Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attivita' giudiziarie sottoscritto dall'Associazione nazionale magistrati ordinari, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/100 del 13 settembre 2001.

Codice di autoregolamentazione in ordine ai servizi essenziali a norma degli articoli 1, comma 2, lettera a) e 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, interpretata secondo il principio della ragionevole durata del processo, stabilito dall'art. 111 comma 2 della Costituzione.
1) Il diritto dell'Associazione nazionale magistrati di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni e' esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.
2) La proclamazione dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali sara' comunicata almeno quindici giorni prima dell'inizio, con indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della giustizia.
Le stesse autorita' saranno avvertite in caso di revoca spontanea almeno sette giorni prima della data indicata per l'inizio dell'astensione.
La revoca dell'astensione per effetto di accordo con le Autorita' sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta della Commissione di garanzia sara' immediatamente comunicata.
3) L'astensione dalle attivita' giudiziarie non puo' superare i tre giorni consecutivi.
Non puo' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente.
Salvo i limiti derivanti dalla necessita' di assicurare i servizi essenziali, non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attivita' giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.
4) Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le attivita' investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:
a) in materia civile e del lavoro il divieto di astensione e' limitato ai processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;
b) in materia penale l'astensione non e' consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non e' altresi' consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 467 c.p.p., o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui e' imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi novanta giorni;
c) in materia di sorveglianza l'astensione e' consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell'esecuzione, e alle attivita' non aventi carattere processuale;
d) hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;
e) debbono altresi' essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.
 
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