Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 389
Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, concernente "Istituzione dell'Ente nazionale per le strade";
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88;
Visti gli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti gli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti gli articoli 1, 6, comma 4 e 13 del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con i Ministri dell'economia e finanze e della funzione pubblica;

E m a n a
Il seguente statuto:

E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che costituisce parte integrante del presente decreto e si compone di 27 articoli vistati dal Ministro proponente.

Art. 1.
Natura giuridica e sede
1. L'Ente nazionale per le strade, che mantiene la denominazione ANAS, e' un ente pubblico economico ed ha sede in Roma. Esso si articola anche in sedi periferiche individuate dal consiglio ai sensi dell'articolo 12.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
"3. Lo statuto dell'Ente e' approvato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della
funzione pubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge
27 marzo 1995, n. 88:
"Art. 9 (Misure urgenti per il funzionamento
dell'ANAS). - 1. L'Ente nazionale per le strade, ente
pubblico economico istituito con decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di
ANAS.
2. Sino al termine di cui all'art. 11, comma 8, del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha
facolta' di assumere, attraverso pubblica selezione con
procedura abbreviata fino a venticinque unita' con
qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unita' con
qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unita'
con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unita'
con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della
copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente
comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere
apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.
3. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un
bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sara'
sottoposto all'approvazione del consiglio di
amministrazione al momento della sua istituzione nella
prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli
importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a
favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione
all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio
1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad
essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresi' i
residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
4. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in
capitoli di bilancio o in contabilita' speciali e destinate
a servizi e finalita' di istituto, nonche' al pagamento di
emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al
personale amministrato, non possono essere sottratte alla
loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che
le riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice civile.
Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente
eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non
determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo
ne' sospendono l'accreditamento delle somme nelle
contabilita' intestate all'ANAS.
5. Il pignoramento ed i sequestri delle somme dell'ANAS
sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente
infruttifero di tesoreria presso la Tesoreria centrale
dello Stato.
6. I creditori che richiedano ed ottengano il sequestro
o il pignoramento delle somme indicate nel comma 5, gli
ufficiali giudiziari procedenti ed i terzi pignorati sono
solidalmente responsabili per il riconoscimento dei danni
subiti dall'ANAS e dai terzi beneficiari dei pagamenti
fermati, qualora abbiano agito senza l'uso della normale
diligenza.
7. Rimangono salve le disposizioni del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le
cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
8. Le competenze relative alle funzioni amministrative
concernenti l'affidamento in concessione per la
realizzazione di infrastrutture autostradali sono
attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, che assume la denominazione di
"Direzione generale della viabilita' e mobilita' urbana ed
extraurbana . A tale direzione generale, costituita da
sessanta unita', ivi comprese tre unita' di livello
dirigenziale, e' preposto un dirigente generale. La tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, e' incrementata di un posto nella
qualifica di dirigente generale, di due posti nella
qualifica di dirigente tecnico e di un posto nella
qualifica di dirigente amministrativo. Con successivo
regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il
funzionamento della suddetta direzione generale. La
dotazione organica per la nuova direzione generale e'
individuata nell'ambito della dotazione complessiva del
Ministero dei lavori pubblici quale risultera' dalla
rideterminazione a seguito delle verifiche sui carichi di
lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. Alle relative esigenze di personale si provvede
mediante procedure di mobilita' interna ed esterna".
- Si riporta il testo degli articoli 7, 10 e 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente
legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun
decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente
articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del
Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attuazione del
presente comma vedi il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 luglio 1999".
"Art. 10. - 1. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono essere
adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi
direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla
data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si
intendano recepire condizioni e osservazioni formulate
dalla Commissione di cui all'art. 5 oltre il termine
stabilito dall'art. 6, comma 1".
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a),
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati sono
soppresse; alla lettera i), le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h), la contrattazione sia
nazionale e decentrata sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato ; la
lettera q), e' abrogata; alla lettera t), dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale. .
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso. Per la proroga dei termini
al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, legge 8 marzo 1999, n.
50, riportata al n. CVIII. Successivamente l'art. 1, legge
29 luglio 1999, n. 241 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999,
n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, ha cosi' disposto:
"Art. 1. - 1. I termini per l'esercizio delle deleghe
di cui all'art. 10 e all'art. 11, comma 1, lettere b), c) e
d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti
dall'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono
prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che
risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla
commissione competente alla data di entrata in vigore della
presente legge".
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 100 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 9 (Riordino di strutture). - 1. Al riordino degli
uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonche'
degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i
compiti oggetto del presente decreto legislativo ed
eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento
con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si
provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del
presente decreto legislativo si applicano anche al
personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di
trasferimento ad altra amministrazione".
"Art. 100 (Riordino di strutture). - 1. Nell'ambito del
riordino di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo
e' ricompreso, in particolare, l'ANAS".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 6, comma 4 e 13
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Ai sensi degli
articoli 11, comma 1, lettera b), prima parte, e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e
integrazioni, di seguito denominata "legge delega", il
presente decreto si applica agli enti pubblici nazionali
non svolgenti attivita' di previdenza. Esso non si applica,
per contro, alle istituzioni di diritto privato e societa'
per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e
nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Agli
enti di ricerca di cui all'art. 18 della legge delega si
applicano soltanto le disposizioni del presente decreto che
agli enti stessi espressamente si riferiscono, nonche'
quelle compatibili con le disposizioni recate dal decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dagli altri decreti
legislativi emanati in attuazione della delega di cui al
predetto art. 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 12 e 13 e' facoltativa per le amministrazioni che
esercitano la vigilanza sugli enti pubblici economici, gli
enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli
enti pubblici nazionali la cui organizzazione sia stata
disciplinata con decreti legislativi emanati in attuazione
della legge delega o con la legge 25 marzo 1997, n. 68, e
la legge 3 aprile 1997, n. 94.
3. Restano ferme le disposizioni di legge in ordine ai
poteri delle autorita' di garanzia e di vigilanza".
"Art. 6 (Disposizioni relative a enti particolari).
1.-3. Omissis.
4. Ai sensi degli articoli 9 e 100 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'Ente nazionale strade
(ANAS) e' riordinato sulla base dei principi e criteri di
cui all'art. 13 del presente decreto, tenendo conto della
sua natura di ente pubblico economico e di quanto stabilito
dal decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 4, lettera
b), della legge delega. L'Ente e' autorizzato, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel
rispetto delle norme comunitarie, a costituire societa'
miste con regioni, province e comuni per la progettazione,
costruzione e manutenzione delle strade di rispettiva
competenza, nonche' ad esercitare le attivita' di
progettazione, costruzione e manutenzione di strade anche
per conto e nell'interesse di regioni, province e comuni".
"Art. 13 (Revisione statuaria). - 1. Le amministrazioni
dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici
cui si applica il presente decreto promuovono, con le
modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la
revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti
stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della
materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione,
indirizzo e relativo controllo strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il
carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla
dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al
prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o
giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze
conferite a regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad
un organo collegiale, denominato consiglio di
amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e
composto da un numero di membri variabile da due a otto, in
relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e
finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della
gratuita' degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del
consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del
Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei
settori di attivita' dell'ente, con esclusione di
rappresentanti del Ministero vigilante o di altre
amministrazioni pubbliche, di organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo
criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza
del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti,
nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con
trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
dei programmi di attivita';
d) previsione, quando l'ente operi in materia
inerente al sistema regionale o locale, di forme di
intervento degli enti territorialmente interessati, o della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da
assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali,
di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione
del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da
esperti designati da amministrazioni e organizzazioni
direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero,
per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente
spettante ai componenti degli organi di amministrazione,
ordinari o straordinari, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni
di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di
rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice
collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di
amministrazione; previsione, per i soli enti di grande
rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o
finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
incarichi, di un vice-presidente, designato tra i
componenti del consiglio; previsione che il presidente
possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente
a non piu' di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di
tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra
persone in possesso di specifica professionalita';
previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli
organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad
altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio
di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di
gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni; previsione della
responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o
organo di vertice, con riferimento, ove possibile,
all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione,
di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici
dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione
dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi,
in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
interni, eventualmente soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti
organizzativi;
o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di
contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i
predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facolta' di attribuire per
motivate esigenze ed entro un limite numerico
predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti
delle materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento
dell'ente e dei poteri del commissario straordinario,
nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
di notevole rilievo o dimensione organizzativa e
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita'
di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di
termini perentori di durata massima del commissariamento, a
pena di scioglimento dell'ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve
le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed
all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento
a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione
della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti
a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le
esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai
quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui
alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di
cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se
coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per
motivate esigenze degli stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente
ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla
data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1
gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo
che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al
comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono
nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di
vigilanza di nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai
criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le
relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del
nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso
contrario, dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali
la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del
30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti
e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova
istituzione".
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1995, n. 242 reca: "Approvazione del nuovo statuto
dell'Ente nazionale per le strade".



 
Art. 2.
Compiti dell'Ente
1. L'Ente attende ai compiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e a quelli previsti dalle leggi vigenti, ponendo in essere tutti gli atti, anche di natura finanziaria, ad essi strumentali, con esclusione di ogni intento speculativo.
2. Gli atti rivolti a reperire mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalita' istituzionali dell'Ente mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
"Art. 2 (Compiti dell'Ente). - 1. L'Ente provvede a:
a) gestire le strade e le autostrade di proprieta'
dello Stato nonche' alla loro manutenzione ordinaria e
straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade,
sia direttamente che in concessione;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione
delle opere date in concessione e controllare la gestione
delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in
concessione;
e) curare l'acquisto, la costruzione, la
conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni
mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e
delle autostrade statali;
f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la
tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade
statali, nonche' la tutela del traffico e della
segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai
fini della sicurezza del traffico sulle strade ed
autostrade medesime; esercitare per le strade ed autostrade
ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente
proprietario;
g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di viabilita' traffico e
circolazione;
h) costituire e partecipare a societa' per lo
svolgimento all'estero di attivita' infrastrutturali,
previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;
i) effettuare, a pagamento, consulenze e
progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti
italiani e stranieri;
l) espletare, mediante il proprio personale, i
compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495.
2. L'approvazione, da parte dei competenti organi
dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al
comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed
urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia
di espropriazione per pubblica utilita'.
3. L'Ente esercita ogni competenza gia' attribuita
nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed
amministrazioni dello Stato.
4. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato".
- Si riporta il testo degli articoli 3, commi 2, 3 e 4
del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
"2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su
conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di
viabilita', ed entro il limite costituito dalle risorse
finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle
entrate proprie, il programma triennale per la gestione e
l'incremento della rete stradale ed autostradale dello
Stato e di quella data in concessione.
3. Il programma di cui al comma 2 e' realizzato
mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente
i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi
compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per
ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di
programma sono rivisti annualmente.
4. Il Ministro del tesoro puo' autorizzare, in
conformita' al programma di cui al comma 2, l'assunzione da
parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato".



