Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2001
Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, in via sperimentale, tempi e modalita' di effettuazione dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sull'attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali e interministeriali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 recante il regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998 relativa agli adempimenti del Governo in materia di istruttoria legislativa;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, che ha fornito prime indicazioni per la sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per la semplificazione del sistema di regolazione e per l'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista la raccomandazione ai Paesi membri, adottata dall'OCSE il 9 marzo 1995, sul miglioramento della qualita' della normazione pubblica ed il rapporto OCSE, del maggio 1997, sulla riforma della regolazione;
Vista la dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza intergovernativa per la revisione del trattato sull'Unione europea ed allegata al trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, concernente la qualita' redazionale della legislazione comunitaria;
Visto il rapporto OCSE sulla riforma della regolazione in Italia del 2001, in cui l'AIR e' considerata come una tra le riforme dalle piu' elevate potenzialita' per migliorare la qualita' della regolazione, e le relative raccomandazioni;
Visto il "Rapporto iniziale" del marzo 2001 del "Gruppo consultivo di alto livello" sulla qualita' della regolamentazione a livello europeo, costituiti dai Ministri europei della funzione pubblica nel novembre 2000;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001, e in particolare il punto 23, in cui si considera l'AIR come uno strumento fondamentale per una regolazione piu' chiara, semplice ed efficace;
Considerata la necessita' di definire principi comuni ai fini del miglioramento della qualita' e della trasparenza del sistema normativo;
Valutata l'opportunita' di ridefinire e rendere piu' efficace la sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione al fine di una sua graduale applicazione a tutta l'attivita' normativa del Governo, ampliando consistentemente il novero dei casi oggetto di sperimentazione ed estendendo l'attivita' di formazione dei dipendenti pubblici all'utilizzo dell'AIR;
Su proposta del Ministro per la funzione pubblica;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31 agosto 2001;

A d o t t a
la seguente direttiva: I - Finalita'.
1. L'art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ha introdotto l'analisi di impatto della regolazione (di seguito denominata AIR) nel nostro ordinamento. La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 ha fornito prime indicazioni per l'avvio della fase di sperimentazione.
2. La presente direttiva contiene gli indirizzi volti a ridefinire e rendere efficace la sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni al fine di una sua graduale applicazione a tutta l'attivita' normativa del Governo, ampliando consistentemente il novero dei casi oggetto di sperimentazione ed estendendo l'attivita' di formazione dei dipendenti pubblici all'utilizzo dell'AIR.
3. La nuova attivita' di sperimentazione e' finalizzata a:
a) responsabilizzare i singoli Ministeri nella realizzazione delle analisi e sviluppare le capacita' tecniche necessarie all'interno delle singole amministrazioni;
b) ampliare e diversificare il novero dei casi-pilota;
c) definire criteri di individuazione delle ipotesi in cui non e' necessario sottoporre lo schema di un atto normativo ad AIR, anche in base al parametro della rilevanza dell'impatto della norma sui destinatari;
d) definire prime modalita' di monitoraggio e verifica ex post dell'impatto della regolamentazione (VIR), del suo grado di applicazione e della sua efficacia rispetto agli obiettivi prefigurati con l'AIR;
e) realizzare, al fine di una effettiva attuazione dell'AIR, un esteso programma di riqualificazione dei dipendenti pubblici che dovranno svolgere le analisi;
f) individuare le modalita' piu' semplici ed efficaci di inserimento dell'AIR nell'ambito del procedimento di progettazione, redazione e approvazione degli atti normativi da parte del Governo;
g) sviluppare forme di coordinamento istituzionale tra il Governo e il Parlamento in materia di AIR;
h) individuare, in relazione alle attivita' previste dalla presente direttiva, misure di rafforzamento dei settori giuridico-legislativi dei Ministeri, anche con l'inserimento di specifiche professionalita'. II - Organizzazione.
1. La guida strategica della sperimentazione e' attribuita ad un comitato di indirizzo, presieduto dal Ministro per la funzione pubblica e composto dal capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito denominato DAGL), con funzioni di vice presidente, da un vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal segretario generale, dal capo del Dipartimento affari economici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal capo ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica, dal coordinatore del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure (di seguito denominato Nucleo), e dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione (di seguito denominata SSPA).
2. Il comitato:
a) definisce ed aggiorna il piano operativo della sperimentazione;
b) approva il piano di formazione;
c) coordina le attivita' di comunicazione istituzionale sull'AIR;
d) individua, a seguito di consultazione con i singoli Ministeri, almeno venti casi di sperimentazione riconducibili a diverse tipologie di atto normativo (disegno di legge, decreto legislativo, regolamento governativo, regolamento ministeriale, provvedimento di attuazione di direttiva comunitaria);
e) verifica, anche tramite rapporti intermedi, l'andamento della sperimentazione, adottando tutte le misure necessarie per assicurarne l'efficacia;
f) ridefinisce la realizzazione dell'AIR sulla base di una o, eventualmente, piu' griglie metodologiche differenziate a seconda del tipo di intervento normativo e verifica l'opportunita' del modello di AIR basato su una doppia fase di analisi (preliminare e finale);
g) valuta i risultati della sperimentazione;
h) approva il manuale delle pratiche per la realizzazione dell'AIR.
3. Ciascun Ministro individua un "referente per l'analisi di impatto della regolamentazione", responsabile nei confronti del comitato di indirizzo dell'andamento e dei risultati della sperimentazione presso il proprio dicastero. In particolare, il referente per l'AIR dovra' assicurare, con il coinvolgimento dei singoli uffici di settore, la realizzazione dell'analisi di impatto per ciascuno dei casi-pilota di competenza di quel dicastero.
4. Il DAGL assicura il coordinamento tra le attivita' dei diversi Ministeri e valuta, anche con il supporto del Nucleo, l'AIR (sia preliminare che finale) prodotta dai singoli Ministeri, demandando alle amministrazioni, laddove necessario, di operare integrazioni.
5. La SSPA sottopone al comitato direttivo un progetto di piano di formazione del personale coinvolto nell'applicazione dell'AIR e ne cura la realizzazione. III - Attivita'.
1. La nuova attivita' di sperimentazione si divide in quattro fasi secondo il calendario stabilito dal comitato:
a) prima fase: si costituira' il comitato di indirizzo, si individueranno i "referenti per l'analisi di impatto", si predisporranno il piano operativo iniziale della sperimentazione ed il piano della formazione, si individueranno i casi oggetto della sperimentazione;
b) seconda fase: si realizzeranno la sperimentazione ed il programma di formazione;
c) terza fase: nel corso di questa fase si predisporra' il rapporto finale di valutazione delle attivita' di sperimentazione e si definiranno le modalita' di introduzione a regime dell'AIR;
d) quarta fase: si redigera' il manuale delle pratiche per la realizzazione dell'AIR.
Roma, 21 settembre 2001
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 219
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone