscite di erario Stato sono consentite soltanto nel caso di errati pagamenti a carico dell'esercizio 2001. In tali casi le variazioni sono effettuate in euro in quanto riguardano soltanto l'importo dell'errato pagamento, senza alcun riferimento all'originario titolo di spesa in lire. La riesecuzione del pagamento avviene, quindi, in euro in conto esercizio 2002.

4.3 Variazioni al debito trasportato relativamente alle entrate e alle uscite delle contabilita' speciali.
Non sono possibili variazioni al debito trasportato delle contabilita' speciali, in quanto tale voce viene consolidata alla fine dell'esercizio 2001 e convertita in euro per singola contabilita' speciale. Pertanto, eventuali versamenti errati sono sistemati a data corrente dalle Sezioni di tesoreria mediante prelevamento dalla contabilita' su cui i fondi sono stati accreditati e versamento su quella di pertinenza; analogamente, nel caso di errati prelevamenti, viene accreditata la contabilita' speciale su cui il prelevamento e' stato effettuato e addebitata quella di pertinenza.

5. Operazioni di tesoreria unica.
I principi stabiliti per le contabilita' speciali si applicano anche ai conti di tesoreria unica. In particolare:
al 31 dicembre 2001, viene convertito in euro il saldo di ciascun conto di tesoreria unica;
le operazioni effettuate (in lire) dai tesorieri entro il 31 dicembre 2001 e presentate per il regolamento alle sezioni di tesoreria dal 2 gennaio 2002 sono esposte in euro sulla relativa modulistica (mod. 62 spec. T.P.) e contabilizzate in euro dalle sezioni di tesoreria;
al fine di allineare il saldo di ciascun conto di tesoreria unica fra le evidenze del tesoriere e quelle della sezione di tesoreria, le eventuali differenze di conversione - dovute allo sfasamento temporale fra le operazioni eseguite d'iniziativa dalle sezioni di tesoreria negli ultimi giorni del mese di dicembre (ad esempio accreditamento di titoli di spesa) e la notifica delle stesse al tesoriere - vengono regolate dai tesorieri sui conti di tesoreria unica, in contropartita del proprio conto di gestione, mediante apposita richiesta alle sezioni di tesoreria distintamente per gli importi in euro da accreditare e per quelli da addebitare negli stessi conti di tesoreria unica;
nel corso del 2002 non possono essere contabilizzati nei conti di tesoreria unica movimenti con data valuta antecedente al 1 gennaio dello stesso anno, comprese eventuali rettifiche ai movimenti dell'anno precedente;
gli interessi sui conti fruttiferi degli enti e quelli da riconoscere ai tesorieri per le somme anticipate vengono calcolati sui movimenti in lire effettuati con valuta fino al 31 dicembre; l'importo calcolato e' convertito in euro per essere accreditato nei conti di tesoreria unica e nei conti di gestione dei tesorieri.

6. Depositi in strumenti finanziari pubblici e privati e in altri valori.
Con la dematerializzazione dei titoli di Stato (decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213) non vengono piu' costituiti presso le tesorerie depositi definitivi in titoli per conto della Cassa depositi e prestiti ne' depositi provvisori in titoli (decreto ministeriale 26 febbraio 1998) ed e' in corso il trasferimento al sistema bancario dei depositi della Cassa depositi e prestiti in precedenza costituiti (circolare della stessa cassa n. 1230 del 14 ottobre 1998, emanata d'intesa con il Ministero del tesoro).
Pertanto, i depositi in titoli presenti presso le tesorerie al 31 dicembre 2001 dovrebbero essere in quantita' non rilevante. Tuttavia, la conversione di detti depositi creerebbe notevoli complicazioni derivanti dai problemi di quadratura fra la somma dei singoli titoli costituiti in deposito, gli ordini di restituzione emessi e non eseguiti entro il 31 dicembre 2001, la quietanza rappresentativa del deposito e l'eventuale rimanenza dei titoli in deposito. Si rende necessario, di conseguenza, individuare alcune semplificazioni di tipo amministrativo per il loro trattamento.
I depositi provvisori e definitivi in essere presso le sezioni di tesoreria e costituiti con strumenti pubblici e privati nonche' con altri valori, sono scaricati dalle Sezioni di tesoreria entro il 31 dicembre 2001 senza l'intervento degli uffici dei dipartimenti provinciali del Tesoro e ricostituiti dal 2 gennaio 2002 per il controvalore in euro. Eventuali depositi a cauta custodia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1330 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, contabilizzati per il valore convenzionale di una lira o per altro valore convenzionale, sono ricostituiti per il valore convenzionale di un euro.
Le sezioni di tesoreria danno comunicazione delle operazioni effettuate agli uffici dei dipartimenti provinciali del Tesoro ai fini dell'aggiornamento delle loro evidenze. Le sezioni medesime trattengono le quietanze relative ai depositi ricostituiti, che verranno consegnate agli interessati solo su richiesta degli stessi e contro ritiro delle quietanze originarie che andranno, quindi, annullate e conservate agli atti delle sezioni.
I criteri sopra indicati si applicano anche ai depositi relativi a titoli e valori concernenti il servizio del debito pubblico nonche' ai depositi provvisori presso la tesoreria centrale, fra i quali quelli provenienti dalla precedente struttura del Ministero del tesoro e quelli relativi ai certificati azionari dello stesso Ministero.

Parte II
BILANCIO MENSILE MOD. 108 T. E CONTI GIUDIZIALI
RESI DALLA BANCA D'ITALIA

1. Rimanenze in numerario dell'esercizio precedente.
Nel bilancio mensile (mod. 108 T.) e' esposta la situazione nazionale degli incassi e dei pagamenti eseguiti dalle sezioni di tesoreria per la determinazione del saldo del "conto disponibilita'" che e' formato dalle movimentazioni dell'erario Stato, delle contabilita' speciali (e conti di tesoreria unica), dei depositi provvisori in contanti, dei pagamenti in "conto collettivi", delle "cedole interessi BOT" e dei "titoli di spesa da regolarizzare". Al 31 dicembre 2001, vengono determinate, per ciascuna di queste macro-contabilita', le rimanenze che sono riportate a nuovo nell'esercizio successivo (e la cui sommatoria corrisponde al saldo del conto disponibilita' al 31 dicembre 2001).
La conversione e' effettuata non sul saldo nazionale di ciascuna macro-contabilita', bensi' sulle seguenti voci analitiche:
il saldo erario Stato di ogni tesoreria;
il singolo conto di contabilita' speciale o di tesoreria unica, di ogni tesoreria;
la rimanenza di ogni deposito provvisorio in contanti ancora in essere presso ciascuna tesoreria;
i singoli importi scritturati al "conto collettivi" di ciascuna tesoreria;
la rimanenza delle "cedole interessi BOT" (l'importo in euro, in questo caso, sara' pari alla somma degli importi gia' calcolati in euro all'atto dell'emissione di ciascun prestito).
In relazione alle modalita' di conversione sopra indicate, puo' determinarsi, per effetto degli arrotondamenti, una differenza tra le rimanenze iniziali di ciascuna macro-contabilita', e gli importi che deriverebbero dalla conversione dei soli totali nazionali al 31 dicembre 2001.
Pertanto, nel mod. 108 T. mensile per l'anno 2002 deve essere prevista un'apposita evidenza per "differenza conversione" per rettificare il saldo del "conto disponibilita'" al 31 dicembre e quindi consentirne l'allineamento ai risultati delle conversioni parziali. L'importo calcolato all'inizio dell'anno per "differenza conversione" puo' variare dopo l'allestimento del "conto complementare" (mod. 108 T.) poiche' in sede di consuntivo (che normalmente si conclude entro giugno dell'esercizio successivo) il saldo del "conto disponibilita'" viene ricalcolato (ovviamente a soli fini contabili e non di cassa) in base alle variazioni effettuate nel periodo "complementare" (tali variazioni si riferiscono al debito trasportato, nei casi previsti al precedente punto 4.3, parte I, o a stralci della Corte dei conti che alimentano le "differenze da sistemare").

