Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2001
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Arezzo

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 342 (Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994) recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio;
Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 febbraio 1995, prot. n. 25157/70;
Viste le circolari ministeriali n. 51 del 18 aprile 1994 e n. 39 del 18 marzo 1997;
Visto il regolamento del 21 giugno 1995, con cui l'UPLMO di Arezzo ha provveduto a determinare le tariffe minime di facchinaggio da applicarsi nel territorio provinciale;
Sentite le organizzazioni sindacali intervenute agli incontri tenutisi presso questa direzione provinciale del lavoro;
Considerate tutte le osservazioni ed i rilievi effettuati dalle parti che hanno partecipato agli incontri suddetti;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Le tariffe minime di facchinaggio, che devono trovare applicazione nel territorio della provincia di Arezzo, in sostituzione di quelle determinate col regolamento del 21 giugno 1995, sono le seguenti:
a) prestazione giornaliera (8 h): L. 196.000 - Euro 101,23;
b) prestazione ad orario ridotto (4 h): L. 105.000 - Euro 54,23;
c) prestazione oraria notturna: L. 33.000 - Euro 17,04.
 
Art. 2.
Il presente regolamento entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Arezzo, 9 ottobre 2001
Il direttore provinciale: Lorusso
 
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