Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 7 novembre 2001
Autorizzazione al transito di ufficiali provenienti dall'Esercito e dall'Aeronautica nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ed in particolare l'art. 26, che prevede, per la iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico, che con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, possono essere autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici ovvero anche da altri ruoli e gradi espressamente indicati dal Capo di Stato maggiore di Forza armata di appartenenza;
Tenuto conto delle disponibilita' relative ai ruoli, ai gradi ed alle professionalita' di ciascuna Forza armata in relazione alle esigenze d'impiego;
Considerate le esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri;
Valutato che le consistenze numeriche indicate dai Capi di Stato maggiore dell'Esercito e dell'Aeronautica soddisfano le esigenze di cui sopra;
Sulla proposta del Capo di Stato maggiore della difesa;

Decreta:
Art. 1. Iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri
1. Per la iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri e' autorizzato, per l'anno 2002, il transito in detto ruolo di 132 ufficiali, dei quali 123 provenienti dall'Esercito e 9 dall'Aeronautica.
2. La ripartizione dei 132 ufficiali per comparto, specialita', grado ed anzianita' di grado e' stabilita nella tabella 1 allegata al presente decreto.
 
Art. 2.
Requisiti, titoli, e specifiche professionalita' richiesti

1. Ai sensi del presente decreto puo' transitare nell'Arma dei carabinieri, a domanda, l'ufficiale che:
a) non abbia riportato una condanna per delitto non colposo;
b) non sia mai stato sottoposto a sanzione disciplinare di stato o sospensione dall'impiego;
c) non sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposto a misure di prevenzione.
2. Le specifiche professionalita' e gli eventuali, ulteriori titoli e requisiti preferenziali richiesti sono indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.
3. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti fino alla data di effettivo incorporamento nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
5. Le specifiche professionalita' e gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
Domanda di transito

1. La domanda di transito dai ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri deve essere presentata entro il 30 novembre 2001 al Comando di Corpo di appartenenza, che ne dara' immediata e contestuale comunicazione alla direzione generale del personale militare e, per conoscenza, allo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
2. Il Comando di Corpo, improrogabilmente entro il 15 dicembre 2001, provvedera' a recapitare la domanda, corredata della copia autentica della documentazione caratteristica e matricolare, alla Direzione generale del personale militare.
 
Art. 4.
Commissione

1. La commissione per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie di merito, e' composta da:
a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Generale di divisione, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale, o grado corrispondente, dell'Esercito, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, membri;
c) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto di voto.
2. I componenti della commissione sono nominati dalla Direzione generale per il personale militare, su indicazione dell'Autorita' di vertice della rispettiva Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
3. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco degli ufficiali che hanno presentato domanda, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra loro ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
4. La commissione, previa individuazione dei criteri, valuta il possesso delle specifiche professionalita' e degli eventuali, ulteriori titoli e requisiti preferenziali indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto, attribuendo un punteggio in centesimi.
 
Art. 5.
Modalita' di transito

1. Gli ufficiali transitati sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui all'art. 65, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. Gli effetti del transito decorrono dal 1 gennaio 2002.
Roma, 7 novembre 2001
Il Ministro: Martino
 
Allegato
----> Vedere allegato da pag. 12 a pag. 26 della G.U. <----
 
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