Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 5 novembre 2001, n. 39
Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2001, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Alle Amministrazioni centrali dello
Stato;
Agli Uffici centrali del bilancio
presso le Amministrazioni
centrali dello Stato;
Agli Uffici centrali di ragioneria
presso le Amministrazioni
autonome dello Stato;
Alle Ragionerie provinciali dello
Stato;
Alla Banca d'Italia -
Amministrazione Centrale -
Servizio rapporti col Tesoro;
AlMagistrato alle acque - Venezia,
al Magistrato per il Po;
All' Ufficio di ragioneria presso
il Magistrato per il Po di Parma;
Alla Corte dei conti;
Alle Sezioni regionali della Corte
dei conti;
All' Avvocatura generale dello
Stato;
Alle Avvocature distrettuali dello
Stato;
Alle Prefetture;
AlDipartimento per le politiche
fiscali;
All' Agenzia delle entrate;
All' Agenzia delle dogane;
All' Agenzia del demanio;
All' Agenzia del territorio;
AlDipartimento del Tesoro -
Direzione V;
AiDipartimenti provinciali del
Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
Alle Direzioni provinciali dei
servizi vari;
Alle Poste italiane s.p.a.
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti - Sezioni
riunite in sede di controllo;
Alle Amministrazioni autonome dello
Stato;
AiCommissari o Rappresentanti del
Governo per le Regioni a statuto
ordinario, le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome
di
Trento e Bolzano;
Alle Ragionerie delle Regioni a
statuto ordinario, delle Regioni
a statuto
speciale e delle Province autonome
di Trento e Bolzano;
All' Associazione bancaria
italiana.

Per opportuna norma degli Uffici in indirizzo, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni , si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura
delle contabilita' per l'anno finanziario 2001 raccomandandone l'osservanza.

N.B. Le modifiche o integrazioni alla precedente circolare di chiusura sono evidenziate in grassetto.

Premessa

La presente circolare e' stata elaborata tenendo conto anche delle innovazioni normative introdotte dal decreto - legge 25 settembre 2001, n. 350 (G.U. n. 224 del 26 settembre 2001) recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, ove e' previsto, all'art. 2, commi 1, 2 e 3, che gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le attivita' di banco posta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, restano chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001; che il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali; che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 e il 31 dicembre 2001.
Di conseguenza le operazioni di versamento all'erario e di pagamento sono ammesse fino al 28 dicembre 2001, dovendosi per la tesoreria dello Stato ritenere chiuso l'esercizio finanziario a tale data, come espressamente previsto dal comma 8 dello stesso art. 2.
Si e' altresi' tenuto conto della circolare n. 32 del 4 ottobre 2001 di questo Ministero, recante istruzioni riguardanti le procedure per il passaggio all'Euro dal 1 gennaio 2002 e ripercussione nei sistemi contabili (Legge del 3 novembre 1992, n. 454. Legge 17 dicembre 1997, n. 433. Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213).

Titolo I - ENTRATE

Paragrafo 1

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA
CONTABILITA'

A seguito del protocollo di intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l'Amministrazione della Banca d'Italia per la "Rendicontazione telematica delle entrate imputate all'erario dello Stato", a decorrere dal 1 gennaio 2001 la Banca ha cessato di inviare agli Uffici di ragioneria gli estratti delle quietanze di tesoreria, la lista 129T-seconda parte, nonche' i tabulati mod. 55T, mod.55T/1 e 55T riepilogo. Pertanto, per i versamenti riguardanti l'esercizio 2001, in assenza di tali supporti cartacei, detti Uffici si sono avvalsi delle nuove funzionalita' realizzate dal Sistema Informativo - R.G.S. che consentono di interrogare, visualizzare e stampare informazioni relative alle quietanze e alle loro diverse aggregazioni.
Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle entrate, si richiamano i predetti Uffici e le Agenzie fiscali interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio 2002 agli Uffici centrali del bilancio presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n.1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, con circolare n.97 del 28 dicembre 1974 e lettera n.100469 del 14 aprile 1975, per il capo XXVIII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per i capi XXXII e XXXIII dovra' operarsi con le modalita' previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.
Ai fini di quanto sopra le Agenzie fiscali sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i concessionari del servizio della riscossione dei tributi, affinche' provvedano a rendere le proprie contabilita' amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarita' rilevate dalle Ragionerie provinciali dello Stato.
Le stesse Ragionerie provinciali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilita' in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.
Per i versamenti risultanti dalle contabilita' amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.
Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti, dopo l'invio delle contabilita' amministrative che gli uffici sono tenuti a rendere in base al 3 comma del presente paragrafo, devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del Tesoro - Direzione V (Ufficio I), agli Uffici centrali del bilancio competenti.
Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S.
E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni da apportare ai versamenti, che e' stata eliminata la possibilita' di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali
dello Stato, per le quali veniva interessato l' Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni ( I.G.E.P.A.). Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonche' per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il termine improrogabile del 29 marzo 2002. Va comunque precisato che tali variazioni sono ammesse soltanto se comportano l'impiego delle somme nell'ambito del bilancio dello Stato.
Al fine di superare le difficolta' operative rappresentate dalle Ragionerie provinciali dello Stato e dalla Banca d'Italia e rendere quindi possibile la corretta gestione delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di chiusura si ritiene possibile derogare alla disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto del Ragioniere generale dello Stato, prot. 2489/D del 12 marzo 2001-modificativo dell'art. 287 delle I.G.S.T. - e consentire che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.
Limitatamente all'esercizio 2002 non sono ammesse variazioni alle entrate (e alle uscite) fuori bilancio in conto esercizio 2001, in relazione a quanto disposto dalla menzionata circolare n. 32 del 4 ottobre 2001.
Si richiama altresi' l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".
Sara' cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni prenotate entro il termine improrogabile del 15 aprile 2002 e renderle disponibili al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il 19 aprile 2002.
Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti al Dipartimento del tesoro, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed all'Ufficio centrale del bilancio competente.

Titolo II - SPESE

Paragrafo 1

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.
Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare gli ordini di pagare ai competenti Uffici centrali dei bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il 5 dicembre 2001.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato potranno trasmettere, via terminale, i relativi mandati informatici al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. fino al 19 dicembre 2001.
Le Sezioni di tesoreria provinciale accetteranno mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2001, fino alla data ultima del 21 dicembre 2001 (cosi' come da protocollo di intesa del 18 dicembre 1998 fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia per la gestione del mandato informatico).
Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali e' gia' noto il nome dei creditore, l'esatto ammontare dei debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).
B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.
Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato gli ordini di accreditamento non oltre il termine del 20 novembre 2001 per consentire l'emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie.
Con circolare n. 35 del 22 ottobre 2001 e' stato comunicato che , al fine di consentire il completamento delle attivita' di adeguamento del Sistema informativo R.G.S. alla introduzione dell'Euro, si rende indispensabile procedere alla chiusura temporanea dei sottosistemi integrati alla gestione del bilancio dello Stato dalle ore 12.00 del 9 novembre 2001 fino alle ore 24.00 del giorno 16 dello stesso mese. Tenuto conto di quanto precede, nonche' del provvedimento di delega del Signor Ragioniere Generale in data 13 settembre 2001, gli Uffici centrali del bilancio trasmettono, entro il 30 novembre 2001, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. gli ordini di accreditamento ad essi pervenuti prima del 9 novembre 2001, e direttamente alle Sezioni di tesoreria provinciale quelli pervenuti in data successiva, per le ragioni piu' sopra esposte.
Si fa presente che entro il termine del 20 dicembre 2001, le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette Sezioni anche:
a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute;
b) gli ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.
Riguardo invece al versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori alle lire 10.000, si vedano le disposizioni in deroga per il 2001 contenute nella circolare sull'introduzione dell'Euro indicata nelle premesse e recepite alla lettera F)del successivo paragrafo 2.
Le Sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il suddetto termine del 20 dicembre 2001, ad eccezione dei casi in cui il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa Amministrazione emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.
Le Sezioni restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2001 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.
I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.
Si invitano i funzionari delegati che emettono entro il 30 novembre 2001 buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste italiane S.p.A., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti Uffici pagatori di procedere, al piu' presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Sezione di tesoreria provinciale.