 
Art. 3.
Organi dell'Ente
1. Sono organi dell'Ente:
1) il consiglio;
2) l'amministratore;
3) il collegio dei revisori.
2. E' causa d'incompatibilita' con le cariche di amministratore, di componente del consiglio e del collegio dei revisori:
a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente;
b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attivita' che, nei riguardi di quelle svolte dall'Ente, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con l'Ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilita' sussiste anche quando l'Ente abbia in dette imprese una partecipazione azionaria salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente agli organi di cui ai punti 1) e 3) del comma 1 i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilita' colpisce il componente meno anziano di eta'.
4. Si decade dalle cariche di amministratore, di componente del consiglio o del collegio dei revisori, quando si verifica una delle suindicate cause di incompatibilita'.
5. Gli organi competenti alla nomina provvedono a contestare l'eventuale causa di incompatibilita', nonche' alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni dell'amministratore, degli altri componenti del consiglio, dei membri del collegio dei revisori. E' fatto a questi ultimi obbligo di segnalare tempestivamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti gli incarichi ricoperti e le attivita' svolte e le situazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompatibilita'.
6. Ai componenti degli organi si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle societa' per azioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto e in quanto con esso compatibili.
7. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attivita' o studi nel campo delle opere pubbliche.
8. L'amministratore puo' essere revocato per le cause indicate dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Gli altri componenti degli organi possono essere revocati in base alle disposizioni del codice civile applicabili agli organi delle societa' per azioni.
9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi dell'ente in misura corrispondente a quelli di altri enti pubblici di analoga dimensione. Per il trattamento previdenziale si applicano le disposizioni generali sulla materia.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
"2. L'amministratore dura in carica cinque anni.
L'incarico e' revocato, per gravi inadempienze, qualora dal
bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di
esercizio derivanti dall'attivita' tipica della gestione
ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del
programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonche'
qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi
irregolarita' amministrative o contabili".



 
Art. 4.
Il consiglio
1. Il consiglio e' composto dall'amministratore che lo presiede e da quattro consiglieri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche.
2. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta.
3. In caso di cessazione dall'incarico di uno o piu' consiglieri prima della scadenza del quinquennio, si procede alla loro sostituzione con le modalita' e secondo i criteri fissati per la nomina. I nuovi consiglieri restano in carica per la residua parte del quinquennio.
 
Art. 5.
Compiti del consiglio
1. Sono di competenza del consiglio:
a) la predisposizione dello schema di programma annuale di attivita' dell'Ente da sottoporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) l'approvazione degli accordi di programma di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e le revisioni annuali;
c) la deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi e delle relative variazioni;
d) l'approvazione dei capitolati generali;
e) l'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi;
f) l'approvazione delle procedure proposte in ordine all'aggiudicazione o affidamento degli appalti di opere di importo superiore al limite di valore in ECU stabilito per l'applicazione della normativa comunitaria, nonche' degli appalti di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato; l'approvazione di atti aggiuntivi qualora l'importo del nuovo contratto, a seguito delle intervenute perizie di varianti, superi complessivamente il limite comunitario sopraindicato;
g) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni;
h) l'acquisto e la vendita di beni immobili di valore superiore a 5 miliardi;
i) l'acquisto e la vendita di beni mobili di valore superiore a 500 milioni;
l) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilita' e del personale, nonche' la relativa dotazione organica;
m) le proposte per le eventuali modifiche del presente statuto.
2. Il consiglio puo' esprimersi, in maniera non vincolante, su altri affari ad esso sottoposti dagli altri organi dell'Ente.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
"Art. 3 (Finanziamento e programmazione dell'attivita).
- 1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti
da parte dello Stato per l'espletamento dei compiti di cui
all'art. 2, nonche' dai canoni di concessioni autostradali,
salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e da altre entrate proprie
indicate dallo statuto. I trasferimenti sono stabiliti, ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge
23 agosto 1988, n. 362, tenendo conto delle entrate
dell'Ente. I trasferimenti sono iscritti su apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici e sono erogati all'Ente con
le modalita' stabilite negli accordi di cui al comma 3.
L'Ente non puo' impegnare ne' erogare somme eccedenti le
entrate.
2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme
delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilita', ed
entro il limite costituito dalle risorse finanziarie
stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie,
il programma triennale per la gestione e l'incremento della
rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data
in concessione.
3. Il programma di cui al comma 2 e' realizzato
mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente
i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi
compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per
ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di
programma sono rivisti annualmente.
4. Il Ministro del tesoro puo' autorizzare, in
conformita' al programma di cui al comma 2, l'assunzione da
parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato.
5. L'approvazione delle concessioni di costruzione ed
esercizio di autostrade e' riservata al Ministro dei lavori
pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.



