Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 11 ottobre 2001
Misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 2 settembre 1996, concernente misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva dei pesci;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263;
Vista la decisione della Commissione europea 2001/183/CE del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamenti ed i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE;
Considerato che la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate puo' costituire un rischio per la diffusione di talune malattie dei pesci;
Ravvisata quindi la necessita' che pesci e uova embrionate destinati alla semina in acque pubbliche soddisfino determinati requisiti sanitari;
Considerato altresi' che per prevenire la diffusione delle malattie dei pesci, e in particolare della necrosi ematopoietica infettiva e della setticemia emorragica virale, occorre prevedere una certificazione speciale;
Ordina:
Art. 1.
1. La presente ordinanza disciplina la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate appartenenti alle specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale di cui all'allegato A, elenco II, colonna 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.
 
Art. 2.
1. I pesci e le uova embrionate di cui all'art. 1 destinati alla semina in acque pubbliche devono provenire da aziende o zone continentali riconosciute indenni da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.
 
Art. 3.
1. In deroga all'art. 2, e per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i pesci e le uova embrionate possono essere seminati in acque pubbliche solo se provengono da aziende:
a) soggette al controllo veterinario ai sensi dell'art. 159 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e nelle quali da almeno quattro anni non sono stati evidenziati nei pesci sintomi clinici o altre manifestazioni riconducibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale;
b) sottoposte da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, nel periodo che precede la spedizione dei pesci e delle uova embrionate, ad almeno due controlli sanitari consecutivi, con esiti favorevoli, comprendenti ognuno un'ispezione dei pesci che presentino anomalie e prelievi ufficiali di campioni, effettuati conformemente alla tabella 1A dell'allegato alla decisione della Commissione europea 2001/183/CE del 22 febbraio 2001;
c) che soddisfano i requisiti di cui all'art. 5.
 
Art. 4.
1. Possono inoltre fornire pesci e uova embrionate per la semina in acque pubbliche, durate il periodo indicato nell'art. 3:
a) le aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato C, punto I, lettera A, punto 6), lettera a), o b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni, e per le quali il proprietario o il responsabile ha ufficialmente presentato apposita domanda alla regione nell'ambito delle procedure finalizzate al riconoscimento di azienda riconosciuta in zona continentale non riconosciuta ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica;
b) le aziende:
1) soggette al controllo veterinario ai sensi dell'art. 159 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e nelle quali dal almeno sei anni non sono stati evidenziati nei pesci sintomi clinici o altre manifestazioni riconducibili alle necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale;
2) che negli ultimi due anni sono state sottoposte da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali ad almeno due controlli sanitari annuali, con esiti favorevoli, comprendenti un'ispezione dei pesci che presentino anomalie e prelievi ufficiali di campioni, effettuati conformemente alla tabella 1B dell'allegato alla decisione della Commissione europea 2001/183/CE del 22 febbraio 2001;
3) che soddisfano i requisiti di cui all'art. 5.
 
Art. 5.
1. Le aziende di cui agli articoli 3 e 4:
a) devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato C, punto I, lettera A, punti 1), 2) e 3), del decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 1992, n. 555, e successive modificazioni;
b) oppure devono essere ubicate in una zona continentale, individuata dall'autorita' sanitaria competente conformemente ai disposti del predetto decreto del Presidente della Repubblica, in cui le altre aziende presenti, nelle quali sono tenuti o allevati pesci sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale, soddisfano almeno i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) o all'art. 4, comma 1, lettera a) o b), punti 1) e 2) della presente ordinanza.
2. L'ultimo controllo sanitario di cui agli articoli 3 o 4 deve essere eseguito entro i nove mesi che precedono la spedizione dei pesci e delle uova embrionate. Gli esami di laboratorio per individuare la presenza delle malattie sono effettuati dagli istituti zooprofilattici sperimentali secondo le metodiche ufficialmente riconosciute.
 
Art. 6.
1. In attesa degli esiti degli esami di laboratorio effettuati dagli istituti zooprofilattici sperimentali relativi ai controlli sanitari eseguiti dalle autorita' sanitarie competenti, scaduti i nove mesi dall'ultimo controllo sanitario, i pesci e le uova embrionate non possono essere spediti dalle aziende per la semina in acque pubbliche.
 
Art. 7.
1. Le aziende di cui agli articoli 3 e 4 che forniscono pesci e uova embrionate per la semina in acque pubbliche possono introdurre soltanto pesci, uova embrionate e gameti provenienti da aziende riconosciute a sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni, oppure da aziende per le quali il proprietario o il responsabile ha ufficialmente presentato apposita domanda alla regione nell'ambito delle procedure finalizzate al riconoscimento di azienda riconosciuta ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono garantiti da parte della azienda sanitaria locale competente anche per le introduzioni di pesci, uova embrionate e gameti nelle aziende ubicate nella stessa zona continentale non riconosciuta nella quale insiste l'azienda che fornisce pesci e uova embrionate per la semina in acqua pubbliche, qualora la medesima non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).
3. I certificati relativi alle introduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono conservati per almeno due anni da parte dei proprietari o responsabili sia delle aziende di spedizione che di destinazione.
 
Art. 8.
1. I pesci e le uova embrionate destinati alla semina in acque pubbliche sono scortati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I.
2. Il certificato e' redatto dal veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio nelle 72 ore che precedono la spedizione dei pesci e delle uova embrionate.
3. Il certificato di cui al presente articolo e' conservato per almeno due anni da parte del proprietario o responsabile dell'azienda di provenienza dei pesci e delle uova embrionate.
 
Art. 9.
1. Per le introduzioni di pesci e uova embrionate destinati alla semina in acque pubbliche in zone continentali riconosciute indenni da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni, o per le quali la Commissione europea ha approvato i programmi per il raggiungimento dell'indennita' per le suddette malattie, si applicano le misure ivi previste.
 
Art. 10.
1. Le regioni provvedono a compilare e a tenere costantemente aggiornato un elenco delle aziende abilitate ai sensi della presente ordinanza alla semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate.
 
Art. 11.
1. E' abrogato l'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della sanita' 2 settembre 1996, concernente misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva.
Roma, 11 ottobre 2001
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 320
 
Allegato I

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER PESCI VIVI
E UOVA EMBRIONATE PROVENIENTI DA UN'AZIENDA
NON RICONOSCIUTA E DESTINATI ALLA SEMINA
IN ACQUE PUBBLICHE IN ZONA CONTINENTALE NON RICONOSCIUTA.
I. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):.... ....
II. Codice azienda: ....
III. Animali o prodotti: ....

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| Pesci vivi | Uova | Gameti -------------------------|-------------|-------|-------- Specie (nome volgare e | | |
nome scientifico) | | |
| | | Quantitativo Numero | | |
| | |
Peso totale | | |
| | |
Peso medio | | |

IV. Destinazione:.... .... ....
V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione).... ....
VI. Certificato sanitario.
Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente partita:
non presentano alcun segno clinico di malattia;
non sono destinati alla distruzione o alla macellazione nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia elencata nell'allegato A della direttiva 91/67/CE del Consiglio che stabilisce le norme di polizia veterinaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura;
non provengono da un'azienda soggetta ad un divieto per motivi di polizia veterinaria e non sono stati in contatto con animali provenienti da una simile azienda;
provengono da un'azienda che soddisfa i requisiti di cui:
|| all'art. 3, comma 1, lettere a) b) e c) e all'art. 7;
|| all'art. 4, comma 1, lettera a) e all'art. 7;
|| all'art. 4, comma 1, lettera b) e all'art. 7, dell'ordinanza ministeriale del .... riguardante misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate.
Fatto a...., il ....
Denominazione del servizio ufficiale: .... Nome (in lettere maiuscole)
Timbro del servizio ufficiale:.... Qualifica del firmatario Firma
 
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