Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 ottobre 2001
Aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Pavia
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro oggi direzioni provinciali del lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della legge n. 407/1955 abrogata;
Vista la circolare n. 39/1997 del Ministero del lavoro;
Visto il decreto prefettizio n. 511 del 6 aprile 1996 con il quale veniva resa esecutiva la delibera n. 7/1996 del 19 marzo 1996 della commissione provinciale che fissava le tariffe per le operazioni di facchinaggio per la provincia di Pavia con decorrenza 6 aprile 1996;
Considerato che la tariffa per le prestazioni in economia con decorrenza dal 31 marzo 1996 viene determinata in L. 172.800 ed con decorrenza 1 gennaio 1997 determinata in L. 180.240;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe in economia;
Tenuto conto della mancanza di osservazioni espresse dalle organizzazioni sindacali del territorio, datoriali e dei lavoratori, appositamente interpellate con nota n. 1761 del 12 settembre 2001;
Ritenuto di dover procedere all'adeguamento della tariffa per le prestazioni in economia secondo la variazione dell'indice Istat;
Rilevato che fatto cento l'indice Istat del mese di agosto 1997 (105,7) l'indice Istat del mese di dicembre 2000 (113,4) risulta aumentato del 7,70%;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994, a decorrere dal 1 dicembre 2001, i compensi minimi, nel territorio della provincia di Pavia, per le operazioni di facchinaggio eseguiti in economia per ogni giornata lavorativa normale con un massimo di otto ore vengono determinati in L. 194.118.
Le prestazioni in economia inferiori alle otto ore saranno conseguentemente riproporzionate.
Con successivo provvedimento e su eventuale richiesta delle parti sociali, si procedera' all'aggiornamento delle tariffe a quintale.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Pavia, 17 ottobre 2001
Il direttore provinciale: Menegatti
 
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