Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2001
Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti on. Ugo Giovanni Martinat, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attivita' di Governo;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;
Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 ottobre 2001, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Ugo Giovanni Martinat, conferitagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti on. Ugo Giovanni Martinat, e' attribuito il titolo di Vice Ministro.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2001

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 33
 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230, recante "Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 18 giugno 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, di nomina dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, concernente l'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione di Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, sulla disciplina dell'attivita' di Governo;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Decreta:

Art. 1.
Fermi restando la responsabilita' politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, al Sottosegretario di Stato on. Ugo Giovanni Martinat e' delegato l'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia, fatta eccezione per gli atti inerenti le funzioni in materia di accordi di programma con le regioni e quelli concernenti i rapporti internazionali. L'on. Ugo Giovanni Martinat attua gli indirizzi del Ministro nelle materie relative ai provveditorati regionali alle opere pubbliche.
Al fine della migliore armonizzazione dell'attivita' strategica, l'alta vigilanza e' esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico.

Art. 2.
Nell'ambito dell'area di competenza di cui all'art. 1, l'on. Ugo Giovanni Martinat e' delegato, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro, alla firma degli atti e ai rapporti con il parlamento, con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunita', enti e parti sociali; inerisce alla presente delega la trattazione del contenzioso.

Art. 3.
Le attivita' delegate si esercitano nell'ambito della direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potesta' di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 4.
Al coordinamento necessario per l'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Roma, 12 ottobre 2001
Il Ministro: Lunardi
 
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