Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 novembre 2001
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali ed i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre e 14 e 15 settembre 2001. (Ordinanza n. 3158).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno;
Vista la propria ordinanza n. 3147 del 21 settembre 2001, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici del 14-15 settembre 2001 nel territorio dei comuni della provincia di Napoli e di alcuni comuni delle province di Salerno ed Avellino, nonche' l'emergenza connessa agli eventi atmosferici del 22 agosto 2001 nel territorio del comune di Santa Maria a Vico (Caserta) ed agli eventi atmosferici del 5 settembre 2001 nel comune di Calvanico";
Considerata la deliberazione di giunta regionale n. 4375 del 17 settembre 2001, con la quale la giunta della regione Campania ha deliberato un primo stanziamento di lire 50 miliardi a carico del bilancio regionale e le successive delibere della stessa giunta, numeri 4378 e 4379 del 18 settembre 2001, di lire 5 miliardi ciascuna, n. 4383 del 20 settembre 2001 di lire 10 miliardi, n. 4395 del 26 settembre 2001 di lire 30 miliardi, somme tutte a carico del bilancio regionale;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumita' ed alla ripresa delle normali condizioni di vita;
Ravvisata altresi' la necessita' di ricomprendere, fra i comuni indicati nelle premesse della citata ordinanza n. 3147 del 2001, quello di S. Maria a Vico, inserito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza e di definire correttamente il nome di alcuni comuni elencati nella stessa ordinanza;
Acquisita l'intesa con la regione Campania sulla base delle osservazioni di cui alla nota prot. n. 6828/GAB del 24 ottobre 2001;
Acquisito il nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze in data 8 novembre 2001;

Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Campania e il sindaco del comune di Napoli sono nominati commissari delegati per l'attuazione degli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, rispettivamente nei territori dei comuni elencati nella premessa dell'ordinanza n. 3147 del 21 settembre 2001 e nel territorio del comune di Napoli. Per il compimento del complesso delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il presidente della regione Campania - commissario delegato puo' affidare compiti attuativi ai sindaci dei comuni interessati ed ai presidenti delle province, per gli interventi di competenza delle rispettive amministrazioni.
2. I commissari delegati, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, individuano i danni prodotti dagli eventi meteorologici descritti in premessa ed entro i successivi quindici giorni adottano, anche per stralci, il programma degli interventi straordinari per la riparazione dei danni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture danneggiati, pubblici o affidati a soggetti erogatori di pubblici servizi, nonche' delle opere necessarie ad impedire il ripetersi di danni in caso di eventi meteorologici, avvalendosi, per l'attuazione degli interventi, della struttura commissariale di cui all'ordinanza 29 luglio 1999, n. 2994, salvo cessazione del relativo stato di emergenza, nonche' delle strutture degli enti locali competenti e dei soggetti gestori dei pubblici servizi. Possono essere compresi nel programma ed essere attuati avvalendosi delle procedure e delle deroghe di cui alla presente ordinanza, anche ulteriori interventi urgenti finanziati a valere su fondi all'uopo stanziati da amministrazioni statali, regionali, enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici, ovvero finanziati dalla Unione europea - ferme restando le iniziative da praticarsi in sede comunitaria per conseguire proroghe per l'utilizzo di importi gia' stanziati, ai sensi del successivo art. 7, comma 3, connessi agli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla prevenzione del rischio. Gli interventi da realizzare per la manutenzione straordinaria delle reti scolanti, per l'eliminazione del pericolo e la riduzione del rischio, nonche' quelli relativi alla viabilita' provinciale, limitatamente alle parti danneggiate, possono interessare, in ragione di connessioni funzionali, anche territori adiacenti a quelli dei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza.
3. Il presidente della regione Campania - commissario delegato, per l'attuazione del disposto del comma 2, si avvale di tecnici regionali e delle strutture degli enti locali interessati e provvede alla redazione tecnica del programma degli interventi.
4. Il presidente della regione Campania - commissario delegato, per le attivita' specialistiche tecnico-amministrative inerenti alla predisposizione del programma e alla istruttoria dei progetti relativi al dissesto idrogeologico, per le attivita' di monitoraggio, informatizzazione e processamento dati e dei presidi territoriali, nonche' per la realizzazione delle reti pluviometriche e la progettazione dei modelli di soglia, e' autorizzato a stipulare contratti di diritto privato, di livello non dirigenziale, nel limite massimo di 5 unita', all'esclusivo fine di potersi avvalere di un geologo, 3 ingegneri civili idraulici ed un amministrativo informatico, con specifica professionalita' in relazione all'attivita' da svolgere.
5. Il sindaco del comune di Napoli - commissario delegato, per l'effettuazione delle necessarie verifiche statiche in rete attraverso video - ispezioni lungo tutta la rete fognaria pubblica di Napoli, e' autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato di diritto privato, di livello non dirigenziale, nel limite massimo di 5 unita', all'esclusivo fine di potersi avvalere di un ingegnere civile idraulico e di 4 geometri, tutti dotati di specifica professionalita' in relazione all'attivita' di verifica e informatizzazione da svolgere.
6. I programmi degli interventi di cui al comma 2, preliminarmente alla attuazione, sono sottoposti alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, anche per stralci, che dovra' avvenire entro dieci giorni dalla ricezione degli stessi e possono essere rimodulati ed integrati con la medesima procedura.
7. Il presidente della regione Campania e il sindaco del comune di Napoli - commissari delegati, per assicurare il trasporto a discarica dei materiali provenienti dall'esecuzione dei lavori previsti nei programmi di cui al precedente comma 2, provvedono, secondo le modalita' di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000, a reperire i siti necessari al di fuori delle aree classificate R3 e R4, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.
 
