Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2001
Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, concernente misure urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente il rifinanziamento dei programmi di intervento nelle regioni Marche ed Umbria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1999, concernente la ripartizione delle risorse finanziare previste dalle sopra citate leggi;
Considerato che occorre procedere all'ulteriore ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni Marche ed Umbria d'intesa con il Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
Vista la nota n. 29/1746/UCD del 7 maggio 1999 con la quale i presidenti delle regioni Marche ed Umbria, sulla base delle intese raggiunte in data 6 maggio 1999 con il Dipartimento della protezione civile, hanno convenuto di ripartire le risorse finanziarie previste dalle richiamate leggi;
Vista la nota n. 3971/IC del 5 settembre 2001 con la quale i presidenti delle regioni Marche ed Umbria hanno convenuto di confermare la ripartizione delle disponibilita' finanziare previste dalle suddette leggi;
Considerato che la definitiva quantificazione dei costi per la ricostruzione puo' essere oggetto di ulteriori approfondimenti tecnico-amministrativi legati alla particolare complessita' degli interventi;
Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Marche ed Umbria;

Decreta:

La rimanente disponibilita' delle risorse stanziate dall'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, del limite d'impegno pari a lire 100 miliardi decorrente dal 2001 viene ripartita nelle medesime percentuali indicate nelle intese raggiunte in data 6 maggio 1999.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2001
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
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