Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2001 (vai al sommario) |
LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA |
DECRETO RETTORALE 19 ottobre 2001 |
Modificazioni allo statuto. |
|
|
IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia della Luiss Libera Universita' internazionale degli studi sociali "Guido Carli", emanato con decreto rettorale n. 34 del 16 aprile 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 e successive modificazioni; Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, in particolare l'art. 6; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie, ed il decreto ministeriale 28 novembre 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 16 e 27 febbraio 2001, concernenti la richiesta di modificazioni allo statuto di autonomia della Luiss Libera Universita' internazionale degli studi sociali "Guido Carli"; Vista la richiesta di modificazioni statutarie trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. n. 101 Pos. S/2 del 16 marzo 2001; Vista la nota prot. n. 1043 dell'11 aprile 2001 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica comunica di non avere al riguardo osservazioni da formulare; Visto il regolamento didattico di Ateneo della Luiss Libera Universita' internazionale degli studi sociali "Guido Carli" emanato con decreto rettorale n. 184 del 10 ottobre 2001; Decreta: E' emanato lo statuto di autonomia della Luiss Libera Universita' internazionale degli studi sociali "Guido Carli", allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 2001 Il rettore: Arcelli |
| Allegato
STATUTO Capo I Disposizioni generali Art. 1. La Luiss Libera Universita' internazionale degli studi sociali "Guido Carli", piu' brevemente denominata Luiss "Guido Carli", in Roma ha elaborato un progetto che prevede la realizzazione di processi formativi finalizzati a tradurre l'accumulazione e l'elaborazione culturale in capacita' operative professionalmente qualificate. L'Universita' si propone, di conseguenza, di formare giovani idonei ad affrontare responsabilita' di gestione nei sistemi complessi pubblici e privati con: conoscenze e strumenti concettuali traducibili nei necessari riferimenti scientifici, razionali e metodologici; atteggiamenti professionali orientati all'analisi empirica e alla elaborazione di strategie operative; capacita' di decisione e di intervento nei processi organizzativi in condizioni di incertezza e di cambiamento. Per raggiungere tali obiettivi, l'Universita' si definisce come luogo aperto a tutti coloro che siano disponibili per un lavoro culturale coerente con il progetto che deriva dall'impostazione delineata. Art. 2. L'Universita' e' promossa dall'Associazione per la Libera Universita' internazionale degli studi sociali (Aluiss), che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari. Oltre all'ente promotore, svolge attivita' di supporto all'Universita' l'Associazione amici della Luiss, che provvede in particolare alla istituzione di borse di studio e di ricerca. Art. 3. La Luiss Libera Universita' internazionale degli studi sociali "Guido Carli", in Roma e' autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione. Essa ha personalita' giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. La vigilanza dello stato sull'Universita' e' esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Capo II Organi dell'universita' Art. 4. Sono organi dell'Universita': 1. il consiglio di amministrazione; 2. il presidente e il vice presidente esecutivo; 3. il comitato esecutivo; 4. il rettore; 5. il corpo accademico; 6. il senato accademico; 7. i presidi e i vice presidi di facolta'; 8. i consigli di facolta'; 9. i consigli di indirizzo. Art. 5. Il consiglio di amministrazione e' cosi' composto: a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'Aluiss; b) quindici rappresentanti designati dalla stessa Associazione; c) il presidente ed il vice presidente esecutivo dell'Associazione amici della Luiss; d) due rappresentanti designati dalla stessa Associazione; e) il presidente onorario dell'Aluiss e il presidente onorario della Luiss "Guido Carli"; f) il rettore; g) i presidi di facolta'; h) un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; i) un professore ordinario o straordinario; j) un professore associato; k) un ricercatore; l) uno studente in corso all'atto della nomina; m) un laureato presso la Luiss "Guido Carli" che non appartenga al personale docente della stessa e che comunque non abbia rapporti di dipendenza e collaborazione con l'Universita'; n) il direttore amministrativo; o) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Per le designazioni dei membri di cui alle lettere i), j), k), l), m), o) appositi regolamenti saranno predisposti dal consiglio di amministrazione sentite, ove esistano, le organizzazioni interessate. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su designazione dell'Aluiss, il presidente ed il vice presidente esecutivo con funzioni vicarie. Il presidente uscente della Luiss "Guido Carli" assume la carica di presidente onorario. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Con le modalita' previste nel secondo comma potranno essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo. Art. 6. Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, 12, 53 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore in vigore, oltre a quelle previste dal presente statuto. In particolare, il consiglio di amministrazione: a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto: puo' pertanto indicare alle facolta' le finalita' da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi; b) decide sulle questioni patrimoniali dell'Universita'; c) approva il budget ed il bilancio dell'Universita'; d) nomina il rettore ed i presidi, scegliendoli tra i professori ordinari e straordinari; nomina i direttori dei centri di ricerca, nonche', su proposta dei consigli di facolta' interessati, sentito il senato accademico, i direttori degli istituti e delle scuole di specializzazione; e) delibera, su proposta dei consigli di facolta', sentito il senato accademico, gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti; f) nomina, su proposta dei consigli di facolta', sentito il senato accademico, i professori di ruolo da chiamare ai medesimi posti di ruolo; g) delibera, su proposta dei consigli di facolta', sentito il senato accademico, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico; h) delibera, su proposta dei consigli di facolta', sentito il senato accademico, il conferimento di contratti di insegnamento; i) delibera, su proposta dei consigli di facolta', sentito il senato accademico, l'assegnazione dei posti di ricercatore di ruolo; j) nomina, su proposta dei consigli di facolta', sentito il senato accademico, i ricercatori di ruolo; k) delibera, sentiti i consigli di facolta' interessati ed il senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani; l) delibera annualmente, sentito il senato accademico, le tasse ed i contributi a carico degli studenti; m) nomina il direttore amministrativo; n) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita', nonche' il regolamento che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; o) delibera in ordine all'esenzione dalle tasse e dai contributi con fondi dell'Universita'; p) delibera, su proposta del senato accademico, in ordine al finanziamento, con fondi dell'Universita', dell'attivita' di ricerca scientifica; q) delibera, su proposta del senato accademico, i regolamenti d'Ateneo; r) delibera, su proposta dei consigli di facolta' e del senato accademico, l'attivazione degli istituti; s) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione e il regolamento dei centri di ricerca e ne approva i programmi di attivita' e i relativi stanziamenti; t) delibera, su proposta del senato accademico e sentito il consiglio di facolta' competente, l'attivazione delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa la Luiss "Guido Carli", approvandone i regolamenti. Il consiglio di amministrazione puo' determinare, d'intesa con il senato accademico e nel rispetto del presente statuto, forme di consultazione delle varie componenti dell'Universita', in ordine alla sua vita e alla formazione dei suoi programmi. Esso stabilisce altresi', sentito il senato accademico, il numero massimo degli studenti da immatricolare in relazione al successivo art. 17. Per la validita' della seduta si applica l'art. 18 del regolamento generale universitario (regio decreto 6 aprile 1924, n. 674). Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario. Il consiglio di amministrazione puo' conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni. La nomina del rettore e dei presidi, nonche' i provvedimenti di cui alla lettera f), sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Art. 7. Il presidente del consiglio di amministrazione: a) presiede le adunanze del consiglio stesso e del comitato esecutivo; b) ha la legale rappresentanza dell'Universita' anche in giudizio; c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica; d) puo' adottare deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere b) e h) del precedente art. 6 e alle lettere b), d), e) del seguente art. 9, riferendone al consiglio, o al comitato esecutivo se materia di competenza di questo, per la ratifica, nella prima successiva adunanza; e) puo' conferire al vice presidente con delega e revocare sue specifiche attribuzioni. Art. 8. Il comitato esecutivo e' cosi' composto: a) il presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede o, in sua assenza dal vice presidente esecutivo; b) il rettore; c) un rappresentante dell'Aluiss, designato dai consiglieri di amministrazione di cui al precedente art. 5, lettere a) e b) e scelto tra i consiglieri stessi; d) un rappresentante dell'Associazione amici della Luiss, designato dai consiglieri di amministrazione di cui al precedente art. 5, lettere c) e d) e scelto tra i consiglieri stessi; e) il direttore amministrativo. La funzione di segretario del comitato esecutivo e' esercitata dal direttore amministrativo. Sono invitati a partecipare alla riunione del comitato il vice presidente esecutivo e i presidi, allorche' si tratti di materia di loro specifica competenza. Possono essere altresi' invitati, ove si tratti di problemi di loro pertinenza, i responsabili di altre unita' organizzative. Il comitato esecutivo e' convocato dal presidente o dal vice presidente esecutivo con preavviso di almeno 24 ore. Le sue sedute sono valide allorche' siano presenti la meta' piu' uno dei componenti il comitato stesso. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei componenti. Il comitato esecutivo informa periodicamente il consiglio di amministrazione circa le proprie deliberazioni. Art. 9. Il comitato esecutivo: a) ha il governo amministrativo ed economico dell'Universita'; b) delibera sulle assegnazioni di personale e sulle decisioni di spesa degli organi didattici e di ricerca nell'ambito degli appositi stanziamenti; c) delibera sulle assunzioni di personale; d) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Universita' che comportino entrate oppure spese nell'ambito degli stanziamenti indicati nel budget approvato dal consiglio di amministrazione; e) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale dipendente dell'Universita'. Il comitato esecutivo puo' deliberare, in caso di comprovata urgenza e necessita', in ordine alle materie indicate alla lettera l) del precedente art. 6, riferendone al consiglio di amministrazione per la ratifica nella successiva riunione. Art. 10. Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato. Il rettore: a) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; b) esercita l'alta vigilanza sull'attivita' didattica e scientifica svolta nell'Universita' e sull'attivita' del personale docente; c) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica; e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti; g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto. In caso di assenza o di impedimento, il rettore puo' delegare uno dei professori ordinari dell'Universita' a sostituirlo. Il rettore puo', altresi', nominare il pro-rettore ed inoltre conferire ad un professore ordinario il compito di seguire particolari aspetti dell'andamento dell'Universita', rientranti nelle sue competenze. Al rettore viene riconosciuta un'indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti. Art. 11. Il corpo accademico e' composto di tutti i professori di ruolo dell'Universita' ed e' presieduto dal decano. Il corpo accademico e' convocato ogni qualvolta il rettore lo creda opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Universita'. Le funzioni di segretario sono espletate dal piu' giovane tra i professori di ruolo intervenuti. Art. 12. Il senato accademico e' composto: a) dal rettore, che lo presiede; b) dai presidi e dai vice presidi di facolta'. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e' comunicato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, puo' intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo delegato. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo il quale esercita funzioni di segretario. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario. Il senato accademico esprime pareri sulle proposte dei consigli di facolta', in particolare in relazione alle nomine dei direttori delle scuole di specializzazione. Art. 13. I presidi di facolta' designano il rispettivo vice preside, scegliendolo tra i professori ordinari o straordinari della facolta' medesima. I presidi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario. In particolare predispongono gli orari dei singoli corsi e fissano i calendari degli esami. I presidi possono delegare talune attribuzioni ai vice presidi, che comunque ne fanno le veci in caso di assenza o di impedimento. Ai presidi ed ai vice presidi puo' essere riconosciuta un'indennita' di carica nelle misure stabilite dal consiglio di amministrazione. Art. 14. Il consiglio di facolta' si compone del preside, che lo presiede, del vice preside e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari. Partecipano alle sedute, con voto consultivo, i professori a contratto, due ricercatori e due studenti in corso all'atto della nomina, designati con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 5, salvo che alle sedute in cui siano trattate questioni comunque riguardanti la