Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 ottobre 2001
Determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalita' di corresponsione dei contributi a carico dei datori di lavoro, stabiliti in favore del soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e del soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, dall'art. 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto, con effetto dal 1 gennaio 2000, la soppressione del Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private e del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e la contemporanea iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e per i superstiti dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, dei titolari di posizioni assicurative di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i soppressi Fondi, ai quali continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i Fondi medesimi;
Visto il comma 2 dello stesso articolo che, per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole gia' previste per i soppressi Fondi, rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, stabilisce alla lettera a), con riferimento al Fondo elettrici, un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessivi 4050 miliardi di lire, da erogare in rate annue di uguale importo nel triennio 2000-2002 e, alla lettera b), con riferimento al Fondo telefonici, per lo stesso triennio, un contributo a carico dei datori di lavoro pari a 150 miliardi di lire annue;
Visto il comma 3 del medesimo art. 41, che ha deferito al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di fissare con decreto i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti dei contributi di cui al comma 2, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi all'INPS;
Visto il decreto interministeriale 6 luglio 2000, con il quale e' stata data attuazione alla delega conferita dal legislatore con la norma da ultimo citata;
Visto l'art. 68, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato l'art. 41, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano gia' iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi, ponderato con le anzianita' contributive medie risultanti a detta data;
Ritenuto doversi far luogo ad un nuovo decreto interministeriale, in quanto il disposto dell'art. 68, comma 7, sopra citato, modificando implicitamente i criteri di individuazione delle aziende tenute al versamento, comporta necessariamente la rideterminazione della prima rata del contributo straordinario, rendendo inconferente l'applicabilita' delle sanzioni connesse al mancato pagamento del rateo originariamente liquidato;
Decreta:
Articolo unico
1. I criteri di ripartizione del contributo straordinario di cui alla lettera a) ed alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fissati dall'art. 68, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche per la determinazione della prima rata di pagamento.
2. L'omesso o ritardato pagamento della prima rata di contributo secondo i criteri stabiliti nel decreto interministeriale 6 luglio 2000, non comporta l'applicazione delle sanzioni ivi previste. Le somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la prima rata, si intendono corrisposte, fino a concorrenza, in estinzione del debito contributivo relativo alla medesima prima rata delle aziende controllate da quella che ha effettuato il pagamento. Le somme che residueranno dopo le predette operazioni potranno essere dedotte in compensazione degli altri eventuali debiti contributivi delle predette aziende.
Roma, 23 ottobre 2001

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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