Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 ottobre 2001
Trasferimento di debito dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) all'I.N.A.M., in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazicne economica in data 12 maggio 1999;
Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, con il quale e' stato soppresso, tra gli altri, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.);
Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale le operazioni di liquidazione del suddetto ente sono state affidate all'Ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;
Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 il quale, ai fini dell'accelerazione delle operazioni liquidatorie, prevede il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti, purche' l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo;
Considerato che l'Ufficio VI dell'I.G.E.D., con nota n. 9249 del 4 ottobre 2001, ha comunicato la difficolta' della definizione delle questioni relative al Fondo integrativo di previdenza dell'ente in quanto la sistemazione della partita previdenziale pregressa - comprensiva dei trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto dello scioglimento dell'ente - e' subordinata alla ripartizione del patrimonio del Fondo tra la gestione previdenziale e quella sanitana dello stesso, ed ha quantificato in L. 100.000.000 l'importo residuale da accantonare per la sistemazione della partita in argomento;
Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto Ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 e trasferire i debiti sopra specificati per complessive L. 100.000.000 dall'E.N.P.A.L.S. all'I.N.A.M., in liquidazione;
Decreta:
I debiti, di cui alle premesse per complessive L. 100.000.000 sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'E.N.P.A.L.S. all'I.N.A.M., in liquidazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2001
L'ispettore generale capo: D'Antuono
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone