Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2001
Modificazioni allo statuto della Ima Italia Assistance S.p.a., in Cinisello Balsamo. (Provvedimento n. 1957).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 1 1, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 1 ottobre 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Ima Italia Assistance S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano), via Cantu' n. 11, ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;
Vista la delibera assunta in data 25 settembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Ima Italia Assistance S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate ai seguenti articoli dello statuto sociale: articoli 2, 5, 8 e 14 modificati solo nel testo; art. 17 inserito ex novo; articoli ex 17 e l8 modificati nel testo e rinumerati; articoli ex 19, 20 e 21 invariati nel testo ma rinumerati;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Ima Italia Assistance S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano), con le modifiche apportate agli articoli:
"Art. 2 (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata). - Soppressione dell'inciso "anche mediante rilascio di fidejussioni ed altre garanzie" con riferimento alle modalita' di prestazione dell'attivita' assicurativa del ramo assistenza.
Sostituzione dell'espressione "dal decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58 (in luogo della precedente "dalla legge n. 1/1991 ) con riferimento alle attivita' di intermediazione mobiliare escluse dall'oggetto sociale (nell'ambito dell'assunzione di interessenze e partecipazioni in enti o imprese con analogo fine, a scopo di investimento);".
"Art. 5 (Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni - Fondo di organizzazione). - Nuovo ammontare del capitale sociale con conversione in euro 2.507.000 (in luogo del precedente importo di L. 3.200.000.000) diviso in n. 21.800 azioni del valore nominale di euro 115 ciascuna [a seguito di aumento del capitale, anche al servizio della conversione, per L. 362.736.800, a titolo gratuito, mediante integrale utilizzo delle voci di bilancio "utili a nuovo e "utili esercizio 2000 e di parziale utilizzo della riserva legale; conversione del capitale da lire in euro e ulteriore aumento a pagamento per euro 667.000];".
"Art. 8 (Assemblee dei soci). - Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di convocazione dell'assemblea ordinaria: "L'assemblea ordinaria, per le delibere di cui all'art. 2364 del codice civile, e' convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria potra' essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea in via ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo possibilita' di proroga di cui alle leggi sulle assicurazioni private );".
"Art. 14 (Amministrazione). - Soppressione del-l'espressione "o dai Sindaci in relazione alla possibilita' di attivare la convocazione del consiglio di amministrazione da parte degli stessi, a seguito di richiesta.
Nuova disciplina: possibilita' di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in tele o videoconferenza - condizioni ed effetti;".
Inserimento nuovo "Art. 17 (Amministrazione). - Obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' e/o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalita' della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze;".
Ex art. 17 rinumerato "Art. 18 (Collegio sindacale). - Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "La societa' e' controllata da un collegio sindacale, funzionante ai sensi di legge e composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio sindacale sono nominati dall' assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea ne determinera' il compenso in sede di nomina (in luogo della precedente previsione statutaria: "La societa' sara' controllata da un collegio sindacale, nominato, funzionante e retribuito a' sensi di legge, composto da tre membri effettivi e due supplenti ).
Nuova disciplina in materia di:
a) requisiti di professionalita' dei sindaci;
b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
c) nomina del Presidente del collegio sindacale: modalita' e criteri;
d) cause di ineleggibilita' e limiti al cumulo degli incarichi: effetti;".
Ex art. 18, rinumerato "Art. 19 (Bilancio e ripartizione degli utili). - Soppressione dell'espressione "e del conto profitti e perdite in materia di formazione del bilancio.
Introduzione, ex novo, del termine di approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilita' di prorogare tale termine sino al 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano;".
Ex art. 19, rinumerato "Art. 20 (Bilancio e ripartizione degli utili). - Invariato nel testo.".
Ex art. 20, rinumerato "Art. 21 (Scioglimento e liquidazione). - Invariato nel testo.".
Ex art. 21, rinumerato "Art. 22 (Scioglimento e liquidazione). - Invariato nel testo.".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2001
Il presidente: Manghetti
 
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