 
Art. 6.
Convocazione del consiglio
1. Il consiglio e' convocato dall'amministratore con avviso scritto da recapitare con raccomandata con avviso di ricevimento ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione puo' essere fatta con le stesse modalita' quarantotto ore prima della riunione. L'avviso contiene il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione nonche' l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione puo' essere effettuato a mezzo telefax con le modalita' e i tempi di cui al comma precedente.
3. Il consiglio si reputa regolarmente costituito, anche in mancanza degli avvisi, quando sono intervenuti tutti i consiglieri, i componenti del collegio dei revisori e il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo. In tal caso ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. Il consiglio e' convocato dall'amministratore e si riunisce almeno quattro volte l'anno.
5. Il consiglio deve essere convocato quando lo richiedono almeno due consiglieri. Ove l'amministratore non vi provveda nel termine di quindici giorni dalla richiesta, e' convocato dal presidente del tribunale con le modalita' di cui all'articolo 2367, secondo comma, del codice civile.
6. Il consiglio si riunisce di regola presso la sede dell'Ente, puo' essere altresi' convocato in altre localita' del territorio italiano indicate nell'avviso.
7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa nel corso di un anno a due riunioni del consiglio, decade dalla carica.
8. Alle riunioni del consiglio partecipano senza diritto di voto i membri del collegio dei revisori ed il direttore generale. Essi sono informati della convocazione con le modalita' di cui ai commi 1 e 2.
9. Assiste alle sedute il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Lo stesso magistrato e' informato della convocazione con le modalita' di cui ai commi 1 e 2.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 2367, secondo comma,
del codice civile:
"Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non
provvedono, la convocazione dell'assemblea e' ordinata con
decreto del presidente del tribunale, il quale designa la
persona che deve presiederla (att. 209)".
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259:
"Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7 della legge
14 gennaio 1994, n. 20:
"7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni".



 
Art. 7.
Delibere del consiglio
1. Per la validita' delle delibere del consiglio e' necessaria la presenza di almeno tre componenti.
2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto dell'amministratore.
3. Delle delibere del consiglio e' redatto verbale a cura del segretario, che e' nominato dall'amministratore. Il verbale e' sottoscritto dall'amministratore o dalla persona designata a presiedere il consiglio e dal segretario e puo' essere approvato nel corso della stessa riunione.
4. Il consiglio delibera sulla base delle relazioni dell'amministratore o della persona designata a presiedere il consiglio. Per i provvedimenti a carattere generale attinenti al personale, l'amministratore formula le proposte sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'ambito dell'Ente.
5. L'amministratore cura l'attuazione delle delibere del consiglio, tenendone informato il consiglio stesso.
 
Art. 8.
L'amministratore
1. L'amministratore dura in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'amministratore e' revocato per gravi inadempienze qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attivita' tipica della gestione, per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovuti a ragioni esterne all'azienda, qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarita' amministrative o contabili, nonche' nei casi in cui ricorra la giusta causa secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile in materia di revoca degli amministratori delle societa'.
2. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita, direttamente o per delega, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria che la legge o il presente statuto non riservano al consiglio. Adotta in casi di necessita' e urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima seduta utile. L'amministratore e' tenuto ad informare periodicamente il consiglio di amministrazione dell'attivita' svolta.
3. Nella funzione di organo dell'Ente si applicano all'amministratore le disposizioni del codice civile riguardanti gli amministratori delle societa' per azioni.
4. Il rapporto dell'amministratore con l'Ente e' regolato in base alle norme di diritto privato concernenti il lavoro subordinato dei dirigenti d'azienda.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
"2. L'amministratore dura in carica cinque anni.
L'incarico e' revocato, per gravi inadempienze, qualora dal
bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di
esercizio derivanti dall'attivita' tipica della gestione
ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del
programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonche'
qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi
irregolarita' amministrative o contabili".



 
Art. 9.
Mancanza, assenza o impedimento dell'amministratore
1. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore le sue funzioni sono assunte dal consigliere piu' anziano nella carica o a parita' di anzianita' nella carica dal piu' anziano di eta'.
2. Durante il periodo di sostituzione possono essere compiuti solo gli atti di gestione corrente. Possono altresi' essere compiuti gli atti urgenti ed indifferibili, salvo ratifica da parte dell'amministratore.
3. In caso di mancanza dell'amministratore il consigliere piu' anziano esplica le funzioni ed esercita le attivita' di cui ai precedenti commi senza obbligo di ratifica.
 
Art. 10.
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi e due supplenti.
2. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro vigilante e dura in carica cinque anni.
3. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
4. I membri del collegio sono scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni o tra persone in possesso di specifica professionalita'.
5. Le indennita' dei componenti il collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
"Art. 1 (Registro dei revisori contabili). - 1. E'
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il
registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del
titolo di revisore contabile".



 
Art. 11.
Uffici dirigenziali
1. Nell'ambito della struttura organizzativa sono previsti uffici a livello dirigenziale, tenendo conto del nuovo assetto funzionale derivante dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, secondo criteri di efficiente dimensionamento delle strutture territoriali.
2. Gli uffici di livello dirigenziale sono individuati con successiva previsione statutaria con la quale si determina anche il numero massimo degli stessi uffici ed i criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con attribuzione delle connesse responsabilita' in capo ai dirigenti preposti agli uffici stessi.
3. Ai dirigenti preposti agli uffici, di cui al comma precedente, sono attribuiti, con appositi provvedimenti dell'amministratore, poteri di gestione per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.



Nota all'art. 11:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, reca:
"Individuazione della rete autostradale e stradale
nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112".



 
Art. 12.
Uffici centrali e periferici
1. L'Ente e' organizzato in uffici centrali ed uffici periferici, che sono costituiti secondo i criteri e le modalita' fissate nel regolamento di organizzazione.
2. Possono essere costituiti dall'amministratore, in via temporanea, uffici speciali con competenze determinate.
3. Le competenze di natura amministrativa, legale e tecnica debbono essere organicamente correlate tra di loro per il raggiungimento della massima efficienza.
4. Ai procedimenti posti in essere dall'Ente si applica la disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano altresi' all'Ente le norme in materia di infrastrutture e trasporti.



Nota all'art. 12:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".



 
Art. 13.
Controlli interni
1. E' istituito un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per il perseguimento, tra l'altro, delle seguenti finalita':
a) accertamento della rispondenza dei risultati dell'attivita' dell'Ente agli obiettivi programmatici, valutando a tal fine comparativamente, costi, modi e tempi;
b) vigilanza sull'attivita' delle strutture dell'Ente preposte all'attuazione dei programmi approvati dal consiglio nonche' sulla rispondenza degli stessi programmi definiti anno per anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
c) segnalazione all'amministratore dei fatti di rilievo che possono compromettere l'esecuzione dei programmi, formulando adeguate soluzioni;
d) cooperazione con gli uffici preposti alla programmazione, per la redazione dei programmi.
2. Con regolamento interno si provvede a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del predetto ufficio.



Nota all'art. 13:
- La legge 30 luglio 1999, n. 286, reca: "Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".



 
Art. 14.
Ufficio relazioni con il pubblico
1. E' istituito l'ufficio relazioni con il pubblico con i seguenti compiti:
a) servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzata alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
2. La disciplina dell'organizzazione e del funzionamento sono definiti con regolamento interno.



Nota all'art. 14:
- Il capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca:
"Partecipazione al procedimento amministrativo".