Art. 2.
1. I commissari delegati, ove non sia possibile l'utilizzazione delle proprie strutture in tempi compatibili con la situazione di emergenza in corso, possono affidare la progettazione degli interventi previsti nei programmi direttamente a liberi professionisti avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 6.
2. I commissari delegati acquisiscono il parere sui progetti di pertinenza, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti medesimi. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di una delle amministrazioni invitate risulti assente, ovvero privo di adeguato potere di rappresentanza da accertare contestualmente alla verifica della regolarita' degli inviti, la Conferenza stessa delibera sulla base dei soli rappresentanti presenti e dotati di adeguati poteri di rappresentanza. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e deve individuare, a pena di nullita', le specifiche indicazioni progettuali, anche alternative, necessarie per l'approvazione dei progetti. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela della salute dei cittadini ovvero alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la determinazione del soggetto attuatore e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta; in difetto, si procede indipendentemente dalla formulazione del parere.
3. I pareri, visti e nulla-osta, relativi agli interventi previsti nel programma, che si rendano necessari anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta; qualora non siano resi entro tale termine, si intendono definitivamente acquisiti con esito positivo.
4. I commissari, sulla base del parere espresso dalla Conferenza di servizi, approvano formalmente i progetti, dichiarandone la pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' degli stessi ai fini delle procedure espropriative e definiscono le modalita' per l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori. Alla nomina dei collaudatori degli interventi provvedono i commissari delegati. Gli interventi compresi nel programma di cui all'art. 1 devono essere affidati entro novanta giorni dalla presa d'atto di cui al comma 4 del medesimo art. 1 e devono essere completati entro i successivi dodici mesi.
5. Al fine di assicurare l'immediato potenziamento del sistema di smaltimento delle acque, da ricomprendere nel programma di cui al precedente comma 2, il sindaco di Napoli - commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare l'opera Nuovo collettore di via Cinthia e Nuovo Emissario di Bagnoli I - II - III stralcio, realizzata con i fondi della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, nelle more del completamento delle lavorazioni in atto e delle procedure necessarie al trasferimento delle stesse alla amministrazione comunale di Napoli, e sempre che ricorrano i presupposti per l'utilizzo in condizioni di sicurezza.
6. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48, 49;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16, 17 e successive modificazione ed integrazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata, dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme. Con l'estensione delle deroghe suddette anche alle parti applicabili ai settori esclusi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, articoli 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 65, articoli 3, 4, 6, 8.
 