Paragrafo 2

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.
Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, entro il 31 gennaio 2002, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale un prospetto - in duplice copia -degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonche' l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.
Le Ragionerie provinciali dello Stato che avessero necessita' di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
I funzionari delegati in carica, cosi' come previsto dall'art. 333 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato ( quale risulta modificato da ultimo dal D. P. R. 20 aprile 1994, n. 367 per effetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, dello stesso decreto ), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art.60 ( modificato da ultimo dall'art. 9, comma 5, del citato D.P.R. 367/ 94 ) e dall'art.61 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440.
In proposito si precisa :
a) i funzionari delegati debbono presentare in Lire i rendiconti del II semestre entro il 25 gennaio 2002;
b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 28 dicembre 2001, perche' non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze tenendo conto anche del periodo di doppia circolazione monetaria Lira-Euro (gennaio-febbraio 2002) e della necessita' di presentare il rendiconto in Lire. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata entro il 31 marzo 2002, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione e' tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilita' speciale.
Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro il 28 dicembre 2001, tenendo presente il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis, comma 1, della legge di contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627-modificato nei termini dalla legge n. 468 del 1978 ( art. 33 ) - distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.
Ovviamente, detta disposizione non e' da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.
Correlativamente, si raccomanda alle Amministrazioni centrali, nonche' agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessita' dei funzionari delegati, trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile assolutamente inadeguata ai fini degli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32bis C. G. o di mod. 62 C.G.
Va peraltro precisato che una valutazione piu' attenta di tali necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessita' proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche.
Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.
In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti Uffici periferici, prevede la possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.
Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessita' dei singoli Uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa.
In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.
Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli Uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.
Si reputa essenziale rivolgere invito agli Uffici periferici affinche' comunichino tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza.
Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, e' necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perche' la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu' presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.
Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli - Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia.
E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilita' generale - primo, secondo e terzo, comma - si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilita' dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilita' generale e dell'art. 9 del D.P.R. 367/1994.
Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento e' stato disposto, sia (fatta eccezione per la contabilita' in discorso degli Enti militari - come precisato al paragrafo 3 - Spese, punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali) nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'e' noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non e' stato riscosso entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.
B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.
Entro il 31 gennaio 2002, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare , agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod.62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte al 28 dicembre 2001, in conto della gestione dell'esercizio 2001, distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati; i predetti elenchi mod. 62 C.G. dovranno essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare convertite in Euro. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovra' essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.
Nel caso in cui la compilazione analitica del mod.62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, convertito in Euro, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.
Quanto ai modelli 62 C.G., si precisa che essi dovranno essere compilati in due distinti elenchi nel modo che segue:
- nel primo saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento emessi entro il 28 dicembre 2001 e non portati in uscita entro la stessa data dalle Sezioni di tesoreria provinciale, che sono quindi da trasportare all'esercizio 2002; sul predetto elenco vanno indicati, previa conversione in Euro, l'importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo. Per cio' che concerne le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, dovranno essere emessi appositi elenchi mod.62 C.G., solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni. In proposito vedere piu' avanti anche la lettera G);
- nel secondo saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali non e' stato ancora emesso il relativo titolo di pagamento, effettuando la trasformazione in Euro dell'importo delle singole obbligazioni e indicando l'importo totale quale prodotto della loro sommatoria.
Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei detti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2002 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sara' provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.
Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti ( o scritturati in conto sospeso ), dovranno essere utilizzati dai funzionari delegati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.
A tale fine sui predetti ordini di accreditamento deve essere apposta, ben appariscente, la indicazione: "esclusivamente per ordinativi da trasportare". Inoltre le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, se non pervenuti alla data del 31 agosto 2002.
Si richiama altresi' l'attenzione delle Amministrazioni ad una tempestiva emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2000 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi". La Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del bilancio presso le singole Amministrazioni nonche' alle Ragionerie provinciali dello Stato gli elenchi (mod. 79 R.T.) dei predetti ordinativi, espressi in Euro, per i quali le Amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente entro il 28 giugno 2002 i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento.
Le Sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.
Si dovra' aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.
Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potra' aver luogo fino al termine massimo del 15 febbraio 2002.
La possibilita' di ricorrere ad elenchi suppletivi potra' essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2001 quando la relativa comunicazione della locale Sezione di tesoreria provinciale non perviene nei termini previsti.
Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.
Il suddetto termine del 15 febbraio 2002 dovra' essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini piu' sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2001 e trasportati all'esercizio 2002.
Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione:
1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;
2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.
Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati al paragrafo 3- Spese, punto 1, relativo ai funzionari delegati.
C) Trasporto degli ordini di accreditamento.
L'art.61-bis della legge di contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, prevede che "gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilita', devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".
Tali ordini di accreditamento saranno convertiti in Euro.
Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della "spesa":
- dal n.1001 al 6999: Spese correnti;
- dal n.7000 al 9499: Spese in conto capitale;
- dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passivita' finanziarie.
Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere piena efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art.1 del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n.232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
La facolta' di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 23 dicembre 2000, n.389 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, e del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 dicembre 2000, di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base, e' estesa per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito dei relativi centri di responsabilita' - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:
a) TRASPORTI E NAVIGAZIONE: Capitanerie di porto, U.P.B. 6.1.1.5: 2717, 2718, 2719;
b) DIFESA: Armamenti navali, U.P.B. 10.1.1.4: 1432, U.P.B. 10.1.2.2:1476; Armamenti aeronautici, U.P.B. 11.1.1.3: 1665, U.P.B. 11.1.2..3: 1711; Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate, U.P.B. 12.1.1.3: 1885, U.P.B. 12.1.2.2: 1927; Lavori e demanio, U.P.B. 15.1.1.3: 2073, U.P.B. 15.1.2.4: 2150; Sanita' militare, U.P.B.16.1.1.3: 2291; Bilancio e affari finanziari, U.P.B. 22.1.2.1: 2545; Arma dei carabinieri, U.P.B. 23.1.1.5: 2891; Armamenti terrestri, U.P.B. 26.1.1.3: 3773, U.P.B. 26.1.2.1: 3811; Commissariato e servizi generali, U.P.B. 27.1.1.6: 4021; Ispettorato logistico dell'esercito, U.P.B.28.1.1.3: 4261; Ispettorato supporto logistico navale e dei fari, U.P.B. 29.1.1.3 : 4381; Ispettorato logistico/Comando logistico dell'aeronautica, U.P.B. 30.1.1.3: 4551; Ufficio del segretariato generale per la gestione degli enti dell'area industriale, U.P.B. 31.1.1.4: 4731.
Le Sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle indicazioni riportate sulla fascia meccanografica riguardante gli ordini stessi, fatte salve le variazioni al regime di trasportabilita' degli ordini di accreditamento intervenute nel corso dell'esercizio, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunichera' alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale -Servizio rapporti col Tesoro, per via informatica.
Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3, 444 e 448 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, quali risultano modificati con decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine ultimo del 10 gennaio 2002, alle Sezioni di tesoreria provinciale la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.
Dopo tale data, le stesse Sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive Amministrazioni, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non e' stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto e' gia' avvenuto nell'anno precedente.
Sulla base delle parifiche effettuate dalle Sezioni di tesoreria provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora, entro il 18 gennaio 2002, una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.
Le Sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le informazioni da detto Sistema informativo, provvederanno ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento esistente presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione, ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo 3 (Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale).
Gli ordini di accreditamento di cui sopra, ai quali per qualsiasi motivo non dovesse essere attribuita dal Sistema informativo la nuova imputazione, andranno restituiti dalle Sezioni di tesoreria provinciale alle rispettive Amministrazioni emittenti per il tramite degli Uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti. I pagamenti nel frattempo disposti su tali ordini di accreditamento, andranno sistemati dalle competenti Amministrazioni mediante emissione di nuovi ordini di accreditamento nell'esercizio 2002, in conto residui.
D) Mandati informatici, non pagati entro il 28 dicembre 2001.
Il trasporto dei mandati informatici emessi sia in conto competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art. 443 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora entro il 18 gennaio 2002 l'elenco dei mandati informatici inestinti a fine esercizio.
Gli uffici delle Poste italiane S.p.A. debbono restituire entro il giorno 5 del mese di gennaio 2002 (prorogabile al 10 per necessita' operative) alle Sezioni di tesoreria provinciale i documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al 28 dicembre 2001.
E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilita' speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 28 dicembre 2001.
Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) del paragrafo l, al fine di consentirne l'agevole pagamento non oltre il 28 dicembre 2001 da parte delle competenti Sezioni di tesoreria provinciale.
Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 28 dicembre 2001, viene effettuato dalle competenti Sezioni di tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli i cui importi, espressi in Lire, sono contabilizzati in Euro in conto del nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.
Per gli ordinativi tratti su contabilita' speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Sezioni di tesoreria provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio corrente.
Il trasporto degli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Sezioni di tesoreria provinciale che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.
I titoli di spesa collettivi, parzialmente o interamente inestinti a fine esercizio, vengono, rispettivamente, ridotti all'importo effettivamente pagato ovvero annullati, in applicazione delle disposizioni contenute nella parte I, paragrafi 2.3 e 2.6 della circolare n. 32 del 4 ottobre 2001 di cui alla premessa.
Le disposizioni di cui sopra si applicano sia ai titoli della specie pagabili presso gli sportelli delle Sezioni di tesoreria provinciale, sia a quelli pagabili presso gli uffici delle Poste italiane S.p.a .
F) Rimanenze di importi non superiori alle lire 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno
finanziario 2001.
Ai sensi dell'art.59 bis della legge di contabilita' generale dello Stato, come e' noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive partite di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino al 20 dicembre 2001 una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori alle lire 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo "Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.
Limitatamente all'esercizio in corso non devono essere versate all'Erario tali disponibilita' residue per essere utilizzate in eventuali operazioni di conguaglio derivanti dalla conversione in Euro della parte residua dell'ordine ridotto, come previsto dalla ripetuta circolare n.32 del 4 ottobre 2001 ( parte I, paragrafo 2.2).
G) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 ( legge finanziaria 1981 ).
L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente- dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonche' i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attivita' ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti .
Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al 28 dicembre 2001, dovranno essere convertite in Euro e imputarsi alla competenza dell'anno 2002. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficolta' nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.
Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:
1) i mandati informatici emessi per la regolazione delle ritenute dell'esercizio 2001 e non estinti nello stesso esercizio, i quali, ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione nel 2002, in conto residui;
2) gli ordinativi mod. 31 C. G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 2001 e non estinti entro il 28 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2002, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi ultimi il funzionario delegato dovra' emettere il mod. 62 C. G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C. G., che contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovra', naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31 - bis C. G., con il quale dovra' essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verra' imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art.1450 delle vigenti Istruzioni sui servizi generali dei tesoro emanato in applicazione degli articoli 152 e 154 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato;
3) i mandati informatici emessi nell'anno 2001 e non estinti entro il 28 dicembre dello stesso anno i quali, come e' noto, vengono trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.
Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.
H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Ulteriori e piu' dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Paragrafo 3

ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE

L'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, entro il 18 gennaio 2002, trasmette al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato un flusso informatico contenente l'elenco dei:
a) mandati informatici rimasti inestinti al 31 dicembre dell'esercizio di emissione, che non risultino perenti alla stessa data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;
b) mandati informatici perenti che erano pagabili presso gli sportelli delle Sezioni di tesoreria
provinciale;
c) mandati informatici perenti che erano assegnati per il pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a.
Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la predetta Amministrazione centrale segnala al Sistema informativo R.G.S. i mandati di cui al punto c), pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste italiane S.p.a.
Tali informazioni, tramite lo stesso Sistema informativo, sono rese disponibili agli Uffici centrali di bilancio, alle Ragionerie provinciali dello Stato e agli altri Uffici di ragioneria.
Per quanto concerne i mandati informatici in limite di perenzione, non pagati entro il 28 dicembre 2001, si raccomanda agli Uffici delle Poste italiane S.p.A. di tenere presente che i relativi documenti sostitutivi dovranno essere subito restituiti alla Sezione di tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si interessano le medesime Sezioni ad effettuare le scritturazioni in uscita non oltre il 29 marzo 2002 dei mandati in limite di perenzione pagati in tempo utile.
Le Sezioni di tesoreria provinciale invece, entro il 18 gennaio 2002, dovranno inviare:
a) ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub - anticipazioni, a norma dell'art. 728 delle vigenti Istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo mod.31 - quinquies C.G., rimasti inestinti al 28 dicembre 2001, allegando tali ordini all'elenco stesso ( sull'argomento vedere anche le disposizioni richiamate a conclusione del presente paragrafo per l'accennato articolo 728 );
b) agli Uffici locali ed alle Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate sedi di estrazione del lotto, ( per la gestione stralcio ) nonche' all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mediante la nota mod.100 T., redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 2001 d'imminente chiusura e inestinti al 28 dicembre 2001 e con altra nota mod.100 T., in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto gia' trasportati all'esercizio 2001 ed inestinti alla fine dell'esercizio medesimo; tale elenco dovra' comprendere in allegato gli ordini nel medesimo descritti o la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salve le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, nonche', eventualmente, gli elenchi degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 2000, pagati in tempo utile ma non conteggiati nel mese di dicembre 2001 ( circolare della Direzione generale dei tesoro 23 agosto 1926. n. 19915, Bollettino finanze, 1926, pagina 1999 ).
Le Sezioni di tesoreria provinciale, inoltre, per effetto del disposto di cui al 2 comma dell'art. 448 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, quale risulta modificato dal D. P. R. n. 402 del 1989, restituiranno, dopo il 10 gennaio 2002 con apposito elenco alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non e' stato richiesto il trasporto entro la predetta data.
In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto Regolamento, introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle Sezioni di tesoreria provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio 2001 non devono piu' essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati direttamente dalle Sezioni ai competenti Uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.
I funzionari delegati trasmettono entro il 31 gennaio 2002 (come gia' indicato nel paragrafo 2) alle Sezioni di tesoreria provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non piu' trasportabili, nonche' le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.
Le Sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonche' la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al piu' tardi entro il 19 aprile 2002, trasmettono:
- ai predetti Uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod.15 C.G., della scheda mod.14 C.G., nonche' di una copia dei mod.34 C.G.;
- all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente, altra copia del suddetto mod.34 C.G.;
- all'Amministrazione emittente una terza copia del ripetuto mod.34 C.G.
Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il 15 aprile 2002 l'elenco predetto, le Sezioni di tesoreria provinciale - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonche' la riduzione o l'annullamento degli stessi -invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.
Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'Ufficio centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonche' di due copie del mod. 34 C.G..
Una copia del predetto mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.
I suddetti Uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonche' una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti Uffici di controllo della Corte dei conti.
Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato, sara' provveduto con separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilita'.
Inoltre le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, entro l'11 febbraio 2002, dovranno trasmettere:
1) ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare ( mod.32-bis C.G. ) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 28 dicembre 2001. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Sezioni di tesoreria provinciale ed il cui importo e' stato gia' compreso ( in base agli elementi contenuti nel mod.31-ter C.G. ) negli elenchi mod.62 C.G., verra' successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2002.
Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Sezioni di tesoreria provinciale e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2002 e prima che sia indicata la nuova imputazione.
Gli ordinativi cosi' pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.
Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse Sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 2000, trasportati all'esercizio 2001 e non ancora estinti al 28 dicembre 2001, nonche' gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2001 con la stampigliatura "da non trasportare" rimasti inestinti alla data del 28 dicembre anzidetto.
Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in una speciale nota modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro;
2) ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilita', rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilita' speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;
3) agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati.
Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C. G. e 34 C. G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C. G., da trasmettere in piego raccomandato.
Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinche', entro il 28 dicembre 2001, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A e da eventuali altri uffici pagatori.
Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilita' dei pagamenti, si interessano le Sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilita' dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilita' degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.
Le Sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31- bis C. G. o buoni speciali modello 31-quater C.G., nei casi previsti, provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.
Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane S.p.a., da altri uffici pagatori nonche' dalle Sezioni di tesoreria provinciale
diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 28 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Sezione di tesoreria provinciale, che ne dara' notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1). Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2002 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio per il corrispondente valore in Euro.
A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente paragrafo 2, all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2002, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod.31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.
In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2002, le Sezioni di tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.
Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 28 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sara' compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 28 dicembre 2001. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovra' eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2001 e pagati entro il 28 dicembre 2001, ma versati presso la Sezione di tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n.1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui al paragrafo 2 sub lettera B), affinche' si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste Italiane S.p.a., non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie dello Stato, dovranno far carico per l'esercizio 2002 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.
Le Sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.

Paragrafo 4

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI

Le Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno trasmettere entro il 15 gennaio 2002 alla Corte dei conti ( Ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio ) gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio ( anche se negativi ), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2001.
Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 28 dicembre 2001, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilita' generale dello Stato.
Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte andranno trasmessi dalle Direzioni provinciali dei servizi vari all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno invece che alla Corte dei conti.
Le medesime Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno, altresi', trasmettere, entro il 31 gennaio 2002, agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio ( anche se negativi ), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 28 dicembre 2001 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le spese a carico del capitolo 2873 (u.p.b. 3.1.4.1) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2001, avente la seguente denominazione: "Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare ". E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.
Agli stessi Uffici centrali del bilancio deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

Paragrafo 5

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2001

A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2002.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato potranno effettuare, per gli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2002, la registrazione nelle scritture del Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a partire dal 17 dicembre 2001. Inoltre dal 24 dicembre 2001 i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li rendera' disponibili per le Sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2002.
Sara' cura dell'Amministrazione e degli Uffici emittenti far pervenire agli Uffici di ragioneria sopra indicati, con largo anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per provvedere ai pagamenti di che trattasi.
Resta da aggiungere che negli ultimi 10 giorni di dicembre e' confermata la possibilita' di emettere, con una nuova numerazione a partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio dell'anno successivo.
Sara' compito tuttavia sempre dell'Amministrazione e degli Uffici emittenti inviare tali titoli con separati elenchi evidenziando che trattasi di "esercizio finanziario 2002".
B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2002.
Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle Amministrazioni negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre 2001, in conto dell'esercizio 2002, dovranno essere trasmessi alle Sezioni di tesoreria provinciale con separati elenchi, avendo cura di evidenziare che trattasi di esercizio finanziario 2002.
I titoli di spesa di cui alle lettere A) e B) sono espressi in Euro.
C) Debito pubblico.
Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico ( ora Dipartimento del tesoro - Direzione II ) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.
Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilita' dei premi o di rimborsabilita' del capitale.
Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il l gennaio 2002 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2002, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

