Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2001, n. 395
Recepimento della direttiva 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1988;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989 recante limitazioni delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995 recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, recante recepimento della direttiva 93/12/CEE, relativa al tenore di zolfo nei combustibili liquidi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001, recante recepimento della direttiva 98/70/CE del Consiglio del 28 dicembre 1998 relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;
Vista la direttiva 99/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 161/01, espresso nell'adunanza del 13 giugno 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro delle attivita' produttive;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina il tenore di zolfo dei combustibili liquidi, di cui al successivo articolo 3, al fine di ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla loro combustione e di diminuire gli effetti nocivi di tali emissioni per le persone e l'ambiente.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". L'art. 2, commi 2 e 3, recita:
"2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, reca norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali. L'art. 16 recita: "Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, le caratteristiche dei combustibili destinati ad essere utilizzati negli impianti in relazione alle finalita' e ai contenuti del presente decreto.".
- La direttiva 1999/32/CE e' pubblicata nella GUCE 11 maggio 1999 n. L 121.
- La direttiva 93/2/CEE e' pubblicata nella GUCE 27 marzo 1993 n. L 74.



 
Art. 2.
Esclusioni
1. Il presente decreto non si applica:
a) ai combustibili liquidi derivati dal petrolio usati nella navigazione marittima, salvo quelli che rientrano nell'ambito della definizione di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera c);
b) al gasolio marino utilizzato dalle navi che attraversano una frontiera con un Paese terzo;
c) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;
d) ai combustibili usati ai fini di trasformazione nell'industria della raffinazione.
 
Art. 3.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 00 71-2710 00 78 ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle successive lettere b) e c), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, si distilla a 250 oC secondo il metodo ASTM D86, anche nel caso in cui la distillazione non puo' essere determinata secondo il predetto metodo;
b) gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 00 67 o 2710 00 68, ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad essere usati come combustibile o carburante e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite, si distilla a 350 oC secondo il metodo ASTM D86. Sono esclusi dalla presente definizione i gasoli specificati nel codice NC 2710 00 66, utilizzati per le automotrici ferroviarie e per i veicoli a propulsione autonoma di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, che recepisce la direttiva 91/441/CEE, e del 5 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 229, del 30 settembre 1989, che recepisce la direttiva 88/77/CEE, e di cui ai decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000, che recepisce la direttiva 97/68/CE, e del 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 99, del 30 aprile 1994, che recepisce la direttiva 92/61/CEE, e loro successive modificazioni, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 133, del 16 maggio 1981, recante norme di attuazione della direttiva 77/537/CEE.
c) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo che corrisponde alla definizione di cui alla lettera b) ovvero che ha una viscosita' o densita' che rientri nei limiti della viscosita' o densita' definiti per i distillati marini nella tabella dell'ISO 8217-1996, ad esclusione di quello utilizzato per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna per il quale valgono le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434;
d) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
e) impianto di combustione: qualsiasi apparato tecnico nel quale i combustibili vengono ossidati al fine di usare il calore prodotto;
f) navigazione interna: navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne.



Note all'art. 3:
- La direttiva 91/441/CEE e' pubblicata nella GUCE 30 agosto 1991 n. L 242.
- La direttiva 88/77/CEE e' pubblicata nella GUCE 9 febbraio 1988 n. L 36.
- La direttiva 97/68/CEE e' pubblicata nella GUCE 27 febbraio 1998 n. L 59.
- La direttiva 92/61/CEE e' pubblicata nella GUCE 10 agosto 1992 n. L 225.
- La direttiva 77/537/CEE e' pubblicata nella GUCE 29 agosto 1977 n. L 220.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, reca: "Recepimento della direttiva 98/70/CE del Consiglio del 28 dicembre 1998, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel".



 
Art. 4.
Tenore massimo di zolfo nell'olio combustibile pesante
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il tenore massimo di zolfo negli oli combustibili pesanti non puo' superare l'1.00 per cento in massa, fatti salvi i casi per i quali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, e' obbligatorio l'utilizzo di oli combustibili pesanti con un tenore massimo di zolfo non superiore allo 0.3 per cento in massa.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, limitatamente alle tipologie di impianti previste dal citato decreto 2 ottobre 1995 per le quali e' ammesso l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo superiore all'1.00 per cento in massa e nel rispetto dei tenori massimi di zolfo stabiliti dal medesimo decreto, e' consentito, fatto salvo l'adeguato controllo delle emissioni da parte delle competenti autorita', l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo superiore all'1.00 per cento in massa:
a) agli impianti di combustione che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989, a condizione che siano rispettati i valori limite di emissione per l'anidride solforosa previsti dall'articolo 3 e dall'allegato 2 dello stesso decreto;
b) agli impianti di combustione non ricompresi nella precedente lettera a) ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che rispettino i valori limite di emissione per l'anidride solforosa fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e purche', in ogni caso, la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non superi, indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibile utilizzati, un valore pari a 1700 mg/Nm3 riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3 per cento per i combustibili gassosi e liquidi, al 6 per cento per il carbone, all'11 per cento per gli altri combustibili solidi e al 15 per cento
per le turbine a gas, anche se accoppiate con una caldaia a
recupero; c) agli impianti di combustione non ricompresi alle precedenti lettere a) e b), a condizione che rispettino i valori limite di emissione per l'anidride solforosa fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e purche' detto valore limite non sia superiore a 1700 mg/ Nm3 riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3 per cento.
3. Gli oli combustibili pesanti destinati ad essere commercializzati o utilizzati in emulsione con acqua non possono, comunque, avere un tenore di zolfo superiore a quello previsto ai commi 1 e 2.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'autorita' competente specifica nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, il valore limite di emissione per l'anidride solforosa.



Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995 reca: "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.".
- Il decreto ministeriale 8 maggio 1989 reca: "Limitazione dell'emissione nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.". - L'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, recita:
"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto.".



 
Art. 5.
Tenore massimo di zolfo nel gasolio
1. Il tenore massimo di zolfo nei gasoli, inclusi quelli marini, non puo' superare:
a) lo 0.20 per cento in massa a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) lo 0.10 per cento in massa a partire dal 1 gennaio 2008.
 
Art. 6.
Prescrizioni per zone particolari
1. Le regioni, qualora, nell'ambito dei piani e programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, individuino come misura necessaria per il conseguimento degli obbiettivi dei piani stessi la riduzione delle emissioni di biossido di zolfo e di materiale particolato prodotte dagli impianti di combustione dei natanti in sosta nei porti ubicati nelle zone o agglomerati di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo, possono richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la fissazione di particolari specifiche tecniche per i combustibili di cui ai precedenti articoli 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera c), utilizzati dai natanti nei periodi di sosta in porto. In tal caso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349.



Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 reca: "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente". L'art. 8, comma 3, recita:
"3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.".
- Per l'art. 2, comma 2, della legge n. 349 del 1986 vedi note alle premesse.



 
Art. 7.
Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili
1. Con decreto emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive e con il Ministero della sanita', previa autorizzazione resa dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 1999/32/CE del 26 aprile 1999, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti o nel gasolio, incluso quello marino, piu' elevati rispetto a quelli fissati nei precedenti articoli 4 e 5 qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare l'applicazione dei predetti valori limite massimi del tenore di zolfo.



Note all'art. 7:
- Per la direttiva 1999/32/CE vedi note alle premesse. L'articolo 5 recita:
"Art. 5 (Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili). - Qualora un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di greggio, di prodotti petroliferi, o di altri idrocarburi renda difficile per uno Stato membro l'applicazione dei limiti massimi del tenore di zolfo di cui agli articoli 3 e 4, detto Stato membro ne informa la Commissione. La Commissione puo' autorizzare l'applicazione di un limite piu' elevato sul territorio di detto Stato membro, per un periodo non superiore a sei mesi e notifica la sua decisione al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro puo' deferire al Consiglio, entro un mese, la decisione della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' adottare una decisione differente entro due mesi.



 
Art. 8.
Campionamento e analisi
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, i controlli sul tenore di zolfo nell'olio combustibile pesante, nel gasolio e nel gasolio marino immessi sul mercato sono effettuati dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte dirette, a partire dal 1 gennaio 2001, sulle partite prodotte in Italia e su quelle importate. Il campionamento e' effettuato con una frequenza sufficiente e secondo modalita' che assicurino la rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile esaminato.
2. Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo nell'olio combustibile pesante e nel gasolio marino e' quello definito dai metodi ISO 8754 - edizione 1992 - e EN ISO 14596 - edizione 1998.
3. Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo nel gasolio e' quello definito dai metodi EN 24260 - edizione 1987, ISO 8754 - edizione 1992 - e EN ISO 14596 - edizione 1998.
4. Per l'arbitrato e' utilizzato il metodo EN ISO 14596 - edizione 1998. L'interpretazione statistica dei risultati della verifica del tenore di zolfo dei gasoli e' effettuata secondo la norma ISO 4259 - edizione 1992.
 
Art. 9.
Relazione alla Commissione europea
1. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano annualmente, entro il 31 marzo, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici informazioni sui quantitativi di oli combustibili pesanti e di gasolio, incluso il gasolio marino, prodotti o importati, nonche' sul relativo tenore di zolfo. Le prime informazioni relative al 2001 sono inviate entro il 31 marzo 2002. I gestori degli impianti di cui all'articolo 4, comma 2, inviano annualmente, entro il 31 marzo, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici le informazioni inerenti i quantitativi ed il tenore di zolfo degli oli combustibili pesanti utilizzati. Le prime informazioni relative al 2001 sono inviate entro il 31 marzo 2002.
2. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sulla base dei risultati dei controlli di cui all'articolo 8, comma 1, e delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dal presente decreto e utilizzati nell'anno civile precedente, nonche' sulle deroghe di cui all'articolo 4, comma 2. La prima relazione relativa al 2001 e' trasmessa entro il 31 maggio 2002.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio inoltra alla Commissione europea, entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 2002, la relazione di cui al comma 3.
 
Art. 10.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, recante recepimento della direttiva 93/12/CEE relativa al tenore di zolfo in taluni combustibili liquidi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 settembre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 245
 
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