2. Amministrazioni autonome e "differenze da sistemare".
Come noto, nel bilancio (mod. 108 T.) del mese di gennaio di ciascun anno sono "riportati a nuovo":
i pagamenti delle Amministrazioni autonome non "rimborsati" al 31 dicembre dell'anno precedente;
le "differenze da sistemare" derivanti dagli stralci dei pagamenti di bilancio, effettuati dalla Corte dei conti.
Pertanto, per ciascuna di tali voci deve essere adottata una soluzione univoca - di seguito indicata - e va previsto l'inserimento di un'apposita evidenza "differenza per conversione" nelle "partite da regolare" indicate nella tavola VIC relativa alla "contabilita' dell'erario dello Stato" del cennato modello 108 T.
Per quanto concerne le amministrazioni autonome, che come e' noto riconoscono i pagamenti con cadenze temporali differenziate, tale soluzione consiste nell'adozione di un criterio comune cui ciascuna amministrazione deve attenersi in occasione dei riconoscimenti dei pagamenti eseguiti (in lire) fino al 31 dicembre 2001 e rimborsati (in euro) dopo tale data. In particolare:
deve essere convertito per ciascun mese il totale dei pagamenti eseguiti dalle tesorerie;
di conseguenza, il totale da rimborsare (di ogni amministrazione) e' dato dalla somma degli importi calcolati a livello mensile;
in caso di "stralci" dei pagamenti od errata imputazione di un pagamento in lire (effettuato nel 2001), ad un'amministrazione diversa da quella competente (previsione contenuta nell'art. 157 delle I.G.S.T.), che siano rilevati nell'anno 2002, l'importo da riconoscere nel mese e' calcolato sottraendo dal totale mese convertito l'importo convertito del titolo non di competenza.
Per quanto concerne, invece, le "differenze da sistemare", determinate sia dagli stralci della Corte dei conti sia dalle sistemazioni disposte dalla stessa per pagamenti gia' stralciati, deve essere convertito ogni titolo stralciato e non il totale "differenze da sistemare" figurante al 31 dicembre 2001 sul mod. 108 T.; si puo', pertanto, verificare anche in questo caso una "differenza per conversione". Inoltre, e' da osservare che dopo la redazione del bilancio complementare (mod. 108 T.) l'ammontare delle "differenze da sistemare" di cui sopra potrebbe modificarsi in conseguenza dei maggiori o minori riconoscimenti effettuati dalla Corte dei conti rispetto ai pagamenti dell'esercizio 2001. Pertanto, anche la voce "differenza conversione", calcolata nel mese di gennaio 2002 ed esposta da tale mese sul mod. 108 T., potrebbe essere influenzata (e quindi modificata) dalle sistemazioni e/o dagli stralci della Corte dei conti.

3. Rimanenze in titoli dell'esercizio precedente.
In relazione a quanto previsto al punto 6, parte I, la rimanenza in titoli a chiusura dell'esercizio 2001, risultera' pari a zero per cui non si pongono problemi di conversione.

4. Conti giudiziali.

4.1 Depositi provvisori, Cassa pensioni degli ex istituti di previdenza, Cassa depositi e prestiti.
Per evitare la problematica derivante dalla conversione delle rimanenze finali per singola sezione che comporterebbe una differenza sulla rimanenza "Totale", per i conti giudiziali resi per l'anno 2001 va prevista l'indicazione, in un'ulteriore colonna, del corrispondente importo in euro ricalcolato con le modalita' di conversione stabilite.

4.2 Erario Stato.
In presenza di un'eventuale differenza derivante da arrotondamenti (tra il debito trasportato finale in lire al 31 dicembre 2001 e quello iniziale in euro dell'anno 2002) si appone un'annotazione sul conto dell'anno 2001 che la giustifichi.

Parte III

1. Scritture dei consegnatari.
Nella indicazione dei valori dei singoli beni di inventario da portare al nuovo esercizio 2002, trattandosi di valori finali, si applica la conversione in euro indicando l'importo con due cifre decimali, secondo i criteri di arrotondamento stabiliti dall'art. 5 del Regolamento del Consiglio dell'UE n. 1103/97 del 17 giugno 1997 come piu' oltre specificato. Se il risultato e' uguale a zero ed il bene conservi una sua utilita' economica, nel registro rimane la descrizione dello stesso con valore 00, in attesa della periodica operazione di ricognizione e rideterminazione dei valori.
Qualora trattasi di beni di facile consumo il cui valore unitario costituisce base di calcolo per "n" unita', si applica il criterio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (calcoli intermedi).

Parte IV

Criteri di conversione.
La conversione da lire ad euro e' effettuata al cambio fisso di un euro pari a lire 1936,27, sulla base delle regole stabilite dall'art. 5 del regolamento del Consiglio dell'U.E. n. 1103/97 del 17 giugno 97, richiamato al punto 4 delle istruzioni emanate con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1988). Ove dalla conversione da lire a euro dovessero risultare piu' di due cifre decimali, l'importo e' arrotondato al centesimo di euro (due cifre decimali); l'arrotondamento e' effettuato per eccesso se la terza cifra decimale e' pari o superiore a 5 e per difetto se inferiore.
Roma, 4 ottobre 2001
Il ragioniere generale dello Stato
Monorchio
 
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