Paragrafo 6

PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 7 agosto 1975, n.428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art.2 che il primo comma dell'art.2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n.295, sia sostituito dai seguenti:
" Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n.1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.
Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere ".
Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.
Per quanto riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo comma dell'art.36 della legge di contabilita' generale, tenuto conto dell'art.39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue: " i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".
Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il 2 comma dell'art. 36 innanzi ricordato, e' stato cosi' modificato da ultimo dall'art. 3, comma secondo, della legge 3 aprile 1997, n. 94: " Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno ". Ai fini di una corretta applicazione di tale norma si rinvia all'annuale circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.
In merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare la modifica apportata dall'art. 12 della legge 17 maggio 1999, n.144, al terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita', e precisamente: "I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi ". Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, sono soggetti al disposto dei secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita'.
La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati gia' estinti dalle Sezioni di tesoreria provinciale e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere-e possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilita'.
Si ritiene utile precisare che i suddetti criteri non trovano attuazione nei confronti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in quanto ad essa non si applica il disposto di cui al richiamato art. 36 della vigente legge di contabilita'. Cio' per effetto dell'art. 10 della legge n. 951 del 22 dicembre 1977, che ha stabilito, tra l'altro, la non applicabilita' alla predetta Amministrazione delle disposizioni recate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

Titolo III - PATRIMONIO

Paragrafo l

CONTABILITA' DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

A) Contabilita' dei beni mobili.
Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n.718 del 30 novembre 1979 - Regolamento per la gestione dei consegnatari - cassieri delle Amministrazioni dello Stato, del decreto ministeriale del 20 giugno 1987, n.115 - Nuove istruzioni generali sui servizi del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi centrali dello Stato ( Parte VI ), nonche' delle seguenti circolari della Ragioneria generale dello Stato:
- n.11 del 21 febbraio 1987 - Beni mobili dello Stato. Concordanza tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria;
- n. 8 del 9 febbraio 1988 - Contabilita' dei beni mobili relativa all'esercizio 1987;
- n.18 del 30 marzo 1989 - Istituzione di una nuova categoria per i beni mobili iscritti in pubblici registri;
- n.88 del 28 dicembre 1994 - Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprieta' dello Stato;
- n. 48 dell'8 agosto 1995 - Beni mobili - Buoni di carico e scarico mod.130 P.G.S. meccanizzato;
- n.10 del 10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997 - Nuove scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili.
1) Contabilita' modelli 98 C.G.
Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod.98 C.G. ), compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia ( corredato dei buoni di carico e scarico -mod.130 P.G.S. - figlia e della relativa documentazione nonche' della fotocopia autenticata dallo stesso consegnatario del mod.96 C.G. relativo alla movimentazione riguardante l'esercizio considerato ) entro il termine improrogabile del 15 febbraio 2002 all'Ufficio centrale del bilancio competente, per gli uffici centrali ed alle Ragionerie provinciali dello Stato, per gli uffici periferici, a seconda della competenza territoriale di questi ultimi (art.21 del decreto del Presidente della Repubblica n.718 del 30 novembre 1979 ).
Le Amministrazioni non tenute alla osservanza della menzionata circolare n. 88 debbono comunicare, immediatamente dopo la chiusura delle proprie contabilita', i dati necessari ai competenti Uffici centrali del bilancio per la formazione del Conto generale dei patrimonio.
Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, e' necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio e categoria:
- le consistenze finali dell'esercizio 2000;
- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2001 ( competenza o residui secondo le modalita' di cui alla menzionata circolare n.11 ) con specificazione dei relativi capitoli di spesa;
- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;
- gli aumenti per prodotti di industrie ( qualora risultino prodotti della lavorazione );
- gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di valore ( per i beni acquistati negli anni precedenti, e non contabilizzati a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra competenza e residui, poiche' gli stessi vanno inclusi tra le " sopravvenienze ");
- le diminuzioni per vendite ( indicando il capitolo d'entrata );
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici ;
- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
- le consistenze finali dell'esercizio 2001.
In particolare nel prospetto delle variazioni dei beni mobili i consegnatari, per una piu' esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, prevista dall'art.22 della legge 5 agosto 1978, n.468, dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti che risultino assunti in consistenza o dismessi nell'esercizio, che i dati finanziari riportino i capitoli di spesa o di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2001, distintamente per competenza e residui; ovviamente occorrera' verificare che tali dati corrispondano a pagamenti o a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali l'impegno o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi anteriori a quello rendicontato, come gia' sopra segnalato, e' necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui).
Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in piu' o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.
Le istituzioni scolastiche, che pur avendo acquisita la personalita' giuridica dal 1 settembre 2000 non abbiano ancora effettuato il passaggio di gestione e redatto il processo verbale di consegna, devono continuare a gestire i beni mobili con contabilita' erariale.
Infatti, fino a che non venga formalizzato il passaggio di gestione non puo' darsi luogo al discarico ed i beni mobili devono rimanere in carico al consegnatario dell'istituto di provenienza, che ne conserva la responsabilita' e che e' obbligato a rendere entro i termini previsti, i modelli 98 C.G. contenenti le variazioni intervenute durante l'esercizio per ciascuna categoria di beni che vanno contabilizzate con il loro inserimento nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a cura delle Ragionerie provinciali dello Stato.
Ovviamente i modelli 98 C.G. riporteranno esclusivamente le variazioni in diminuzione avvenute a tutto il 31 dicembre 2001, dovute a provvedimenti formali di discarico eventualmente intervenuti, in quanto le acquisizioni successive al 31 agosto 2000 sono contabilizzate direttamente nelle scritture inventariali della nuova istituzione scolastica dotata di personalita' giuridica essendo state conseguite con fondi del proprio bilancio.
Per quanto attiene ai beni gia' trasferiti agli Istituti dotati di personalita' giuridica a seguito di sottoscrizione del processo verbale ed in quanto discaricati dalla contabilita' erariale, nonche' per quei beni in dotazione di istituti gia' dotati di personalita' giuridica al 31 agosto 2000 che hanno subito trasformazione dal processo di dimensionamento previsto dalle leggi di riforma del Ministero della Pubblica Istruzione, agli adempimenti contenuti nella circolare della Ragioneria generale dello Stato I.G.B., n.6 del 23 gennaio 1994, in assenza del revisore dei conti del tesoro, dovra' provvedere il responsabile amministrativo dell'istituto, compilando il prospetto "A" previsto dalla citata circolare, che andra' inviato alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.
Infine per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti da Ministeri diversi ed anche dal medesimo Ministero, si ritiene opportuno richiamare al riguardo la circolare n. 8, del 9 febbraio 1988 del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che fa obbligo di allegare necessariamente, nella contabilita' del consegnatario dell'ufficio cedente, il buono di scarico e lo scontrino del buono di carico rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a cio' non sia stato provveduto, anche a seguito di rilievo all'ufficio del consegnatario interessato, la registrazione contabile relativa all'operazione non dovra' essere considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo fino a quando la situazione non sia regolarizzata.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2002, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel Sistema informativo dei Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il termine del 29 marzo 2002.
Trascorsa tale data lo stesso Sistema informativo considerera' " inadempienti " tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilita'.
Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, e' necessario che anche i mod.98 C. G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.
2) Modello " 97 C.G. - Riassunto delle variazioni ".
Entro il termine improrogabile del 30 aprile 2002, in deroga a quanto previsto dalla circolare n.8 sopracitata, le Ragionerie provinciali dello Stato avranno cura di inviare al competente Ufficio centrale del bilancio, unitamente al modello " estratto 97 C.G. ", il modello " 97 C.G. - Riassunto delle variazioni" (da richiedere con la funzione DABI, limitatamente al solo riepilogo ), debitamente convalidato dal Direttore.
B) Contabilita' dei beni immobili.
Per quanto riguarda l'argomento si richiama l'attenzione sul contenuto della circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza n. 58 del 24 giugno 1998, con la quale sono state impartite alle Ragionerie provinciali dello Stato le istruzioni per la restituzione in via definitiva dei servizi contabili svolti per conto delle ex Intendenze di finanza (ora Filiali dell'Agenzia del Demanio) ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.
Per effetto di dette istruzioni le contabilita' riguardanti le variazioni verificatesi nella consistenza immobiliare sono compilate dalle Filiali dell'Agenzia del Demanio.
Pertanto, le predette Filiali devono trasmettere in duplice copia, entro e non oltre il 15 febbraio 2002, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, il mod. 91 delle variazioni alla consistenza immobiliare per l'anno 2001 da rendicontare, unitamente al mod. 16 (ex mod.83) - riassunto delle scritture delle vendite - ed al mod. 78 (ex mod. 198) - riassunto dei dati delle operazioni di affrancazioni.
Si precisa che il mod. 91 deve essere corredato di una nota esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle Ragionerie provinciali dello Stato. Devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili costruiti dalle Amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), per i quali peraltro non vi e' attualmente una procedura automatizzata che rilevi nel corso dell'esercizio tali variazioni, sara' necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio presso le Amministrazioni predette e a quello presso l'ex Ministero delle finanze.
Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonche' agli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali. E' da precisare in particolare la necessita' di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione delle finanze e quelle della difesa o dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
Le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono a riscontrare entro il 29 marzo 2002 le predette contabilita' con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore, nonche' con i dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiornando questi ultimi con le variazioni, eventualmente non gia' rilevate nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere entro il 15 aprile 2002 all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero delle finanze il prospetto riassuntivo dei modd.91, allegando copia del mod.91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa, del mod. 16 (ex mod. 83) e del mod. 78 (ex mod. 198).
A tale scopo vengono inviati alle Ragionerie provinciali dello Stato da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo 1984).
L'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.
Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare e' necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:
a) mod. 91 C.G. nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna "e")";
b) mod. 16 C.G.(ex 83), rigo B;
c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna 2 del quadro II.
Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovra' essere assicurata tra:
1. il mod. 16 C.G.(ex 83), rigo P oppure, in caso affrancazioni, il mod. 78 (ex 198) colonna 7;
2. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;
3. mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.
Ove dette concordanze non si verifichino, e' necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.
Sono da segnalare peraltro le problematiche derivanti dalla modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237 dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n.442 che ha di fatto disposto che le entrate sono riscosse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente. Cio' consente agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di versare il corrispettivo dovuto presso il concessionario di una provincia diversa da quella in cui e' ubicato il cespite acquistato.
Tale situazione non permette alle Ragionerie provinciali dello Stato di parificare i dati contenuti nella contabilita' patrimoniale con quelli della contabilita' finanziaria.
A tal fine, come richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al Ministero delle finanze- Dipartimento del territorio- con nota n. 0021316 del 26 aprile 2000, le Filiali dell'Agenzia del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari dell'avvenuta riscossione, devono comunicarla alle coesistenti Ragionerie provinciali dello Stato per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale.
Si ritiene inoltre opportuno precisare che sul capitolo 4010 (u.p.b. 1.3.1) dovranno affluire i proventi delle vendite di immobili connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n.662, mentre i proventi afferenti le vendite di altri immobili (esclusi quelli situati all'estero, per i quali i relativi introiti trovano imputazione al capitolo 4005 (u.p.b. 1.3.1) dovranno essere attribuiti al capitolo 4003 (u.p.b. 1.3.1).
E' da precisare infine che i proventi derivanti dalla alienazione dei beni immobili, dismessi dall'Amministrazione della difesa ai sensi del comma 112 del suindicato art.3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, dovranno essere invece attribuiti al capitolo 4011 (u.p.b. 1.3.1).
C) Contabilita' dei beni considerati immobili agli effetti inventariali.
Per effetto del 2 comma dell'art.7 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n.827) sono da considerarsi "immobili" agli effetti inventariali i beni di proprieta' dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonche' le pinacoteche e le biblioteche pubbliche statali.
Tali beni, che vengono riportati nel Conto generale del patrimonio dello Stato, sono attualmente raggruppati nelle seguenti classi:
- Raccolta discografica presso la Discoteca di Stato;
- Quadri, statue, ecc.;
- Raccolte bibliografiche;
- Materiali destinati alle lavorazioni.
Cio' premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero della pubblica istruzione ( ora Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ) sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (Regio decreto 26 agosto 1927, n.1917 e relative istruzioni al 31 maggio 1928).
Sara' cura degli stessi Uffici corredare tali prospetti di ogni notizia utile e piu' precisamente:
- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilita' di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui ) da quelli di altra provenienza, per questi ultimi distinguere altresi' l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;
- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonche' dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilita' la copia conforme dell'autorizzazione al discarico.
E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali delle Amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e della pubblica istruzione (ora Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca) entro il 10 gennaio 2002, una volta riconosciutane la regolarita', vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti Uffici centrali del bilancio entro il 20 febbraio 2002 per consentire la successiva acquisizione al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il 29 marzo 2002.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO.
 