 
Art. 15.
Personale
1. La dotazione del personale, sia al centro che in periferia, deve essere tale da assicurare lo svolgimento dei compiti propri dell'Ente sia nell'attivita' di realizzazione di nuove opere sia nell'attivita' di vigilanza e manutenzione delle strade in esercizio. L'organico comprende anche unita' di progettazione interna che possono svolgere attivita' di progettazione di opere ovvero di controllo dei progetti realizzati all'esterno.
2. Il personale dell'Ente sia tecnico che amministrativo e' inquadrato con le modalita' previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
 
Art. 16.
Incarichi di collaborazione
1. L'Amministratore ha facolta' di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti della materia di competenza istituzionale, sulla base di un programma annuale approvato dal Consiglio.
 
Art. 17.
Fonti di disciplina del rapporto di lavoro
1. In applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo del 26 febbraio 1994, n. 143, il rapporto di lavoro del personale dell'Ente e' disciplinato:
a) dal codice civile - libro V - e dalle leggi speciali che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa;
b) dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dall'amministratore e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente.
2. Il rapporto di impiego del personale dell'Ente, anche dirigenziale, costituito attraverso la stipulazione di un contratto individuale di lavoro, e' assoggettato al contratto e alle norme legislative di cui al comma precedente.
3. L'Ente provvede a stipulare contratti di lavoro collettivi aziendali a livello nazionale per il personale dipendente dirigente e non dirigente con le confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente.
4. La contrattazione collettiva decentrata si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
"Art. 10 (Il personale). - 1. Il rapporto di lavoro del
personale dipendente dell'Ente e' disciplinato dalle norme
di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di
lavoro.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del codice di
procedura civile, continuano ad essere attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative a questioni attinenti al periodo di
lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione
dell'azienda.
3. L'assunzione di personale nella regione autonoma
Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge
16 maggio 1978, n. 196.
4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma
di Bolzano, nonche' i trasferimenti presso la medesima, di
personale proveniente da altre province, sono disciplinati
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni.
La Corte costituzionale, con ordinanza 8-20 maggio
1998, n. 176 (Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1998, n. 21,
serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale degli
articoli 10, comma 2, e 11, comma 3, sollevata in
riferimento agli articoli 25 e 76 della Costituzione".



 
Art. 18.
Relazioni sindacali
1. L'Ente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente medesimo concordano protocolli d'intesa, fermo restando la distinzione dei ruoli, aventi per oggetto:
a) diritto di informazione e consultazione su: strategie, obiettivi e prospettive di sviluppo dell'Ente; gestione dei rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro, politica delle risorse umane; innovazioni tecnologiche; situazione economica e finanziaria dell'Ente; politiche di investimento; qualita' dell'ambiente di lavoro; funzionamento dei servizi;
b) forme preventive per il componimento di conflitti concernenti l'interpretazione di clausole e norme dei contratti collettivi.
 
Art. 19.
Comandi
1. Il personale dipendente dell'Ente puo' essere comandato presso altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici, ove richiesto dagli stessi, per periodi di tempo predeterminati.
 
Art. 20.
Mezzi finanziari dell'Ente
1. Costituiscono entrate dell'Ente oltre a quelle espressamente previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, le seguenti:
il gettito derivante dalle tariffe autostradali gestite direttamente dall'Ente;
i proventi derivanti dall'attivita' di consulenza e progettazione, dalla gestione delle partecipazioni nonche' dai corrispettivi relativi alle attivita' di erogazione dei servizi;
i proventi derivanti dalla concessione del servizio rimozione e soccorso veicoli disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo regolamento di esecuzione;
i proventi derivanti da canoni e corrispettivi dovuti per concessioni ed autorizzazioni diverse, i corrispettivi derivanti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla dismissione dei beni patrimoniali.
2. Non costituiscono beni dell'Ente le strade ed ogni altro bene appartenente al demanio pubblico statale ed al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legislazione vigente.



