Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2001 (vai al sommario)
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
PROVVEDIMENTO 9 novembre 2001
Istruzioni in materia di contrasto finanziario al terrorismo.

IL DIRETTORE GENERALE
del servizio antireciclaggio

Visto l'art. 270-ter del codice penale, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, nel quale e' stabilito che costituisce reato, tra l'altro, la condotta di chi finanzia, anche indirettamente, associazioni terroristiche;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, con il quale e' stato costituito un comitato di sicurezza finanziaria competente al coordinamento delle attivita' di contrasto del terrorismo sul piano finanziario;
Viste le recenti istruzioni adottate dall'Ufficio italiano dei cambi (UIC) per la segnalazione di operazioni, rapporti e ogni altra informazione riconducibile a soggetti contenuti in apposite liste;
Viste le recenti misure che impongono il "congelamento" delle disponibilita' di soggetti indicati in regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione europea;
Considerata la necessita' per il comitato di sicurezza finanziaria di acquisire dati e informazioni in materia di contrasto finanziario del terrorismo, secondo quanto previsto nel citato art. 1 del decreto-legge n. 369 del 2001;
Considerato che la necessita' di avviare attivita' di contrasto al terrorismo internazionale anche sul piano finanziario ha comportato il coinvolgimento delle banche e degli intermediari finanziari e che i compiti di "collaborazione attiva" sono stati significativamente ampliati;
Ritenuta la necessita' di formulare indicazioni per rendere piu' efficiente il sistema di segnalazione all'UIC e la successiva attivita' di approfondimento finanziario;

si formulano le istruzioni seguenti:

1. Obblighi.

Le banche e gli altri intermediari indicati nell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, devono:
comunicare all'UIC le misure di congelamento applicate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, indicando i soggetti coinvolti e l'entita' dei capitali e delle disponibilita';
segnalare all'UIC le operazioni, i rapporti, nonche' ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti contenuti nelle liste diffuse dall'UIC stesso, anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet (www.uic.it/liste/terrorismo.htm);
segnalare in ogni caso all'UIC tutte le operazioni e i rapporti che, in base alle informazioni disponibili, siano direttamente o indirettamente riconducibili ad attivita' di finanziamento di associazioni terroristiche, prevista e punita dall'art. 270-ter del codice penale.
Le segnalazioni e le comunicazioni previste nel presente provvedimento devono essere effettuate con la massima tempestivita' onde consentire all'UIC l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 197 del 1991.
L'applicazione degli obblighi richiamati non esclude la necessita', ricorrendone i presupposti, di procedere alla segnalazione all'UIC delle operazioni sospette secondo quanto previsto nell'art. 3 della legge n. 197 del 1991 e nelle relative istruzioni applicative.
L'UIC puo' fornire agli intermediari ulteriori indicazioni circa le operazioni da segnalare ovvero le informazioni da comunicare, anche attraverso la diffusione di liste nominative, e puo' richiedere ulteriori informazioni sulle comunicazioni e sulle segnalazioni ricevute, anche a intermediari diversi da quelli che le hanno trasmesse.

2. Sanzioni.
L'omessa applicazione delle misure di congelamento e l'omissione delle relative comunicazioni comportano, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 369 del 2001, il pagamento di somme di denaro non inferiori alla meta' del valore accertato dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni e delle comunicazioni all'UIC, nonche' l'omessa trasmissione allo stesso UIC di ogni altra informazione richiesta, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari, nel massimo, alla meta' del valore delle operazioni stesse (art. 5, comma 5, della legge n. 197 del 1991).
Ogni altra irregolarita' viene valutata per la trasmissione di denunce o rapporti all'autorita' giudiziaria ovvero per l'avvio di approfonditi controlli amministrativi.
L'UIC svolge compiti di accertamento e di istruttoria; l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie spetta al Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli obblighi di congelamento, di segnalazione e di comunicazione si applicano in relazione alla semplice ricorrenza dei dati anagrafici indicati nelle liste diffuse; essi non possono essere disapplicati se non in presenza di informazioni che permettano di escludere la corrispondenza con i soggetti indicati nelle liste. Anche tali ultimi casi devono essere tempestivamente segnalati all'UIC per gli eventuali approfondimenti.

3. Trasmissione delle comunicazioni e delle segnalazioni.
Per la trasmissione delle segnalazioni e delle comunicazioni previste dal presente provvedimento si applicano, in quanto compatibili, le istruzioni contenute nella circolare dell'UIC del 22 agosto 1997 e gli strumenti di "data entry" appositamente predisposti.
In ogni caso, possono essere presi contatti diretti con il servizio antiriciclaggio, divisione operazioni sospette.
Roma, 9 novembre 2001
Il direttore generale: Santini
 
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