Art. 3.
1. Ai nuclei familiari stabilmente e legittimamente residenti in edifici distrutti totalmente od in parte, limitatamente alla sola parte crollata a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza, e' assegnato per la perdita dei beni mobili un contributo a fondo perduto di L. 250.000 per metro quadrato, nel limite massimo di 30 milioni, sulla base di una perizia giurata rilasciata da professionisti regolarmente iscritti all'ordine, ed un contributo per l'eventuale perdita di beni mobili registrati, fino ad un massimo di lire 10 milioni, da determinare in relazione al relativo valore di mercato, desunto dai listini correnti ed al netto degli importi eventualmente da liquidarsi, per gli stessi beni, da compagnie di assicurazione.
2. Ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuata sia stata distrutta totalmente o in parte e sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, per inagibilita' totale o parziale, a seguito degli eventi calamitosi di cui in premessa, e' concesso, per il periodo necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, un contributo per autonoma sistemazione fino ad un massimo di L. 800.000 mensili, e comunque nel limite di L. 200.000 per ogni componente abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in L. 400.000. Il contributo comporta l'espressa rinuncia da parte dell'intero nucleo familiare a qualsiasi richiesta od utilizzazione di alloggi provvisori messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti, anche in occasione di precedenti calamita'. Il contributo e' concesso dai commissari delegati tramite i sindaci dei comuni interessati.
3. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni danneggiate dei nuclei familiari dei residenti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero definitivo per inagibilita' totale o parziale conseguente agli eventi di cui alla presente ordinanza e' concesso, per la riparazione ed il ripristino dei beni immobili, un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 50 milioni in relazione al danno subito, sulla base di una perizia giurata rilasciata da professionisti regolarmente iscritti all'ordine.
4. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, agro-industriali, artigianali, commerciali, turistiche, gravemente danneggiate, e' concesso un contributo, rapportato al danno subito, che comunque non deve superare il 30% del danno medesimo, riferito alle parti edilizie, impiantistiche ed alle scorte regolarmente contabilizzate, fino a un massimo di lire 300 milioni; a tal fine, possono essere utilizzati, altresi', in deroga all'art. 2-bis del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, gli eventuali residui dei fondi di cui allo stesso articolo. Il contributo non e' cumulabile con altre forme di ristoro previste dalla normativa vigente.
5. Alla concessione ed alla erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi provvedono i commissari delegati di cui all'art. 1, nei limiti delle somme stanziate dalla presente ordinanza e di quelle stanziate dalla regione Campania con le delibere indicate in premessa. L'onere relativo e' posto dai commissari delegati a carico delle medesime somme e dovra' essere indicato nel piano finanziario di utilizzo delle somme stanziate che ciascun commissario redige entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il piano comprende anche gli oneri per la realizzazione del programma degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, nonche' gli oneri gia' sostenuti per i primi soccorsi e per i primi interventi urgenti.
 
Art. 4.
1. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori dei comuni di cui alle premesse, le cui abitazioni siano state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dal 17 settembre 2001 e fino al 10 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, nonche' per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si da' luogo a rimborso.
2. Nei confronti di persone fisiche che alla data del 17 settembre 2001 risiedevano in modo abituale e continuato nei territori dei comuni di cui alle premesse, le cui abitazioni siano state oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale, i termini relativi ai versamenti di natura patrimoniale ed assimilata, dovuti all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali sono sospesi fino al 10 dicembre 2001. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si da' luogo a rimborso.
3. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero perche' totalmente o parzialmente inagibili per effetto degli eventi di cui alla presente ordinanza non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' dei fabbricati stessi. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si da' luogo a rimborso.
4. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori dei comuni di cui alle premesse le cui abitazioni siano state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, in deroga a quanto disposto dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, e' disposta, su proposta del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, la sospensione dei procedimenti esecutivi di sfratto fino al 31 dicembre 2002.
 
Art. 5.
1. Con propria relazione i commissari riferiscono trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sulla attuazione dell'ordinanza e sull'impiego delle risorse statali all'uopo stanziate, attestando contestualmente che gli interventi ultimati hanno conseguito gli obiettivi di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 6.
1. All'atto del passaggio alla regione Campania dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico di Napoli, di cui all'accordo Stato-regioni del 24 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 dell'8 agosto 2001, ovvero della costituzione del centro funzionale della regione Campania, di cui al programma di attuazione gestito dalla regione Basilicata, ai sensi dell'ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001, i fondi afferenti il secondo lotto del progetto di potenziamento della rete pluvioidrometrica, redatto dall'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale di Napoli, approvato dal comitato tecnico per il potenziamento delle reti di monitoraggio, costituito dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio con decreto n. 16959 del 24 ottobre 2000, e limitatamente alle installazioni sul territorio regionale campano, iscritti nell'unita' previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferiti alla regione Campania.
2. Ove entro il 1 gennaio 2002, non fosse ancora stato reso effettivo il passaggio dell'ufficio compartimentale di Napoli del Servizio idrografico e mareografico alla regione o costituito il centro funzionale, atteso che le opere da realizzare di cui al comma 1, rivestono carattere di urgenza per la pubblica incolumita', i relativi fondi, sempre limitatamente ai territori della regione Campania, vengono utilizzati, ai sensi e per gli effetti delle ordinanze n. 3029 del 18 dicembre 1999 e n. 3049 del 31 marzo 2000, dal presidente della regione Campania - commissario delegato di cui all'art. 1 della presente ordinanza.
3. Al fine di assicurare il costante funzionamento della rete pluvio - idrometrica dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico di Napoli, limitatamente al territorio della regione Campania, attualmente operativa o in ammodernamento, revisione, realizzazione o collaudo, il presidente della regione Campania - commissario delegato costituira' apposito capitolo di bilancio, anche in previsione dell'attuazione dell'accordo Stato-regioni del 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 dell'8 agosto 2001, o del costituendo centro funzionale, e potra' avvalersi, per ogni attivita', delle deroghe di cui all'art. 2, comma 6.
4. Il presidente della regione Campania - commissario delegato di cui all'art. 1 della presente ordinanza, puo' predisporre ulteriori progetti, avvalendosi del centro funzionale, se costituito o, in difetto, del Servizio idrografico e mareografico di Napoli, per il monitoraggio pluvio - idrometrico dei territori della regione Campania, esposti al rischio di colate rapide di fango, funzionali al preavviso degli eventi.
5. Per le finalita' di cui al comma 3, il presidente della regione Campania - commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare, nei limiti di lire 2000 milioni, i fondi di cui all'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni, nonche', a completamento delle occorrenze finanziari, i fondi comunitari a disposizione della regione Campania relativi alla misura 1.6 del P.O.R.
6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 4, i pareri, i visti, le autorizzazioni e i permessi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro quindici giorni dalla richiesta; trascorso tale termine essi si intendono favorevolmente acquisiti.
 
Art. 7.
1. L'importo di lire 50 miliardi di cui all'ordinanza n. 3147 del 21 settembre 2001, facente carico alle disponibilita' dell'U.P.B. 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2001 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile), e' trasferito, quanto a lire 25 miliardi al presidente della regione Campania - commissario delegato, e quanto a lire 25 miliardi al sindaco di Napoli - commissario delegato, per gli interventi di rispettiva competenza.
2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato, dal Dipartimento della protezione civile ai commissari delegati su apposite contabilita' speciali che gli stessi sono autorizzati ad aprire presso la tesoreria provinciale dello Stato. Sulle medesime contabilita' sono trasferite dalla regione le somme dalla stessa stanziate per fronteggiare gli interventi di cui alla presente ordinanza.
3. La regione Campania d'intesa con il comune di Napoli ed il Dipartimento della protezione civile, per le opere finanziate con il programma QCS `94 - 99, rispettivamente al comune di Napoli ed al Dipartimento ("P.0. PROTEZIONE CIVILE"), per le opere previste dal piano di cui all'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, notificano tramite lo Stato italiano alla Comunita' europea richiesta giustificata di proroga del termine del 31 dicembre 2001, per la ultimazione e rendicontazione finale delle opere suddette.
 
Art. 8.
1. I comuni di Alma Campania e di Cimitile, citati nella premessa dell'ordinanza n. 3147 del 21 settembre 2001, sono corretti rispettivamente in Palma Campania e Cimitile.
2. Tra i comuni indicati nella premessa della citata ordinanza n. 3147/2001 e' da intendersi ricompreso anche quello di Santa Maria a Vico.
 
Art. 9.
1. L'art. 4 dell'ordinanza 3147 del 21 settembre 2001 e' soppresso e cosi' sostituito: "I commissari delegati, le amministrazioni statali, regionali e provinciali e gli enti locali sono autorizzati, con onere a carico dei propri bilanci, a corrispondere al proprio personale dipendente, per l'espletamento di attivita' direttamente connesse agli eventi di cui alla presente ordinanza e per la durata dello stato di emergenza, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili".
 
Art. 10.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2001
Il Ministro: Scajola
 
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