Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 ottobre 2001
Revoca della somma di L. 954.429 di cui all'ordinanza n. 1922 del 30 maggio 1990, recante misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Veneto. (Ordinanza n. 3156).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1922 del 30 maggio 1990, con la quale, all'art. 1, comma 3, e' stato disposto il finanziamento di lire 229 miliardi, per misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Veneto;
Vista la nota n. 245/4604/32152/2001, del 15 gennaio 2001, con la quale la regione Veneto ha trasmesso il decreto di giunta regionale n. 270 del 6 ottobre 2000 da cui risulta una economia di bilancio di L. 954.429;
Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9343 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:
Art. 1.
1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di L. 954.429 assegnata alla regione Veneto con ordinanza n. 1922 del 30 maggio 1990.
2. La somma di cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2001
Il Ministro: Scajola
 
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