Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 389 |
Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, concernente "Istituzione dell'Ente nazionale per le strade"; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 9 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88; Visti gli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti gli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visti gli articoli 1, 6, comma 4 e 13 del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con i Ministri dell'economia e finanze e della funzione pubblica;
E m a n a Il seguente statuto:
E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che costituisce parte integrante del presente decreto e si compone di 27 articoli vistati dal Ministro proponente.
Art. 1. Natura giuridica e sede 1. L'Ente nazionale per le strade, che mantiene la denominazione ANAS, e' un ente pubblico economico ed ha sede in Roma. Esso si articola anche in sedi periferiche individuate dal consiglio ai sensi dell'articolo 12.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: "3. Lo statuto dell'Ente e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica". - Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88: "Art. 9 (Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS). - 1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS. 2. Sino al termine di cui all'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facolta' di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata fino a venticinque unita' con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unita' con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unita' con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unita' con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS. 3. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sara' sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresi' i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. 4. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilita' speciali e destinate a servizi e finalita' di istituto, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo ne' sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilita' intestate all'ANAS. 5. Il pignoramento ed i sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria presso la Tesoreria centrale dello Stato. 6. I creditori che richiedano ed ottengano il sequestro o il pignoramento delle somme indicate nel comma 5, gli ufficiali giudiziari procedenti ed i terzi pignorati sono solidalmente responsabili per il riconoscimento dei danni subiti dall'ANAS e dai terzi beneficiari dei pagamenti fermati, qualora abbiano agito senza l'uso della normale diligenza. 7. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 8. Le competenze relative alle funzioni amministrative concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione di infrastrutture autostradali sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che assume la denominazione di "Direzione generale della viabilita' e mobilita' urbana ed extraurbana . A tale direzione generale, costituita da sessanta unita', ivi comprese tre unita' di livello dirigenziale, e' preposto un dirigente generale. La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' incrementata di un posto nella qualifica di dirigente generale, di due posti nella qualifica di dirigente tecnico e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo. Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione generale. La dotazione organica per la nuova direzione generale e' individuata nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei lavori pubblici quale risultera' dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui carichi di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alle relative esigenze di personale si provvede mediante procedure di mobilita' interna ed esterna". - Si riporta il testo degli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: "Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attuazione del presente comma vedi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 1999". "Art. 10. - 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'art. 5 oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 1". "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso. 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica; c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati sono soppresse; alla lettera i), le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h), la contrattazione sia nazionale e decentrata sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato ; la lettera q), e' abrogata; alla lettera t), dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale. . 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso. Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, legge 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. CVIII. Successivamente l'art. 1, legge 29 luglio 1999, n. 241 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha cosi' disposto: "Art. 1. - 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'art. 10 e all'art. 11, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge". - Si riporta il testo degli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "Art. 9 (Riordino di strutture). - 1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonche' degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione". "Art. 100 (Riordino di strutture). - 1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo e' ricompreso, in particolare, l'ANAS". - Si riporta il testo degli articoli 1, 6, comma 4 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), prima parte, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata "legge delega", il presente decreto si applica agli enti pubblici nazionali non svolgenti attivita' di previdenza. Esso non si applica, per contro, alle istituzioni di diritto privato e societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Agli enti di ricerca di cui all'art. 18 della legge delega si applicano soltanto le disposizioni del presente decreto che agli enti stessi espressamente si riferiscono, nonche' quelle compatibili con le disposizioni recate dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dagli altri decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al predetto art. 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e' facoltativa per le amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici economici, gli enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli enti pubblici nazionali la cui organizzazione sia stata disciplinata con decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega o con la legge 25 marzo 1997, n. 68, e la legge 3 aprile 1997, n. 94. 3. Restano ferme le disposizioni di legge in ordine ai poteri delle autorita' di garanzia e di vigilanza". "Art. 6 (Disposizioni relative a enti particolari). 1.-3. Omissis. 4. Ai sensi degli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'Ente nazionale strade (ANAS) e' riordinato sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 13 del presente decreto, tenendo conto della sua natura di ente pubblico economico e di quanto stabilito dal decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), della legge delega. L'Ente e' autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie, a costituire societa' miste con regioni, province e comuni per la progettazione, costruzione e manutenzione delle strade di rispettiva competenza, nonche' ad esercitare le attivita' di progettazione, costruzione e manutenzione di strade anche per conto e nell'interesse di regioni, province e comuni". "Art. 13 (Revisione statuaria). - 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia: a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico: 1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali; 2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi; b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attivita' dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali; c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attivita'; d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza; e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore; f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione; g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non piu' di due mandati; h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria; i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio; l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi; o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; p) previsione della facolta' di attribuire per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale; q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita' di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente. 2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi. 3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1 gennaio 2002, le seguenti disposizioni: a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di vigilanza di nominare un commissario straordinario; b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio. 4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione". Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242 reca: "Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade".
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| Art. 2. Compiti dell'Ente 1. L'Ente attende ai compiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e a quelli previsti dalle leggi vigenti, ponendo in essere tutti gli atti, anche di natura finanziaria, ad essi strumentali, con esclusione di ogni intento speculativo. 2. Gli atti rivolti a reperire mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalita' istituzionali dell'Ente mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: "Art. 2 (Compiti dell'Ente). - 1. L'Ente provvede a: a) gestire le strade e le autostrade di proprieta' dello Stato nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica; c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione; d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione; e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali; f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario; g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilita' traffico e circolazione; h) costituire e partecipare a societa' per lo svolgimento all'estero di attivita' infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici; i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri; l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilita'. 3. L'Ente esercita ogni competenza gia' attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato. 4. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato". - Si riporta il testo degli articoli 3, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: "2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilita', ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione. 3. Il programma di cui al comma 2 e' realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente. 4. Il Ministro del tesoro puo' autorizzare, in conformita' al programma di cui al comma 2, l'assunzione da parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato".
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| Art. 3. Organi dell'Ente 1. Sono organi dell'Ente: 1) il consiglio; 2) l'amministratore; 3) il collegio dei revisori. 2. E' causa d'incompatibilita' con le cariche di amministratore, di componente del consiglio e del collegio dei revisori: a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente; b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attivita' che, nei riguardi di quelle svolte dall'Ente, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con l'Ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilita' sussiste anche quando l'Ente abbia in dette imprese una partecipazione azionaria salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente agli organi di cui ai punti 1) e 3) del comma 1 i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilita' colpisce il componente meno anziano di eta'. 4. Si decade dalle cariche di amministratore, di componente del consiglio o del collegio dei revisori, quando si verifica una delle suindicate cause di incompatibilita'. 5. Gli organi competenti alla nomina provvedono a contestare l'eventuale causa di incompatibilita', nonche' alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni dell'amministratore, degli altri componenti del consiglio, dei membri del collegio dei revisori. E' fatto a questi ultimi obbligo di segnalare tempestivamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti gli incarichi ricoperti e le attivita' svolte e le situazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompatibilita'. 6. Ai componenti degli organi si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle societa' per azioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto e in quanto con esso compatibili. 7. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attivita' o studi nel campo delle opere pubbliche. 8. L'amministratore puo' essere revocato per le cause indicate dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Gli altri componenti degli organi possono essere revocati in base alle disposizioni del codice civile applicabili agli organi delle societa' per azioni. 9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi dell'ente in misura corrispondente a quelli di altri enti pubblici di analoga dimensione. Per il trattamento previdenziale si applicano le disposizioni generali sulla materia.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: "2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico e' revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attivita' tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonche' qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarita' amministrative o contabili".