Allegato n. 1

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

20 novembre 2001 Termine ultimo per l'invio degli ordini di
accreditamento ai competenti Uffici centrali del
bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato
da parte delle Amministrazioni centrali e
periferiche. 30 novembre 2001 Termine ultimo entro il quale gli Uffici centrali
del bilancio trasmettono al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. - gli
ordini di accreditamento ad essi pervenuti prima
del 9 novembre 2001, e direttamente alla Sezione di
tesoreria provinciale, in applicazione del
provvedimento di delega del Signor Ragioniere
Generale in data 13 settembre 2001, quelli
pervenuti successivamente a tale data. 5 dicembre 2001 Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali del
bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato
competenti degli ordini di pagare da parte delle
Amministrazioni centrali e periferiche. 17 dicembre 2001 Inizio della registrazione nelle scritture del
Sistema informativo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato degli ordini di
pagare a carico dell'esercizio 2002 da parte degli
Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti. 19 dicembre 2001 Termine ultimo per l'inoltro, via terminale, da
parte degli Uffici centrali del bilancio e delle
Ragionerie provinciali dello Stato dei mandati
informatici al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - I.GE.P.A;
Termine ultimo per l'immissione al Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato dei dati relativi ai propri
ordini di pagare da parte delle Ragionerie
provinciali dello Stato. 20 dicembre 2001
Termine per l'accertamento, da parte dei funzionari
delegati, di rimanenze di importi inferiori alle £.
10.000 sulle rispettive aperture di credito, al
fine della comune estinzione (vedi Titolo II,
lettera F - paragrafo 2);
Termine per l'invio alle Sezioni di tesoreria
provinciale da parte delle Amministrazioni
emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di
accreditamento per i quali puo' essere operato il
trasporto; Termine anche per l'invio alle Sezioni di tesoreria provinciale di:
1. titoli tratti su ordini di accreditamento non
trasportabili con esclusione di quelli che
riguardano il pagamento di retribuzioni o il
riversamento di ritenute o il versamento al
bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini
di accreditamento inferiore alle lire 10.000 (vedi
Titolo II, lettera F - paragrafo 2);
2. ordinativi tratti sulle contabilita' speciali
e tutti gli altri titoli emessi dalle
Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi
su ruoli di spesa fissa. 21 dicembre 2001 Termine ultimo per l'accettazione dei mandati
informatici da parte delle Sezioni di tesoreria
provinciale. 24 dicembre 2001 Data di avvio dell'inoltro alla Banca d'Italia dei
mandati informatici relativi agli ordini di pagare
a carico dell'esercizio 2002 perche' siano
disponibili presso le Sezioni di tesoreria
provinciale il primo giorno lavorativo del mese di
gennaio 2002;
Termine per l'emissione, da parte dei funzionari
delegati, dei titoli di spesa commutabili in
quietanza di entrata estintivi delle aperture di
credito con partite residuali uguali o inferiori a
L.10.000 (vedi Titolo II, lettera F - paragrafo 2). 28 dicembre 2001 Termine ultimo entro il quale possono essere pagati
gli ordinativi "trasportati" emessi nell'esercizio
precedente;
Termine ultimo per ammettere le operazioni di
versamento all'erario e di pagamento, dovendosi per
la tesoreria dello Stato ritenere chiuso
l'esercizio finanziario a tale data, come
espressamente previsto dal comma 8 dell'art. 2 del
decreto - legge 25 settembre 2001, n. 350. 10 gennaio 2002 Termine per l'invio, agli Uffici centrali del
bilancio presso i vari Ministeri ed al Dipartimento
del tesoro - Direzione V (Ufficio I) della
contabilita' amministrativa delle entrate da parte
degli Uffici di ragioneria e delle Agenzie fiscali;
Termine ultimo per far pervenire alle Sezioni di
tesoreria provinciale, da parte dei funzionari
delegati, la richiesta per gli ordini di
accreditamento da trasportare;
Termine per la restituzione da parte degli uffici
delle Poste italiane S.p.a. alle Sezioni di
tesoreria provinciale dei documenti sostitutivi dei
mandati informatici inestinti e perenti al 28
dicembre 2001;
Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle
variazioni dei beni considerati immobili agli
effetti inventariali ai competenti Uffici centrali
delle Amministrazioni per i beni e le attivita'
culturali e della pubblica istruzione (ora
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)
da parte degli Istituti ed Uffici centrali e
periferici. 11 gennaio 2002 Data di inizio per la restituzione - da parte delle
Sezioni di tesoreria provinciale alle
Amministrazioni emittenti, per il tramite degli
Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti, degli ordini di
accreditamento relativi a spese in conto capitale o
assimilate per i quali non e' stato richiesto il
trasporto entro la predetta data. 15 gennaio 2002 Termine per l'inoltro alla Corte dei conti, da parte
delle Direzioni provinciali dei servizi vari, degli
elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni
prescritte alla chiusura dell'esercizio. 18 gennaio 2002 - Termine per la trasmissione al Sistema informativo
R.G.S., da parte dell'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia, di un flusso informatico
contenente l'elenco dei:
a) mandati informatici rimasti inestinti al 31
dicembre dell'esercizio di emissione, che non
risultino perenti alla stessa data, trasportati
automaticamente all'esercizio successivo;
b) mandati informatici perenti che erano pagabili
presso gli sportelli delle Sezioni di tesoreria
provinciale;
c) mandati informatici perenti che erano
assegnati per il pagamento agli uffici delle Poste
italiane S.p.a.
Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e
marzo, la predetta Amministrazione centrale segnala
allo stesso Sistema informativo R.G.S. i mandati di
cui al punto c), pagati in tempo utile dagli uffici
delle Poste italiane S.p.a.
Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di
tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno
ricevuto sub - anticipazioni, dell'elenco degli
ordini di prelievo rimasti inestinti al 28 dicembre
2001;
Termine per l'elaborazione dei mandati informatici
inestinti da trasportare al nuovo esercizio da
parte dell'Istituto incaricato del servizio di
tesoreria;
Termine per l'inoltro da parte delle Sezioni di
tesoreria provinciale agli Uffici locali ed alle
Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle
entrate, sedi delle estrazioni del lotto (per la
gestione stralcio), dell'elenco in duplice
esemplare degli ordini del lotto inestinti al 28
dicembre 2001 alla fine dell'esercizio e di quelli
gia' trasportati ed egualmente inestinti. 25 gennaio 2002 Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
delegati alle Amministrazioni e agli Uffici
centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali
dello Stato competenti, dei rendiconti in Lire
delle aperture di credito relative al II semestre. 31 gennaio 2002 Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni
provinciali dei servizi vari agli Uffici centrali
del bilancio, degli elenchi delle rate o quote di
rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare
al 28 dicembre 2001 alla chiusura dell'esercizio e
di quelle andate in perenzione amministrativa alla
stessa data;
Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale, del
prospetto in duplice copia degli ordini di
accreditamento in tutto o in parte inestinti alla
chiusura dell'esercizio;
Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
delegati agli Uffici centrali del bilancio e alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti,
degli elenchi 62 C.G. delle spese delegate
insoddisfatte al 28 dicembre 2001 e da trasportare
al nuovo esercizio, corredati dell'elenco analitico
dei creditori e delle singole somme da pagare
convertite in Euro. 11 febbraio 2002
Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di
tesoreria provinciale:
1. ai funzionari delegati dell'elenco, in doppio
esemplare (mod.32-bis C.G.), degli ordinativi
tratti su ordini di accreditamento e rimasti
insoluti al 28 dicembre 2001 alla chiusura
dell'esercizio;
2. ai funzionari delegati titolari di contabilita'
speciali, per l'annullamento degli ordinativi
tratti sulle stesse contabilita' rimasti inestinti
alla fine dell'esercizio successivo a quello di
emissione e se riguardano ordinativi tratti su
contabilita' speciali accesi ad Enti militari, di
quelli inestinti alla fine dello stesso esercizio
di emissione;
3. agli Uffici centrali del bilancio e alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti,
dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di
accreditamento rimasti insoluti. 15 febbraio 2002 Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei
funzionari delegati, agli Uffici centrali del
bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato
competenti, degli elenchi suppletivi delle spese
delegate insoddisfatte, non iscritte per
circostanze particolari negli elenchi principali
mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio;
Termine ultimo per l'invio, da parte dei
consegnatari, dei prospetti delle variazioni
annuali dei beni mobili - mod. 98 C.G. ai
competenti Uffici centrali del bilancio per gli
uffici centrali, ed alle Ragionerie provinciali
dello Stato per gli uffici periferici;
Termine ultimo per l'invio in duplice copia alle
Ragionerie provinciali dello Stato, competenti per
territorio, dei modd.91 delle variazioni annuali
alla consistenza immobiliare da parte delle Filiali
dell'Agenzia del demanio. 20 febbraio 2002 Termine per l'invio agli Uffici centrali del
bilancio presso le Amministrazioni per i beni e le
attivita' culturali e della pubblica istruzione
(ora dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca) dei prospetti riassuntivi delle variazioni
dei beni considerati immobili agli effetti
inventariali. 29 marzo 2002 Termine ultimo per l'effettuazione, tramite il Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, delle prenotazioni per
modifica di imputazione nonche' di riduzione
dell'importo o annullamento delle quietanze di
versamento, da parte degli Uffici centrali del
bilancio e delle Ragionerie provinciali dello
Stato;
Termine entro il quale gli Uffici centrali del
bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato
sono tenute a far pervenire alle Sezioni di
tesoreria provinciale competenti gli originali
delle quietanze da variare;
Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali
del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello
Stato competenti, da parte delle Sezioni di
tesoreria provinciale, delle comunicazioni dei
titoli di spesa in limite di perenzione pagati in
tempo utile;
Termine per il versamento in tesoreria, da parte dei
funzionari delegati, delle somme residuate e non
utilizzate alla chiusura del rendiconto suppletivo;
Termine ultimo per l'immissione al Sistema
informativo dei dati relativi alle variazioni
avvenute nella consistenza dei beni mobili da parte
degli Uffici centrali del bilancio e delle
Ragionerie provinciali dello Stato;
Termine ultimo per l'immissione al Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato dei dati relativi alle
variazioni avvenute nella consistenza dei beni
considerati immobili agli effetti inventariali da
parte degli Uffici centrali del bilancio presso le
Amministrazioni per i beni e le attivita' culturali
e della pubblica istruzione (ora dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca);
Termine ultimo per le Ragionerie provinciali dello
Stato per provvedere al riscontro delle
contabilita' dei beni immobili (modd.91, 16 e 78)
con i registri di consistenza, gli schedari e il
mod. 23 bis a valore, nonche' con l'anagrafe dei
beni immobili patrimoniali inseriti nel Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. 31 marzo 2001 Termine tassativo per la presentazione, da parte dei
funzionari delegati, agli Uffici centrali del
bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato
competenti del rendiconto suppletivo dei pagamenti
disposti sulle aperture di credito non ancora
erogate alla chiusura dell'esercizio. 15 aprile 2002 Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria provinciale
di eseguire le variazioni da apportare ai
versamenti, prenotate dagli Uffici centrali del
bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello
Stato;
Termine ultimo per l'inoltro alle Sezioni di
tesoreria provinciale, da parte dei funzionari
delegati, del prospetto degli ordini di
accreditamento in tutto o in parte inestinti;
Termine per provvedere, da parte delle Ragionerie
provinciali dello Stato, all'invio all'Ufficio
centrale del bilancio presso l'ex Ministero delle
finanze del prospetto riassuntivo dei modelli 91,
con allegata copia del mod. 91 stesso, debitamente
documentato della nota esplicativa, del mod. 16 (ex
mod. 83) e del mod. 78 (ex mod. 198). 19 aprile 2002 Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria provinciale
per rendere disponibili al Sistema informativo del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
le variazioni di entrata effettuate;
Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle
Sezioni di tesoreria provinciale:
1. agli Uffici di controllo centrali o regionali
della Corte dei conti, degli ordini di
accreditamento concordati, chiusi, ridotti o
annullati, completi del mod.34 C.G. (ordinativi
inestinti);
2. all'Ufficio centrale del bilancio o alla
Ragioneria provinciale competente ed alle
Amministrazioni emittenti, di una copia del
suddetto mod.34 C. G. 30 aprile 2002 Termine ultimo per l'invio agli Uffici centrali del
bilancio da parte delle Ragionerie provinciali
dello Stato, dei modelli relativi alla contabilita'
dei beni mobili "estratto 97 C.G " e "97 C.G. -
Riassunto delle variazioni".
 
Allegato n. 2

MODELLI RICHIAMATI NEL TESTO

Mod. 124T Distinta di versamento. Mod. 100 T Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui. Mod. 89 T Schede di contabilita' speciale tenute dalla Banca d'Italia. Mod. 32 - bis C. G. Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo. Mod. 79 R. T. Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione. Mod. 62 C. G. Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio. Mod. 31 C. G. Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento. Mod. 31 - bis C. G. Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti. Mod. 31 - ter C. G. Elenco degli ordinativi estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Mod. 31 - quater C.G. Buono speciale su ordine di accreditamento. Mod. 31 - quinquies C.G. Ordine di prelievo su buono speciale. Mod. 15 C. G. Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti al 31 dicembre. Mod. 14 C. G. Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento. Mod. 34 C. G. Ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti. Mod. 108 C. G. Eventuali variazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31 - bis C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale. Mod. 63 C. G. Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio. Mod. 91 e Mod. 91 informatico Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio. Mod. 16 (ex mod. 83) Riassunto scritturazioni delle vendite dei beni immobili. Mod. 23bis Partite riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23). Mod. 78 L (ex mod. 198) Registro che riassume i dati comunicati dagli Uffici demaniali mediante i rendiconti annuali mod. 197, relativamente alle operazioni fatte e da farsi circa le affrancazioni di canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni e alla riscossione di capitali, mutui redimibili. Mod. 98 C. G. Prospetto per "categoria" delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili del singolo ufficio consegnatario. Mod. 97 C.G. "Riassunto delle variazioni" Prospetto meccanografico, prodotto in forma sintetica nella parte del solo riepilogo, riguardante le variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili per Amministrazione/categoria. Mod. 15 Rag. Cent. Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nel materiale considerato immobile agli effetti dell'art.7, 2 comma, del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Mod. 88 Rag. Cent. Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nel materiale considerato immobile agli effetti dell'art.7, 2 comma, del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, di competenza del Ministero della pubblica istruzione (ora dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca) .
 
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