destinazione dei posti di ruolo, la persona dei professori di ruolo, l'attribuzione di insegnamenti ufficiali o il conferimento di contratti di insegnamento. Al consiglio di facolta' spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le universita' statali. In particolare gli sono demandati i seguenti compiti: a) deliberare, nei limiti fissati dallo statuto, sull'ordinamento degli studi; b) designare al consiglio di amministrazione gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti; c) proporre i corsi di studio e gli insegnamenti annuali o semestrali da istituire per ciascun anno accademico; d) proporre al consiglio di amministrazione le designazioni per la nomina dei professori di ruolo e dei professori a contratto; e) proporre l'assegnazione di ricercatori; f) proporre il riparto dei fondi assegnati alla facolta'; g) proporre eventuali riforme statutarie da apportare all'ordinamento degli studi; h) dare pareri su questioni di indole scientifica e didattica; i) proporre l'istituzione di nuovi corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa la Luiss "Guido Carli" e/o l'adesione a consorzi con altre universita' per corsi di dottorato di ricerca; j) deliberare, nell'ambito delle aree scientifico-disciplinari indicate dal senato accademico, il titolo ed il docente responsabile del progetto di ricerca cui fara' capo il titolare dell'assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca; k) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto. Per la composizione e le attribuzioni dei consigli di indirizzo e/o dei corsi di laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Art. 15. Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni, e dal presente statuto. Pertanto, in conformita' alle disposizioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici, sovrintende a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria. Egli e' inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari. Di conseguenza, il direttore amministrativo ha la qualifica di dirigente, corrispondente a quella analoga della dirigenza amministrativa delle universita' statali, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni. Capo III Strutture didattiche e di ricerca Art. 16. Sono strutture didattiche e di ricerca dell'Universita': le facolta'; gli istituti; i centri di ricerca; ulteriori strutture istituite con deliberazioni del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico. Art. 17. L'Universita' comprende le facolta' di: economia giurisprudenza scienze politiche. Con riferimento ai corsi di studio svolti nell'ambito delle facolta', l'Universita' rilascia titoli di I e di II livello, lauree (L) e lauree specialistiche (LS), nonche' diplomi di specializzazione e di dottorato di ricerca. L'Universita' puo' altresi' rilasciare titoli di master universitario di I e di II livello. Istituti Art. 18. Nell'ambito dell'Universita' Luiss "Guido Carli" sono costituiti i seguenti istituti: istituto di studi aziendali "Carlo Caramiello"; istituto di studi economici; istituto di studi giuridici; istituto di studi storico-politici; istituto di studi sociologici; istituto di studi europei; istituto di informatica; istituto di lingue moderne. In relazione alle esigenze degli studi e della ricerca scientifica possono essere attivati anche altri istituti. Gli istituti hanno ciascuno un proprio statuto o regolamento che e' deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico. Art. 19. L'istituto di studi giuridici, pur comune alle tre facolta', fa capo alla facolta' di giurisprudenza. L'istituto di studi economici, pur comune alle tre facolta', fa capo alla facolta' di economia. L'istituto di studi storico-politici e l'istituto di lingue moderne, pur comuni alle tre facolta', fanno capo alla facolta' di scienze politiche. L'istituto di informatica e l'istituto di studi aziendali "Carlo Caramiello" ineriscono alla facolta' di economia. L'istituto di studi sociologici e l'istituto di studi europei ineriscono alla facolta' di scienze politiche. Ai fini di studio e di ricerca scientifica, afferiscono ai vari istituti le materie oggetto degli insegnamenti impartiti dalle tre facolta' e cio' in ragione del loro contenuto e della loro natura (giuridica, economica, storico-politica, linguistica, aziendale e sociologica). Pertanto docenti, ricercatori e collaboratori alle cattedre delle materie oggetto di insegnamento esercitano l'attivita' di ricerca nell'ambito dei diversi istituti. Ogni docente, peraltro, puo' optare per la partecipazione ad altro istituto ove la sua attivita' di ricerca sia diversamente indirizzata. Art. 20. I direttori dei vari istituti sono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esame da parte del senato accademico, su proposta della facolta' cui l'istituto fa capo, sentite le altre facolta'.
Scuole di specializzazione Art. 21. Le scuole di specializzazione dell'Universita' hanno durata pluriennale. Possono organizzare corsi di formazione e di aggiornamento di durata annuale o infrannuale, rilasciando ai partecipanti un attestato di frequenza e profitto. Tali corsi possono tenersi anche in sedi decentrate della Libera Universita'. Sono ammessi alle scuole i laureati in Italia e, con modalita' da stabilirsi con regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero o nell'Universita' europea di Firenze titoli equivalenti o di grado superiore. Al termine degli studi, superati gli esami di profitto in tutte le materie fondamentali e in almeno tre complementari, l'iscritto e' ammesso a presentare una dissertazione scritta che viene discussa dinanzi ad apposita commissione. Le norme particolari per il funzionamento di ciascuna scuola sono fissate con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentite la facolta' o le facolta' interessate. Con lo stesso procedimento possono essere attivate ulteriori scuole di specializzazione non previste dagli articoli seguenti. Le tasse ed i contributi per l'iscrizione ai corsi e per gli esami di profitto sono fissati annualmente dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e la facolta' o le facolta' interessate. Per gli iscritti alle scuole valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della Luiss "Guido Carli", inclusa la eventuale collocazione fuori corso per un periodo comunque non eccedente complessivamente il quinquennio. Possono assistere a singoli corsi delle scuole, in qualita' di uditori, elementi in possesso di particolari qualifiche culturali o esperienze professionali, anche se sforniti di laurea; quando gli insegnamenti siano stati seguiti con assiduita', diligenza e profitto, agli uditori puo' essere rilasciato specifico attestato.
Scuola di specializzazione in economia e tecniche aziendali aggregata alla facolta' di economia Art. 22. La scuola si propone di offrire una formazione approfondita e specifica nel campo degli studi aziendali. Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalita' da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti. Possono assistere ad uno o piu' corsi delle scuole gli imprenditori ed i dirigenti di aziende anche sprovvisti di titoli di laurea. La durata dei corsi della scuola e' di due anni accademici. Tuttavia il comitato di direzione della scuola, composto da sette membri, tra i quali il preside di economia e almeno un professore della facolta', e di cinque membri designati dal consiglio di amministrazione, puo' concedere un'abbreviazione di frequenza alla scuola a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati. Coloro che usufruiscono di detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma. Ogni anno la direzione della scuola fissa gli insegnamenti da impartire. Le deliberazioni della direzione della scuola devono essere approvate dalle competenti autorita' accademiche, ferme restando le competenze del consiglio di amministrazione in materia amministrativa.
Scuola di specializzazione in giornalismo aggregata alla facolta' di scienze politiche Art. 23. La scuola di giornalismo si propone di offrire una preparazione professionale specifica per lo svolgimento delle attivita' giornalistiche, editoriali e nel campo della comunicazione. Alla gestione e al finanziamento della scuola possono partecipare enti ed organismi del mondo giornalistico. La scuola puo' articolarsi in piu' indirizzi. Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalita' da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti. La durata dei corsi della scuola e' di due anni accademici. Alla scuola e' preposto un comitato di direzione composto fino a undici membri, fra i quali il preside della facolta' di scienze politiche, o suo delegato, ed un professore della suddetta facolta'. Gli altri membri sono designati dal consiglio di amministrazione dell'Universita', che terra' conto anche delle indicazioni di eventuali enti ed organismi interessati alla scuola. Nell'ambito del comitato e' nominato dal consiglio di amministrazione il direttore della scuola che presiede al regolare svolgimento delle attivita' della stessa. Egli convoca e presiede il comitato di direzione e cura l'attuazione delle deliberazioni.
Scuola di specializzazione in lingue moderne per interpreti di conferenze aggregata alla facolta' di scienze politiche Art. 24. La scuola si propone di formare interpreti che, per la loro preparazione linguistica e culturale, soprattutto nel campo della economia e della politica, possano avere accesso agli organismi internazionali e alle riunioni internazionali. La scuola ha un corso di studi della durata di due anni per almeno tre lingue, delle quali due scelte fra quelle dei Paesi della CEE, oltre alla lingua materna. Sono ammessi ai corsi studenti in possesso di diploma di laurea, previa prova di selezione. Fanno parte integrante del programma di studio soggiorni all'estero presso aziende o organizzazioni di studio e comunitarie. Alla scuola e' preposto un comitato di direzione composto da cinque membri, fra i quali il preside della facolta' di scienze politiche, o suo delegato, e quattro membri nominati dal consiglio di amministrazione.
Scuola di specializzazione in scienze e tecniche amministrative aggregata alla facolta' di scienze politiche Art. 25. Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalita' da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti. La durata dei corsi della scuola e' di due anni accademici. Tuttavia la direzione della scuola puo' concedere un'abbreviazione di frequenza alla scuola a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati. Coloro che usufruiranno di detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma. Ogni anno la direzione della scuola fissa gli insegnamenti da impartire a seconda degli obiettivi formativi specifici della scuola stessa. Le deliberazioni della direzione della scuola devono essere approvate dagli organi accademici competenti a norma di regolamento e ratificate dal consiglio di amministrazione, che da parte sua fissera' le modalita' amministrative per lo svolgimento dei corsi (tasse di iscrizione, compensi dei docenti, ecc.).
Scuola di specializzazione per le professioni legali aggregata alla facolta' di giurisprudenza Art. 26. La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalita' dei magistrati, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle piu' moderne tecniche di ricerca delle fonti. Sono ammessi alla scuola i laureati in giurisprudenza in Italia o possessori di analogo titolo accademico conseguito all'estero e preventivamente riconosciuto equipollente dalle autorita' accademiche, previo concorso per titoli ed esame. Il numero dei laureati da ammettere viene determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed e' articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno. Per la scuola di specializzazione e' costituito un consiglio direttivo composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal consiglio della facolta' di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal consiglio della facolta' di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed e' presieduto da un direttore eletto in seno al consiglio stesso tra i professori universitari di ruolo. Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della scuola e ne definisce la programmazione delle attivita' didattiche, sottoponendo le relative deliberazioni all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione della Luiss "Guido Carli". Per quanto non previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, il regolamento didattico di Ateneo fissa la normativa per l'ammissione alla scuola, le tasse e i contributi universitari ed il loro esonero, le borse di studio, il conseguimento del titolo, l'organizzazione didattica e i piani di studio.
Dottorato di ricerca Art. 27. L'Universita' puo' istituire corsi di dottorato di ricerca ovvero partecipare a consorzi con altre universita' ed enti per corsi di dottorato di ricerca. L'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca nonche' le relative strutture sono determinate, per quanto non stabilito dalla legge, dal regolamento per il dottorato di ricerca della Luiss "Guido Carli" emanato con decreto rettorale n. 47 del 2 settembre 1999.
Centri di ricerca Art. 28. L'Universita' puo' istituire, con le procedure previste dal presente statuto, centri di ricerca interfacolta' su specifiche aree tematiche, affidandone di norma la direzione a docenti universitari di ruolo. I centri operano sulla base di budget annuali predisposti d'intesa con la presidenza ed approvati dal consiglio di amministrazione. Gli impegni di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati sono di esclusiva competenza dei direttori dei centri. Gli uffici amministrativi sono informati preventivamente dell'attuazione dei programmi di attivita' al fine del necessario coordinamento dei flussi finanziari. Le entrate dei centri possono essere assicurate da stanziamenti dell'Universita', da corrispettivi per attivita' svolte dai centri nell'interesse di societa' controllate dall'Universita', da proventi di contratti di ricerca, da donazioni e contributi di terzi diretti a promuovere la ricerca scientifica e la formazione di giovani ricercatori.
Capo IV Nucleo di valutazione di Ateneo Art. 29. L'Universita' istituisce un nucleo di Ateneo per la valutazione interna delle attivita' didattiche e di ricerca nonche' dei servizi per gli studenti. Il nucleo, che e' presieduto dal docente delegato dal rettore per la valutazione ed e' composto da un numero di membri determinato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, opera su indicazione degli organi dell'Universita'. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del nucleo di valutazione di Ateneo sono definiti con norme regolamentari, deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.
Capo V Personale docente Art. 30. Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto. Non possono essere proposti per la nomina a professori di ruolo, docenti che non siano stati vincitori di un corrispondente concorso o valutazione comparativa. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre universita', o liberi docenti, o studiosi. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e studiosi non aventi la cittadinanza italiana. I contratti di insegnamento hanno durata massima di un anno, e sono rinnovabili di norma non piu' di due volte in un quinquennio. Art. 31. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano ai professori di ruolo dell'Universita' le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo statale. Art. 32. Ai professori di ruolo ed ai ricercatori universitari viene assicurato un trattamento economico e di quiescenza in misura non inferiore a quello previsto per i professori universitari di ruolo statale. Agli oneri previdenziali e all'assistenza sanitaria viene provveduto come per legge. Art. 33. I professori trasferiti dalle universita' statali o dagli istituti superiori statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime universita' o istituti. I professori trasferiti da universita' o da istituti superiori liberi entrano in ruolo con il trattamento che ad essi spetterebbe se provenissero da universita' o istituti statali. Art. 34. Per l'insegnamento di tutte le discipline cui non corrisponda posto di ruolo, il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di facolta', sentito il senato accademico, delibera, di norma entro maggio, sul conferimento dei contratti per l'anno accademico successivo. I contratti di cui al precedente comma non danno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. L'Universita' provvedera' alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Nel contratto vengono determinate le modalita' di corresponsione del compenso. Art. 35. I professori di ruolo ed i professori a contratto hanno l'obbligo di presentare entro il mese di luglio al rettore i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo ed i consigli di facolta' devono esaminarli e coordinarli entro il mese di settembre, concordando le eventuali modificazioni. Art. 36. Il numero dei professori di ruolo di prima e seconda fascia e' fissato in 95, cosi' suddiviso: facolta' di economia 38; facolta' di giurisprudenza 30; facolta' di scienze politiche 27. La programmazione annuale, con la distinzione tra professori di prima e seconda fascia, e la programmazione pluriennale per la copertura dei posti di ruolo vengono deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta delle facolta', sentito il senato accademico.
Capo VI Ricercatori Art. 37. I ricercatori collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nell'attivita' didattica. Art. 38. Per quanto non previsto da questo statuto si applicano ai ricercatori di ruolo dell'Universita' la disciplina giuridica ed il trattamento economico previsti per l'omonimo personale statale dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Capo VII Biblioteca universitaria Art. 39. La gestione della biblioteca e' affidata dal consiglio di amministrazione ad un responsabile che possieda i requisiti professionali specifici. Art. 40. Il regolamento della biblioteca universitaria e' deliberato dal consiglio di amministrazione, previo parere dei consigli di facolta'. I criteri di acquisizione di libri e riviste e di riparto dei fondi della biblioteca sono definiti su proposta di un comitato di docenti designati dai singoli consigli di facolta'. Alle adunanze interviene il responsabile della biblioteca con funzioni di segretario.
Capo VIII Personale amministrativo tecnico ed ausiliario Art. 41. L'Universita' si avvale, per la gestione dei vari settori ed uffici, di personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria. L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici e' disposta dal comitato esecutivo. Al personale competono normalmente le stesse mansioni e funzioni previste dalle vigenti norme per le corrispondenti qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale delle universita' statali. Le nomine e le assunzioni sono deliberate dal comitato esecutivo. La disciplina dei rapporti con il personale dell'Universita' deve prevedere uno stato giuridico e un trattamento economico e di quiescenza non inferiori, ne' deteriori, rispetto a quelli del personale delle universita' e degli istituti superiori statali, che svolga le stesse mansioni e funzioni. A favore del personale vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di trattamento di fine rapporto.
Capo IX Studenti Art. 42. La popolazione studentesca e' programmata in maniera da non superare le condizioni di ricettivita' funzionale della struttura edilizia e didattica dell'Universita'. Il numero massimo degli studenti che possono essere immatricolati e' per ciascun anno accademico determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Parimenti il consiglio di amministrazione ed il senato accademico determinano i criteri e le modalita' dei trasferimenti da altre universita'. Per iscriversi all'Universita', oltre ad essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge, gli studenti debbono aver superato una prova che accerti attitudini, motivazioni e basi culturali tali da qualificarli come potenzialmente idonei ad inserirsi nel processo formativo ed a trarne il maggior profitto. Gli studenti sono tenuti a partecipare a tempo pieno all'attivita' didattica. Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento didattico d'Ateneo. Art. 43. Il regolamento didattico di Ateneo, approvato dal senato accademico in attuazione dell'art. 11, comma 1, legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplina in generale l'organizzazione didattica di Ateneo ed in particolare la composizione delle commissioni di esame e lo svolgimento delle prove di esame medesime. Art. 44. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, delibera annualmente le tasse ed i contributi a carico degli studenti. Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, d'intesa col senato accademico.
Capo X Diritto allo studio Art. 45. Il diritto allo studio universitario e' realizzato attraverso interventi, preferibilmente in forma di servizi, sia individuali che collettivi per consentire anche agli studenti, capaci e meritevoli ma di condizioni economiche non agiate, di raggiungere i piu' alti gradi degli studi. Tale diritto e' reso effettivo con l'istituzione di borse di studio attribuite per concorso e di servizi diretti alla generalita'. Art. 46. L'Universita' puo' assumere la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari attraverso apposita convenzione con l'ente regione, sulla base di quanto previsto dalla legge-quadro 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari. In tal caso, al fine di assicurare la diretta partecipazione dei rappresentanti degli studenti alla gestione degli interventi, con decreto rettorale e' istituita una apposita commissione presieduta dal rettore o suo delegato, composta da rappresentanti di docenti, designati dal rettore, e studenti in numero paritario. I rappresentanti degli studenti sono eletti con il metodo del voto limitato a uno, tra i rappresentanti degli studenti eletti negli organi collegiali dell'Universita'. Con decreto rettorale, sono definiti i compiti e le modalita' di funzionamento della commissione. E' costituito un nucleo operativo preposto esclusivamente alla gestione degli interventi per il diritto agli studi universitari, che opera alle dipendenze funzionali del rettore o di un suo delegato e fa capo al direttore amministrativo, secondo le norme del presente statuto. Art. 47. Il diritto allo studio universitario e' finanziato con fondi della regione Lazio e, per il perseguimento delle proprie finalita', si avvale dei beni mobili e immobili messi a disposizione dalla regione. L'Universita' puo' concorrere con oneri a carico del proprio bilancio alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 46, puo' promuovere attivita' culturali, sportive e ricreative nonche' attivita' di interscambio e puo' sostenere attivita' formative autogestite dagli studenti. Per assicurare la separata gestione delle risorse destinate al diritto allo studio, e' tenuta una distinta contabilita' ed il servizio di tesoreria e' affidato ad istituto di credito di notoria solidita', secondo apposita convenzione.
Capo XI Amministrazione Art. 48. L'ente promotore provvede a mettere a disposizione dell'Universita' gli immobili per la sede. Questi beni, come quelli che successivamente l'ente promotore fornisse o concedesse a qualsiasi titolo all'Universita', debbono essere iscritti in apposito registro. Del proprio patrimonio l'Universita' tiene regolare inventario. Qualora l'Universita' avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalita' giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto della passivita', e' devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilita' dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore. Per assicurare il mantenimento dell'Universita', l'ente promotore potra' integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonche' da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura che verra' definita dall'Aluiss in rapporto con le effettive necessita' della Luiss "Guido Carli" e con la messa a disposizione della sede. L'ente promotore, in base alle necessita' della Luiss "Guido Carli", potra' definire annualmente il canone per gli immobili messi a disposizione. Art. 49. Il servizio di tesoreria e' disimpegnato da istituto bancario di notoria solidita', secondo apposita convenzione. Art. 50. Le riscossioni ed i pagamenti dell'Universita' sono effettuati in base ad ordini di riscossione e di pagamento, firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o da un consigliere all'uopo delegato e dal direttore amministrativo o funzionario delegato.
Partecipazione a organismi privati Art. 51. L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. L'Universita' potra' definire convenzioni dirette a regolare le modalita' di partecipazione alle attivita' della societa' e/o degli altri organismi. La partecipazione di cui al comma 1 e' deliberata dal consiglio di amministrazione. Essa, deve, in ogni caso, conformarsi ai seguenti principi: attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da professori ordinari della Luiss "Guido Carli"; disponibilita' delle risorse finanziarie od organizzative richieste; destinazione a finalita' istituzionali dell'Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo; espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione. La concessione di licenza del marchio, gratuita od onerosa, a titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico. L'autorizzazione e', in ogni caso, pubblicizzata con mezzi idonei.
Capo XII Norme finali LOGOTIPO Art. 52. Il logotipo della Luiss Libera Universita' internazionale degli studi sociali "Guido Carli" in Roma e' costituito dalla sigla Luiss, che sovrasta la dicitura Libera Universita' internazionale degli studi sociali e dal nome Guido Carli posto al centro sotto la suddetta dicitura. Il modello del logotipo stesso, come sopra descritto, e' depositato presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. |
|
|
|