Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 9 ottobre 2001
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Ramandolo", approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e dei servizi

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Udine, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" gia' sottozona ricompresa nella denominazione di origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli" riconosciuta con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo", pubblicati nella Gazzella Ufficiale - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2001;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale tutela vini e della regione Friuli-Venezia Giulia, espresso nel corso della seduta tenutasi in data 13 maggio 2001, con il quale a seguito delle osservazioni formulate dalla sezione amministrativa del Comitato stesso, e' stata accolta la proposta di ridurre il titolo alcolometrico volumico totale minimo dal 15,00% vol, previsto nella proposta di disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra, al 14,00% vol;
Vista la nota della Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, con la quale sono state mosse osservazioni in merito all'art. 2, comma 1 (base ampelografica), e all'art. 5, commi 1 e 4 (norme per la vinificazione);
Vista la deliberazione del citato Comitato nella riunione svoltasi in data 19 settembre 2001, nella quale, sentito anche il parere della regione autonoma FriuliVenezia Giulia, si ritiene di riportare la percentuale delle uve del vitigno Verduzzo Friulano, che concorrono alla formazione del vino "Ramandolo" dal 90% al 100% e di confermare l'ampliamento della zona di vinificazione all'intero territorio amministrativo dei comuni di Nimis e Tarcento allo stato attuale compresi solo in parte nella zona di produzione delle uve, nonche' l'inserimento nel disciplinare di produzione della possibilita' di affinare il prodotto in contenitori di legno, in quanto pratica gia' di uso corrente in zona;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" ed alla approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' ai pareri espressi e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli", sottozona "Ramandolo" con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, e successive modifiche ed e' approvato nel testo annesso il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001.
3. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" accompagnata dalla specificazione "Ramandolo", di cui all'allegato 1, sottozona "Ramandolo", della denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970 e successive modifiche deve intendersi revocata.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2001, il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo", proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2001, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Friuli-Venezia Giulia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli", "Ramandolo", della sottozona "Ramandolo" prodotti dalle uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo", che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2000 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo", purche' i suddetti quanititativi in giacenza siano sottoposti ad un esame fisico-chimico ed organolettico, come previsto dall'art. 13 della legge n. 164/1992 e rispondano ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto alla camera di commercio competente per territorio.
3. Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" nella tipologia prevista dal disciplinare di produzione solo dopo che, sottoposto ad analisi fisico-chimico ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo".
 
Art. 5.
1. Il vino della denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, usufruisce di un periodo di smaltimento:
di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;
di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze del prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate, fino ad esaurimento, con la rivendicazione della denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" con la specificazione "Ramandolo" a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura scritta "vendita autorizzata fino ad esaurimento" ovvero sui recipienti sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2000 o di anni precedenti, purche' documentabili.
Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.
 
Art. 6.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
Annesso 1

DISCIPLINARE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E
GARANTITA "RAMANDOLO"

Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" e' riservata al vino che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino di cui al precedente articolo deve essere ottenuto per il 100% dalle uve del vitigno Verduzzo Friulano (localmente denominato verduzzo giallo).
I vigneti iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" sono utilizzabili per effetto della sovrapposizione di zona, anche per passaggio di classificazione, per produrre vino a denominazione di origine controllata dei Colli orientali del Friuli "Verduzzo", nel rispetto delle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione, ferma restando comunque la resa per ettaro prevista per il vino Ramandolo a denominazione di origine controllata e garantita.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo", ai sensi dell'art. 1 devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla chiesetta di Ramandolo (quota 369) seguendo la strada del Bernadia (a valle di Costa Dolina in direzione nord-est), raggiunge quota 518 in prossimita' di localita' Tamar.
Da qui segue una linea retta in direzione sud-est, attraverso quota 250 (punto di confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di Sotto e da Torlano di Sopra), arriva a localita' S. Giorgio (quota 469).
Da qui' in direzione sud-ovest, tocca M. Plantanadiz (quota 370), La Croce (quota 370), attraversando Pecol di Centa ed il monte Mache Fave ( quota 365).
Indi prosegue in direzione sud-est lungo una linea retta che interseca il ponte sul torrente Lagna (quota 222).
Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente Cornappo (quota 190 ) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza con il torrente Torre (quota 178).
Ne segue il corso in direzione nord-ovest fino alla localita' Oltretorre ( Tarcento ) e, al ponte sul torrente Torre, prende la strada statale n. 356, che segue a ovest attraverso localita' Aprato e S. Biagio fino a quota 214.
Da qui prende la strada verso nord, toccando quota 222 e, di seguito, quota 261 in localita' Menoli.
Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (quota 313) e, toccando quota 415 e quota 440, raggiunge localita' Beorchian.
Prosegue quindi in direzione nord-est fino a Case Zuc (quota 440) e, attraverso quota 404 raggiunge Case Rosazzis (quota 392).
Segue indi una linea retta verso nord-est fino al Borgo Gaspar (quota 253) e, poi, la strada che porta a localita' Zomeais (quota 244).
Attraversa quindi il ponte sul Torrente Torre fino alla localita' Ciseris (quota 264) e, da qui, segue una linea che, toccando quota 394 e quota 457, a monte di localita' Compare, raggiunge Borgo Patochis (quota 406).
Prende poi verso est, toccando quota 478 e, quindi, verso sud, attraverso Case Zatreppi, fino a quota 448 a monte di localita' Sedilis.
Da qui prosegue verso est, una linea che, attraverso Case Dri (quota 376) raggiunge, attraverso quota 356 e quota 369, la chiesetta di Ramandolo (quota 369), punto di partenza della delimitazione.
Art. 4.
1. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
2. Per i nuovi impianti o reimpianti, la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
3. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 8 tonnellate. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo". Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine di tutto il prodotto.
Art. 5.
1. Nell'interno della zona di produzione devono essere effettuate tutte le operazioni di vinificazione e di eventuale arricchimento del grado alcolico, compreso l'appassimento delle uve che potra' verificarsi sulla pianta o in locali idonei sia termocondizionati che a ventilazione forzata.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che la vinificazione possa avvenire anche all'interno dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento.
2. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%.
3. La resa massima dell'uva in vino compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro non puo' superare il 65%. Per le rese fino al limite massimo del 70%, il 65% sara' considerato vino a denominazione di origine controllata e garantita ed il restante 5% non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione e nell'affinamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" e' consentito l'uso di botti in legno.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" messo al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore gradevolmente dolce, vellutato piu' o meno tannico e di corpo con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco con proprio decreto.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unita' amministrative o frazioni, aree, zone, localita' dalle quali provengono le uve e' consentito in conformita' al disposto decreto ministeriale 22 aprile 1992.
La menzione vigna seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalle disposizioni di legge.
L'annata di produzione e' obbligatoria su tutte le confezioni poste in vendita del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo".
Art. 8.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" dovra' essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacita' non superiore a litri 5.
 
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