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| Art. 4. Il consiglio 1. Il consiglio e' composto dall'amministratore che lo presiede e da quattro consiglieri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. 2. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta. 3. In caso di cessazione dall'incarico di uno o piu' consiglieri prima della scadenza del quinquennio, si procede alla loro sostituzione con le modalita' e secondo i criteri fissati per la nomina. I nuovi consiglieri restano in carica per la residua parte del quinquennio. |
| Art. 5. Compiti del consiglio 1. Sono di competenza del consiglio: a) la predisposizione dello schema di programma annuale di attivita' dell'Ente da sottoporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; b) l'approvazione degli accordi di programma di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e le revisioni annuali; c) la deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi e delle relative variazioni; d) l'approvazione dei capitolati generali; e) l'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi; f) l'approvazione delle procedure proposte in ordine all'aggiudicazione o affidamento degli appalti di opere di importo superiore al limite di valore in ECU stabilito per l'applicazione della normativa comunitaria, nonche' degli appalti di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato; l'approvazione di atti aggiuntivi qualora l'importo del nuovo contratto, a seguito delle intervenute perizie di varianti, superi complessivamente il limite comunitario sopraindicato; g) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni; h) l'acquisto e la vendita di beni immobili di valore superiore a 5 miliardi; i) l'acquisto e la vendita di beni mobili di valore superiore a 500 milioni; l) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilita' e del personale, nonche' la relativa dotazione organica; m) le proposte per le eventuali modifiche del presente statuto. 2. Il consiglio puo' esprimersi, in maniera non vincolante, su altri affari ad esso sottoposti dagli altri organi dell'Ente.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: "Art. 3 (Finanziamento e programmazione dell'attivita). - 1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, nonche' dai canoni di concessioni autostradali, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da altre entrate proprie indicate dallo statuto. I trasferimenti sono stabiliti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, tenendo conto delle entrate dell'Ente. I trasferimenti sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sono erogati all'Ente con le modalita' stabilite negli accordi di cui al comma 3. L'Ente non puo' impegnare ne' erogare somme eccedenti le entrate. 2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilita', ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione. 3. Il programma di cui al comma 2 e' realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente. 4. Il Ministro del tesoro puo' autorizzare, in conformita' al programma di cui al comma 2, l'assunzione da parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato. 5. L'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e' riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.
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| Art. 6. Convocazione del consiglio 1. Il consiglio e' convocato dall'amministratore con avviso scritto da recapitare con raccomandata con avviso di ricevimento ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione puo' essere fatta con le stesse modalita' quarantotto ore prima della riunione. L'avviso contiene il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione nonche' l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. 2. L'avviso di convocazione puo' essere effettuato a mezzo telefax con le modalita' e i tempi di cui al comma precedente. 3. Il consiglio si reputa regolarmente costituito, anche in mancanza degli avvisi, quando sono intervenuti tutti i consiglieri, i componenti del collegio dei revisori e il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo. In tal caso ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 4. Il consiglio e' convocato dall'amministratore e si riunisce almeno quattro volte l'anno. 5. Il consiglio deve essere convocato quando lo richiedono almeno due consiglieri. Ove l'amministratore non vi provveda nel termine di quindici giorni dalla richiesta, e' convocato dal presidente del tribunale con le modalita' di cui all'articolo 2367, secondo comma, del codice civile. 6. Il consiglio si riunisce di regola presso la sede dell'Ente, puo' essere altresi' convocato in altre localita' del territorio italiano indicate nell'avviso. 7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa nel corso di un anno a due riunioni del consiglio, decade dalla carica. 8. Alle riunioni del consiglio partecipano senza diritto di voto i membri del collegio dei revisori ed il direttore generale. Essi sono informati della convocazione con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. 9. Assiste alle sedute il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Lo stesso magistrato e' informato della convocazione con le modalita' di cui ai commi 1 e 2.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 2367, secondo comma, del codice civile: "Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea e' ordinata con decreto del presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla (att. 209)". - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259: "Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7 della legge 14 gennaio 1994, n. 20: "7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni".
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| Art. 7. Delibere del consiglio 1. Per la validita' delle delibere del consiglio e' necessaria la presenza di almeno tre componenti. 2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto dell'amministratore. 3. Delle delibere del consiglio e' redatto verbale a cura del segretario, che e' nominato dall'amministratore. Il verbale e' sottoscritto dall'amministratore o dalla persona designata a presiedere il consiglio e dal segretario e puo' essere approvato nel corso della stessa riunione. 4. Il consiglio delibera sulla base delle relazioni dell'amministratore o della persona designata a presiedere il consiglio. Per i provvedimenti a carattere generale attinenti al personale, l'amministratore formula le proposte sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'ambito dell'Ente. 5. L'amministratore cura l'attuazione delle delibere del consiglio, tenendone informato il consiglio stesso. |
| Art. 8. L'amministratore 1. L'amministratore dura in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'amministratore e' revocato per gravi inadempienze qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attivita' tipica della gestione, per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovuti a ragioni esterne all'azienda, qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarita' amministrative o contabili, nonche' nei casi in cui ricorra la giusta causa secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile in materia di revoca degli amministratori delle societa'. 2. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita, direttamente o per delega, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria che la legge o il presente statuto non riservano al consiglio. Adotta in casi di necessita' e urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima seduta utile. L'amministratore e' tenuto ad informare periodicamente il consiglio di amministrazione dell'attivita' svolta. 3. Nella funzione di organo dell'Ente si applicano all'amministratore le disposizioni del codice civile riguardanti gli amministratori delle societa' per azioni. 4. Il rapporto dell'amministratore con l'Ente e' regolato in base alle norme di diritto privato concernenti il lavoro subordinato dei dirigenti d'azienda.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: "2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico e' revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attivita' tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonche' qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarita' amministrative o contabili".
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| Art. 9. Mancanza, assenza o impedimento dell'amministratore 1. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore le sue funzioni sono assunte dal consigliere piu' anziano nella carica o a parita' di anzianita' nella carica dal piu' anziano di eta'. 2. Durante il periodo di sostituzione possono essere compiuti solo gli atti di gestione corrente. Possono altresi' essere compiuti gli atti urgenti ed indifferibili, salvo ratifica da parte dell'amministratore. 3. In caso di mancanza dell'amministratore il consigliere piu' anziano esplica le funzioni ed esercita le attivita' di cui ai precedenti commi senza obbligo di ratifica. |
| Art. 10. Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi e due supplenti. 2. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro vigilante e dura in carica cinque anni. 3. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 4. I membri del collegio sono scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni o tra persone in possesso di specifica professionalita'. 5. Le indennita' dei componenti il collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. "Art. 1 (Registro dei revisori contabili). - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili. 2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del titolo di revisore contabile".
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| Art. 11. Uffici dirigenziali 1. Nell'ambito della struttura organizzativa sono previsti uffici a livello dirigenziale, tenendo conto del nuovo assetto funzionale derivante dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, secondo criteri di efficiente dimensionamento delle strutture territoriali. 2. Gli uffici di livello dirigenziale sono individuati con successiva previsione statutaria con la quale si determina anche il numero massimo degli stessi uffici ed i criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con attribuzione delle connesse responsabilita' in capo ai dirigenti preposti agli uffici stessi. 3. Ai dirigenti preposti agli uffici, di cui al comma precedente, sono attribuiti, con appositi provvedimenti dell'amministratore, poteri di gestione per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.
Nota all'art. 11: - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, reca: "Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
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| Art. 12. Uffici centrali e periferici 1. L'Ente e' organizzato in uffici centrali ed uffici periferici, che sono costituiti secondo i criteri e le modalita' fissate nel regolamento di organizzazione. 2. Possono essere costituiti dall'amministratore, in via temporanea, uffici speciali con competenze determinate. 3. Le competenze di natura amministrativa, legale e tecnica debbono essere organicamente correlate tra di loro per il raggiungimento della massima efficienza. 4. Ai procedimenti posti in essere dall'Ente si applica la disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano altresi' all'Ente le norme in materia di infrastrutture e trasporti.
Nota all'art. 12: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
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| Art. 13. Controlli interni 1. E' istituito un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per il perseguimento, tra l'altro, delle seguenti finalita': a) accertamento della rispondenza dei risultati dell'attivita' dell'Ente agli obiettivi programmatici, valutando a tal fine comparativamente, costi, modi e tempi; b) vigilanza sull'attivita' delle strutture dell'Ente preposte all'attuazione dei programmi approvati dal consiglio nonche' sulla rispondenza degli stessi programmi definiti anno per anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo; c) segnalazione all'amministratore dei fatti di rilievo che possono compromettere l'esecuzione dei programmi, formulando adeguate soluzioni; d) cooperazione con gli uffici preposti alla programmazione, per la redazione dei programmi. 2. Con regolamento interno si provvede a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del predetto ufficio.
Nota all'art. 13: - La legge 30 luglio 1999, n. 286, reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
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| Art. 14. Ufficio relazioni con il pubblico 1. E' istituito l'ufficio relazioni con il pubblico con i seguenti compiti: a) servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzata alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 2. La disciplina dell'organizzazione e del funzionamento sono definiti con regolamento interno.
Nota all'art. 14: - Il capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Partecipazione al procedimento amministrativo".
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| Art. 15. Personale 1. La dotazione del personale, sia al centro che in periferia, deve essere tale da assicurare lo svolgimento dei compiti propri dell'Ente sia nell'attivita' di realizzazione di nuove opere sia nell'attivita' di vigilanza e manutenzione delle strade in esercizio. L'organico comprende anche unita' di progettazione interna che possono svolgere attivita' di progettazione di opere ovvero di controllo dei progetti realizzati all'esterno. 2. Il personale dell'Ente sia tecnico che amministrativo e' inquadrato con le modalita' previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. |
| Art. 16. Incarichi di collaborazione 1. L'Amministratore ha facolta' di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti della materia di competenza istituzionale, sulla base di un programma annuale approvato dal Consiglio. |
| Art. 17. Fonti di disciplina del rapporto di lavoro 1. In applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo del 26 febbraio 1994, n. 143, il rapporto di lavoro del personale dell'Ente e' disciplinato: a) dal codice civile - libro V - e dalle leggi speciali che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa; b) dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dall'amministratore e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente. 2. Il rapporto di impiego del personale dell'Ente, anche dirigenziale, costituito attraverso la stipulazione di un contratto individuale di lavoro, e' assoggettato al contratto e alle norme legislative di cui al comma precedente. 3. L'Ente provvede a stipulare contratti di lavoro collettivi aziendali a livello nazionale per il personale dipendente dirigente e non dirigente con le confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente. 4. La contrattazione collettiva decentrata si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: "Art. 10 (Il personale). - 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro. 2. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del codice di procedura civile, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'azienda. 3. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196. 4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano, nonche' i trasferimenti presso la medesima, di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. La Corte costituzionale, con ordinanza 8-20 maggio 1998, n. 176 (Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1998, n. 21, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 10, comma 2, e 11, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 25 e 76 della Costituzione".
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| Art. 18. Relazioni sindacali 1. L'Ente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente medesimo concordano protocolli d'intesa, fermo restando la distinzione dei ruoli, aventi per oggetto: a) diritto di informazione e consultazione su: strategie, obiettivi e prospettive di sviluppo dell'Ente; gestione dei rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro, politica delle risorse umane; innovazioni tecnologiche; situazione economica e finanziaria dell'Ente; politiche di investimento; qualita' dell'ambiente di lavoro; funzionamento dei servizi; b) forme preventive per il componimento di conflitti concernenti l'interpretazione di clausole e norme dei contratti collettivi. |
| Art. 19. Comandi 1. Il personale dipendente dell'Ente puo' essere comandato presso altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici, ove richiesto dagli stessi, per periodi di tempo predeterminati. |
| Art. 20. Mezzi finanziari dell'Ente 1. Costituiscono entrate dell'Ente oltre a quelle espressamente previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, le seguenti: il gettito derivante dalle tariffe autostradali gestite direttamente dall'Ente; i proventi derivanti dall'attivita' di consulenza e progettazione, dalla gestione delle partecipazioni nonche' dai corrispettivi relativi alle attivita' di erogazione dei servizi; i proventi derivanti dalla concessione del servizio rimozione e soccorso veicoli disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo regolamento di esecuzione; i proventi derivanti da canoni e corrispettivi dovuti per concessioni ed autorizzazioni diverse, i corrispettivi derivanti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla dismissione dei beni patrimoniali. 2. Non costituiscono beni dell'Ente le strade ed ogni altro bene appartenente al demanio pubblico statale ed al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legislazione vigente.
Note all'art. 20: - Il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, reca: "Istituzione dell'Ente nazionale per le strade". - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Nuovo codice della strada".
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| Art. 21. Scritture contabili dell'Ente 1. L'Ente provvede alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile per le imprese, rispettando le medesime formalita'. |
| Art. 22. Bilanci dell'Ente 1. Il sistema contabile dell'Ente comprende: a) lo stato patrimoniale e il rendiconto della gestione dai quali risultino le rimanenze iniziali e finali del patrimonio, corredati da apposita nota integrativa del consiglio; b) il bilancio preventivo concernente gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata; c) il bilancio consuntivo concernente gli impegni nonche' i pagamenti delle spese e gli accertamenti, nonche' le riscossioni delle entrate; d) la relazione sui risultati della gestione e sulla tenuta della contabilita' a cura del collegio dei revisori. 2. Per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Essi sono redatti per ciascun anno solare e vengono approvati dal consiglio nei successivi sei mesi. 3. Il collegio dei revisori redige la propria relazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione. 4. L'Ente redige il bilancio secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno. 5. Nel bilancio preventivo le entrate sono identificate secondo la loro natura e le spese sono suddivise in categorie per destinazione.
Nota all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 2423 e seguenti del codice civile: "Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere istritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in lire". "Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio). - Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi. 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita'; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato nel n. 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico". "Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico). - Salve le disposizioni di leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attivita' esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilita' e l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di partite.".
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| Art. 23. Vigilanza governativa 1. All'autorita' di vigilanza compete, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione di cui all'articolo 22, dei piani pluriennali di viabilita', del programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione, dello schema di programma annuale di attivita' dell'Ente e delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade. 2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse dall'amministratore al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione da parte dei soggetti statutariamente deputati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma terzo, del presente statuto. |
| Art. 24. Norme regolamentari 1. I regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilita' e del personale sono approvati dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti su proposta dell'amministratore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. I regolamenti di cui al precedente comma devono essere adottati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. I regolamenti di contabilita' sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Le delibere del consiglio, di cui al comma 1, devono essere trasmesse ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. |
| Art. 25. Commissariamento 1. Nell'ipotesi di impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione, accertata dal Ministro vigilante, e su proposta di questo, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla nomina di un commissario, con assunzione di tutti i poteri degli organi di rappresentanza e gestione. 2. Il mandato del Commissario straordinario ha la durata massima di un biennio a pena dello scioglimento dell'ente. |
| Art. 26. Norma transitoria 1. Ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, il mandato dei componenti degli organi in carica decorre dai rispettivi provvedimenti di nomina gia' emanati. |
| Art. 27. Abrogazione 1. Con l'entrata in vigore del presente decreto, lo statuto dell'Ente nazionale per le strade, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 settembre 2001 CIAMPI Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro della funzione pubblica Visto, il Guardasigilli Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 244
Nota all'art. 27: - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, recava: "Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade".
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