Note all'art. 20:
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143,
reca: "Istituzione dell'Ente nazionale per le strade".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
"Nuovo codice della strada".



 
Art. 21.
Scritture contabili dell'Ente
1. L'Ente provvede alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile per le imprese, rispettando le medesime formalita'.
 
Art. 22.
Bilanci dell'Ente
1. Il sistema contabile dell'Ente comprende:
a) lo stato patrimoniale e il rendiconto della gestione dai quali risultino le rimanenze iniziali e finali del patrimonio, corredati da apposita nota integrativa del consiglio;
b) il bilancio preventivo concernente gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata;
c) il bilancio consuntivo concernente gli impegni nonche' i pagamenti delle spese e gli accertamenti, nonche' le riscossioni delle entrate;
d) la relazione sui risultati della gestione e sulla tenuta della contabilita' a cura del collegio dei revisori.
2. Per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Essi sono redatti per ciascun anno solare e vengono approvati dal consiglio nei successivi sei mesi.
3. Il collegio dei revisori redige la propria relazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione.
4. L'Ente redige il bilancio secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
5. Nel bilancio preventivo le entrate sono identificate secondo la loro natura e le spese sono suddivise in categorie per destinazione.



Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 2423 e seguenti del
codice civile:
"Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e
il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni complementari
necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali,
l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti
e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta, la disposizione non deve essere applicata. La
nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli
eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere
istritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve
essere redatto in lire".
"Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio). -
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i
seguenti principi.
1) la valutazione delle voci deve essere fatta
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attivita';
2) si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio
enunciato nel n. 6 del comma precedente sono consentite in
casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la
deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico".
"Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e
del conto economico). - Salve le disposizioni di leggi
speciali per le societa' che esercitano particolari
attivita', nello stato patrimoniale e nel conto economico
devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine
indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. Le
voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente
suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e
dell'importo corrispondente; esse possono essere
raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del
loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel secondo
comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza
del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa
deve contenere distintamente le voci oggetto di
raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora
il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle
previste dagli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da
numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la
natura dell'attivita' esercitata. Per ogni voce dello stato
patrimoniale e del conto economico deve essere indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle
relative all'esercizio precedente devono essere adattate;
la non comparabilita' e l'adattamento o l'impossibilita' di
questo devono essere segnalati e commentati nella nota
integrativa. Sono vietati i compensi di partite.".



 
Art. 23.
Vigilanza governativa
1. All'autorita' di vigilanza compete, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione di cui all'articolo 22, dei piani pluriennali di viabilita', del programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione, dello schema di programma annuale di attivita' dell'Ente e delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade.
2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse dall'amministratore al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione da parte dei soggetti statutariamente deputati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma terzo, del presente statuto.
 
Art. 24.
Norme regolamentari
1. I regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilita' e del personale sono approvati dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti su proposta dell'amministratore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. I regolamenti di cui al precedente comma devono essere adottati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. I regolamenti di contabilita' sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Le delibere del consiglio, di cui al comma 1, devono essere trasmesse ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.
 
Art. 25.
Commissariamento
1. Nell'ipotesi di impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione, accertata dal Ministro vigilante, e su proposta di questo, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla nomina di un commissario, con assunzione di tutti i poteri degli organi di rappresentanza e gestione.
2. Il mandato del Commissario straordinario ha la durata massima di un biennio a pena dello scioglimento dell'ente.
 
Art. 26.
Norma transitoria
1. Ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, il mandato dei componenti degli organi in carica decorre dai rispettivi provvedimenti di nomina gia' emanati.
 
Art. 27.
Abrogazione
1. Con l'entrata in vigore del presente decreto, lo statuto dell'Ente nazionale per le strade, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2001
CIAMPI
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro della funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 244



Nota all'art. 27:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1995, n. 242, recava: "Approvazione del nuovo statuto
dell'Ente nazionale per le strade".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone