Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2001
Provvedimento di revoca della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1049 del comune di Gravina di Puglia assegnata alla societa' Sport giochi e scommesse S.r.l.

IL DIRETTORE
dell'agenzia delle entrate
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' del prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dichiara la revoca della concessione n. 1049 per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore ed a quota fissa nel comune di Gravina di Puglia, via Giovanni XXIII, n. 16/C, assegnata alla "Sport giochi e
scommesse S.r.l", con sede legale in Bari, via Abate Gimma, n. 28.
Motivazioni del provvedimento.
Con decreto ministeriale del 16 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 28 settembre 1999, n. 228, sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a
quota fissa.
La concessione n. 1049 per la raccolta delle scommesse ippiche nel comune di Gravina di Puglia e' stata attribuita alla societa' "Agenzia ippica TARAS di Ladisi Gustava & C. S.n.c.", poi trasformatasi, in data 31 dicembre 1999, in "Sport giochi e scommesse S.r.l.", con sede legale in Bari, alla via Abate Gimma, n. 28, e sede dell'Agenzia in Gravina di Puglia (Bari), via Giovanni XXIII, n.
16/C.
A seguito dell'attribuzione di detta concessione, l'Agenzia, avrebbe dovuto iniziare la sua attivita' il 1 gennaio 2000, mentre risulta, dai dati forniti dal totalizzatore nazionale delle scommesse ippiche, che la stessa ha lavorato saltuariamente nel maggio del 2000, e, stabilmente solo a partire dal 29 maggio 2000. In seguito, da controlli effettuati presso il medesimo totalizzatore nazionale, e' risultato che l'Agenzia ha interrotto il servizio di accettazione delle scommesse ippiche in data 14 dicembre 2000, senza chiedere alcuna autorizzazione e senza fornire giustificazioni al riguardo. Con nota n. 81176/2001 del 7 maggio 2001, e' stato contestato alla societa' concessionaria tale operato, facendo presente che il comportamento costituisce grave violazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1998, n. 169, nonche' delle disposizioni contenute nella convenzione che accede alla concessione. Pertanto, con la medesima nota e' stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento finalizzato alla declaratoria di decadenza dalla concessione. Le conseguenti controdeduzioni, assunte al n. 101847/2001 di protocollo in data 30 maggio 2001, sono apparse inaccoglibili, in quanto dirette non a comprovare il motivo dell'interruzione dell'attivita' di raccolta delle scommesse ma ad affermare genericamente la diminuzione del volume di gioco e la non remunerativita' dell'investimento
effettuato dal concessionario.
Le disposizioni violate, in particolare, sono: l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e l'art. 11 della convenzione che accede alla concessione, i quali prevedono la dichiarazione da parte delle amministrazioni concedenti della revoca in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore. Si configura, inoltre, anche l'applicabilita' dell'art. 10, comma 2, della stessa convenzione, secondo il quale la sospensione non autorizzata della attivita' di accettazione delle scommesse comporta l'applicazione di una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al doppio del prelievo medio giornaliero calcolato sui mesi di attivita'. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo per il concessionario di integrare il "minimo garantito" come da richiesta prot. n.
53811/2001 del 29 marzo 2001.
Si osserva da ultimo che nessuna disposizione normativa vigente autorizza il recesso unilaterale dalla convenzione accessiva alla
concessione in parola.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Riferimenti normativi. 1. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a).
2. Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1).
3. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1). Normativa concernente le scommesse ippiche. 1. Legge 23 dicembre
1996, n. 662 (art. 3, comma 77).
2. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,
articoli 3, 6, 8.
3. Decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999.
4. Direttiva del Ministro delle finanze e del Ministro delle
politiche agricole e forestali del 9 dicembre 1999.
Roma, 19 ottobre 2001

Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
Romano
Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela
del consumatore del Ministero
delle politiche agricole e forestali
Ambrosio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone