Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte" (Regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996).

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte", registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio valorizzazione e tutela Nocciola Piemonte IGP, con sede in Alba (Cuneo), corso Nino Bixio n. 51, mediante talune variazioni ed integrazioni al testo di detto disciplinare.
Considerato che le modifiche proposte non riducono il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto;
Considerato che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facolta', ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione gia' approvati in ambito Comunitario;
Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifiche nel testo di seguito riportato e di dover pubblicare altresi', per una migliore conoscenza degli operatori interessati, l'intero testo della proposta di disciplinare di produzione.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualita' dei prodotti agricoli - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea. A) PROPOSTA DI MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA "NOCCIOLA DEL PIEMONTE" (Reg. della
Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996).
Sono proposte le modifiche al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte", nel testo di seguito indicato:
Nel titolo del disciplinare, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, anziche':
"Nocciola del Piemonte",
leggi:
"Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte".
All'art. 1, anziche': "L'indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione",
leggi:
"L'indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte o "Nocciola Piemonte e' riservata ai frutti in guscio, sgusciati e semilavorati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione".
E' altresi' consentito l'utilizzo della indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" nella designazione, presentazione e pubblicita' dei preparati nei quali i prodotti di cui al comma 1 sono presenti in esclusiva, rispetto a prodotti dello stesso tipo, tra gli ingredienti caratterizzanti e tali da valorizzarne la qualita'.
All'art. 3, pur restando invariata la delimitazione della zona di produzione, e' stata riscritta l'elencazione dei comuni per le relative province, inserendovi anche la provincia di Biella, costituita successivamente al riconoscimento della I.G.P. "Nocciola del Piemonte" (vedi art. 3 del nuovo disciplinare riportato in seguito).
All'art. 4, primo comma, anziche':
"I sesti di impianto .... con una densita' per Ha variabile tra le 250 e le 400 piante.",
leggi:
"I sesti di impianto .... con una densita' variabile tra le 200 e le 400 piante ad ettaro. Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto di riconoscimento 2 dicembre 1993 e' consentita una densita' massima di 500 piante ad ettaro.".
All'art. 4, secondo comma, anziche':
"La produzione unitaria massima consentita di "Nocciola del Piemonte" e' fissata in 35 q.li/ha di coltura specializzata; nell'ambito di questo limite, la regione Piemonte, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente entro il 15 agosto, in via indicativa, la produzione media unitaria della "Nocciola del Piemonte, e la data di inizio della raccolta, dopo aver sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati.",
leggi:
"La produzione unitaria massima consentita di "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" e' fissata in 3.500 kg/ha di coltura specializzata.
All'art. 5, anziche':
"Albo noccioleti - I noccioleti idonei alla produzione della "Nocciola del Piemonte" saranno inseriti in un apposito albo, attivato, aggiornato e pubblicato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.",
leggi:
"Elenco noccioleti - I noccioleti idonei alla produzione della "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di controllo di cui all'art. 9.".
Art. 7, comma 1, lettera a), anziche':
"a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo;",
leggi:
"a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo a tutti i livelli di commercializzazione o, eccezionalmente, allo stato sfuso nella sola fase di prima di commercializzazione intercorrente tra il produttore agricolo e il primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento;".
Art. 7, comma 1, lettera b), anziche':
"b) per prodotto sgusciato, in sacchi di carta o di tessuto idoneo o in scatole di cartone.",
leggi:
"b) per prodotto sgusciato, semilavorato e finito: in confezioni idonee ad uso alimentare, anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualita'.".
Art. 7, comma 2, anziche':
"In tutti i casi i contenitori in cui avviene la commercializzazione dovranno essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.",
leggi:
"Il prodotto di cui alla lettera b) puo' essere commercializzato solo se preconfezionato o confezionato all'atto della vendita".
All'art. 7, comma 3, anziche':
"Sui contenitori stessi dovranno essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture "Nocciola Piemonte" e "Indicazione geografica protetta", oltre agli estremi atti ad individuare:
nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
annata di produzione delle nocciole contenute;
peso lordo all'origine.",
poiche' tale comma, relativo all'etichettatura, viene riportato nell'apposito art. 8 del nuovo disciplinare,
leggi:
"Art. 8 - Etichettatura - comma 1 - Sulle confezioni devono essere indicate le diciture "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" eventualmente seguita da "Indicazione geografica protetta" o "IGP", e il nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. L'indicazione dell'annata di raccolta delle nocciole contenute e' obbligatoria per il prodotto in guscio o sgusciato".
L'art. 7, comma 4:
"A richiesta dei produttori interessati puo' essere autorizzato un simbolo grafico relativo all'immagine artistica, eventualmente compresa la base colorimetrica, del logo figurativo o logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica.", e' soppresso.
L'art. 8, comma 1:
"E' fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all'art. 1, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva, fatta salva la menzione varietale "Tonda Gentile delle Langhe , e' riportato all'art. 8, comma 3, del nuovo disciplinare.
L'art. 9:
"Chiunque produce, pone in vendita, o comunque utilizza per la trasformazione, con la denominazione "Nocciola Piemonte" un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione e' punito a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale e dell'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.", e' sostituito dal seguente testo:
"art. 9 - Organismo di controllo - I controlli di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono effettuati dall'Organismo di controllo autorizzato.". B) PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA "NOCCIOLA DEL PIEMONTE" O "NOCCIOLA PIEMONTE".
Art. 1
Nome del prodotto
L'indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" e' riservata ai frutti in guscio, sgusciati e semilavorati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
E' altresi' consentito l'utilizzo della Indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" nella designazione, presentazione e pubblicita' dei preparati nei quali i prodotti di cui al comma 1 sono presenti in esclusiva, rispetto a prodotti dello stesso tipo, tra gli ingredienti caratterizzanti e tali da valorizzarne la qualita'.
Art. 2.
Cultivar
La denominazione "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" designa il frutto della cultivar di nocciolo "Tonda Gentile delle Langhe", coltivato nel territorio idoneo della regione Piemonte, definito nel successivo art. 3.
Art. 3.
Area di produzione
La zona di produzione della "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" comprende il territorio della regione Piemonte atto alla coltivazione del nocciolo ed e' cosi' determinato:
provincia di Alessandria - intero territorio dei seguenti comuni:
Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cavatore, Cellamonte, Cereseto Monferrato, Cerreto Grue, Cerrina, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fresconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada. Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaforte Ligure, Rocca Grimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.
provincia di Asti - intero territorio dei seguenti comuni:
Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Colosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isoia d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revignasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.
provincia di Biella - intero territorio dei seguenti comuni:
Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Camburzano, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia', Cerreto Castello, Cerrione, Cossato, Crosa, Curino, Gaglianico, Lessona, Magnano, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Ronco Biellese, Roppolo, Sala Biellese, Sandigliano, Soprana, Sostegno, Strona, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.
provincia di Cuneo - intero territorio dei seguenti comuni:
Aisone, Alba, Albaretto Torre, Alto, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovi', Battifollo, Beinette, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Borgo San Dalmazzo, Bosia, Bossolasco, Boves, Bra, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Camo, Canale, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Carde', Carru', Cartignano, Casalgrasso, Castagnito, Castellar, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cavallermaggiore, Ceresole d'Alba, Cerreto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano D'Alba, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, Isasca, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovi', Monesiglio, Monforte d'Alba, Monta', Montaldo di Mondovi', Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Morozzo, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Rocca Ciglie', Rocca de Baldi, Roccaforte, Mondovi', Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfre', Sanfront, San Michele Mondovi', Sant'Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Torre Bormida, Torre Mondovi', Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Trinita', Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovi', Villar San Costanzo, Viola.
provincia di Novara - intero territorio dei seguenti comuni:
Agrate Conturbia, Ameno, Arona, Bellinzago Novarese, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Gattico, Ghemme, Gozzano, Gnignasco, Invonio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Sizzano, Soriso, Varallo Pombia, Veruno.
provincia di Torino - intero territorio dei seguenti comuni:
Aglie', Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Almese, Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone di Susa, Bosconero, Bricherasio, Brozolo, Bruino, Brusasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candia Canavese, Canischio, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carmagnola, Casal Borgone, Caselette, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Chiusa San Michele, Ciconio, Cintano, Cinzano, Coassolo Torinese, Coazze, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giocosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgne', Exilles, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grosso, Inverso Pinasca, Isolabella, Issiglio, Ivrea, La Cassa, Lanzo Toninese, Lauriano, Lessolo, Levone, Loranze', Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusiglie', Macello, Maglione, Marentino, Mathi, Mattie, Mazze', Meana di Susa, Mercenasco, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Monteu da Po, Moriondo Toninese, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Penosa Argentina, Perosa Canavese, Pertusio, Pinasca, Pinerolo, Pino Toninese, Piossasco, Piverone, Poirino, Porte, Pralormo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Rivalba, Riva Presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarosso, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Rosta, Rubiana, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, Sangano, San Germano Chisone, San Giorgio Canavese, San Giorgio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Mauro Torinese, San Pietro Val di Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Susa, Torino, Torre Canavese, Trana, Trofarello, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Vallo Torinese, Valperga, Varisella, Vauda Canavese, Verrua Savoia, Vestigne', Vialfre', Vidracco, Villanova Canavese, Villarbasse, Villar Dora, Villar Fioccardo, Villar Perosa, Villastellone, Vistrorio, Volpiano.
provincia di Vercelli - intero territorio dei seguenti comuni:
Alice Castello, Borgosesia, Cellio, Gattinara, Ghislarengo, Lenta, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Serravalle Sesia, Valduggia.
Art. 4.
Produzione
Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione di "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere quelli in uso generalizzato e riconducibili alla coltivazione a cespuglio ed, eccezionalmente, "monocaule", con una densita' variabile tra le 200 e le 400 piante ad ettaro. Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto di riconoscimento 2 dicembre 1993 e' consentita una densita' massima di 500 piante ad ettaro. Le cure colturali ed i sistemi di potatura e di raccolta devono essere quelli generalmente usati e, in special modo per i nuovi impianti, devono essere atti a non modificare le caratteristiche dei frutti.
La produzione unitaria massima consentita di "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" e' fissata in 3.500 kg/ha di coltura specializzata.
La eventuale conservazione della "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte", al fine di dilazionare la commercializzazione, deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali.
Art. 5.
Elenco noccioleti
I noccioleti idonei alla produzione della "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di controllo di cui all'art. 9.
Art. 6.
Caratteristiche
La "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" deve rispondere alle seguenti caratteristiche merceologiche:
forma della nocula: sub-sferoidale o parzialmente sub-sferoidale, trilobata;
dimensioni non molto uniformi, con calibri prevalenti da 17 a 21 mm;
guscio di medio spessore, di color nocciola mediamente intenso, di scarsa lucentezza, con tomentosita' diffuse all'apice e striature numerose, ma poco evidenti;
seme di forma variabile (sub-sferoidale, tetraedrica e, talvolta, ovoidale); colore piu' scuro del guscio; per lo piu' ricoperto da fibre, con superficie corrugata e solcature piu' o meno evidenti; dimensioni piu' disformi rispetto alla nocciola in guscio; perisperma di medio spessore, ma di eccellente distaccabilita' alla tostatura; tessitura compatta e croccante; sapori ed aromi finissimi e persistenti; resa alla sgusciatura variabile, ma comunque compresa tra il 40% ed il 50%.
Art. 7.
Commercializzazione
La commercializzazione della "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" deve avvenire secondo le seguenti modalita':
a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo a tutti i livelli di commercializzazione o, eccezionalmente, allo stato sfuso nella sola fase di prima di commercializzazione intercorrente tra il produttore agricolo e il primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento;
b) per prodotto sgusciato, semilavorato e finito: in confezioni idonee ad uso alimentare, anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualita'.
Il prodotto di cui alla lettera b) puo' essere commercializzato solo se preconfezionato o confezionato all'atto della vendita.
Art. 8.
Etichettatura
Sulle confezioni devono essere indicate, le diciture "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte", eventualmente seguita da "Indicazione geografica protetta" o "IGP", e il nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. L'indicazione dell'annata di raccolta delle nocciole contenute e' obbligatoria per il prodotto in guscio o sgusciato.
Deve figurare inoltre la dizione "Prodotto in Italia", per le partite destinate all'esportazione.
E' fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all'art. 1, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva, fatta salva la menzione varietale "Tonda Gentile delle Langhe".
Art. 9.
Organismo di controllo
I controlli di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono effettuati dall'Organismo di controllo autorizzato.
 
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