Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attivita' giudiziarie e amministrative, nel comparto degli uffici dei giudici di pace, sottoscritto dall'Unione nazionale giudici di pace, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 00/195 del 12 luglio 2000.

Art. 1.
Il diritto dell'Unione nazionale dei giudici di pace di proclamare l'astensione totale o parziale dalle udienze e dalle attivita' amministrative connesse presso il comparto degli uffici del giudice di pace e' esercitato nei limiti e alle condizioni appresso indicati.
 
Art. 2.
La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di limitazione dell'attivita' giudiziaria e amministrativa proclamata dall'Unione nazionale dei giudici di pace e' rimessa alla libera adesione di ciascun giudice di pace.
 
Art. 3.
La proclamazione di cui all'art. 1 deve essere comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione ai presidenti delle Corti d'appello e al Ministro della giustizia, con l'indicazione della relativa motivazione.
La revoca dall'astensione potra' avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'astensione, salvo il caso che l'Unione nazionale dei giudici di pace sia convocata dalla Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, dal Ministro della giustizia, dal CMS o da altre autorita' competenti.
In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'Unione nazionale giudici di pace ne dara' immediata comunicazione alle autorita' di cui al primo comma, anche ai fini della divulgazione tramite la RAI, la stampa e le reti radiotelevisive di maggiore diffusione.
 
Art. 4.
L'astensione totale dalle attivita' giudiziarie non puo' superare quindici giorni.
Non potra' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non sono trascorsi almeno dieci giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.
 
Art. 5.
L'astensione parziale dalle udienze che assicuri l'effettuazione di almeno una udienza settimanale non puo' superare quattro settimane consecutive.
Non potra' essere proclamato un nuovo periodo di astensione parziale di cui al primo comma se non sono trascorsi almeno dieci giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.
 
Art. 6.
Non possono essere proclamate astensioni:
a) per i periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell'attivita' giudiziaria. In questi casi l'astensione puo' iniziare non prima di una settimana dalla ripresa dell'attivita' giudiziaria e non puo' terminare oltre la settimana prima dell'inizio della sospensione dell'attivita' giudiziaria;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee nazionali e referendarie nazionali, nonche' le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell'elettorato;
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali e provinciali per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo;
f) nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre.
 
Art. 7.
L'Unione nazionale dei giudici di pace, prima della proclamazione delle astensioni, assicurera' la propria disponibilita' alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso il Ministro delegato e, nel caso di vertenze locali distrettuali o regionali, presso le prefetture della sede distrettuale o regionale interessata.
 
Art. 8.
Le astensioni previste dal presente codice saranno sospese per la trattazione di cause relative ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita', ove si configuri un pericolo per la salute del legittimato all'azione e per tutti i casi in cui dalla sospensione dall'attivita' giudiziaria o amministrativa possa derivare un pericolo per la sicurezza, la salute e la incolumita' dei cittadini.
 
Art. 9.
Il presente codice sara' integrato al momento della entrata in vigore delle leggi che attribuiscono la competenza penale ai giudici di pace.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone