Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2001, n. 404 |
Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale stabilisce che per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prescrive che i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato devono farne dichiarazione in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978, il quale disciplina gli adempimenti formali dei soggetti che forniscono o utilizzano i documenti fiscali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare, l'articolo 57 del predetto decreto n. 300 del 1999, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali e dispone, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono trasferiti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze gia' attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze; Visto, inoltre, l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300 del 1999, il quale prevede che il direttore dell'Agenzia delle entrate rappresenta e dirige la medesima, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi, nonche' l'articolo 73 del citato decreto, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero secondo l'ordinamento vigente vengono esercitate dalle agenzie; Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalita' di avvio delle agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999; Atteso che occorre proseguire nell'opera di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, degli adempimenti contabili e formali del contribuente ed a tal fine prevedere la trasmissione telematica delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' la possibilita' di utilizzare il servizio telematico per l'invio di documenti, atti e istanze all'Agenzia delle entrate e per fruire di ulteriori servizi con le stesse modalita'; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
E m a n a
il seguente regolamento: Art. 1. Presentazione, trasmissione e ricezione di documenti mediante servizio telematico
1. Nel testo del presente regolamento si intende: a) per decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; b) per decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. 2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, possono presentare direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, dello stesso decreto n. 322 del 1998, le dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di inizio, variazione e cessazione attivita' previste dall'articolo 2, nonche' documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi ovvero ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali, avvalendosi del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate,compreso il servizio telematico Internet, secondo le modalita' previste per le dichiarazioni annuali e definite dal decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni. 3. Per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2; gli adempimenti relativi alla fornitura ed all'utilizzo di documenti fiscali sono assolti esclusivamente dalle tipografie e dai rivenditori autorizzati con le modalita' indicate dall'articolo 3. 4. Con successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate altre tipologie di documenti da trasmettere e di servizi da effettuare utilizzando il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo vigente dell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, "Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto", come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. "2. La dichiarazione e' presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle societa' di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3, trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito. 2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2-ter. La dichiarazione puo' essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis. 3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze". - Il decreto ministeriale 31 luglio 1998, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187, disciplina le modalita' di tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
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| Art. 2. Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita'
1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e' sostituito dal seguente: "Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita). - 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto. 2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare: a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione; d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider; f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado di acquisire autonomamente. 3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si e' verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. 4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta. 5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite. 7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate. 9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. 10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e' completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse. 11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al contribuente. 12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse. 14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.".
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo vigente degli articoli 7 (come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 559) e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. "Art. 7 (Registro delle imprese). - 1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, e' unico e comprende le sezioni speciali. 2. Nel registro delle imprese sono iscritti: a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare: 1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile; 2) le societa' di cui all'art. 2200 del codice civile; 3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile; 4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile; 6) le societa' che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218; 7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile; 8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile; 9) le societa' semplici di cui all'art. 2251 del codice civile; b) gli atti previsti dalla legge. 3. I soggetti previsti nei numeri 7), 8) e 9) del comma 2 sono iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. I singoli partecipanti alle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del codice civile, sono iscritti, quali imprenditori individuali, nella sezione dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli. 4. Le persone fisiche, le societa' e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotati in apposita sezione speciale per le imprese artigiane. 5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalita'. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile e' progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva. 6. La numerazione dell'iscrizione degli imprenditori e' annuale e progressiva, e comprende anche le sezioni speciali". "Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali; b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali. 3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 4. L'esercente attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante norme in materia di riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'istituzione del registro delle imprese, come modificato dal decreto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558: "Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia". 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. (Abrogato). 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10, entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8.". - Per il riferimento all'art. 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si veda la nota all'art. 1. - Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 "Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto", come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100: "Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. 2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati. 3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. 4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. 5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, e' sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. 6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.".
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| Art. 3 Adempimenti relativi alla fornitura di documenti fiscali
1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, i dati relativi alle forniture effettuate nel trimestre precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati. 2. Fino al momento della trasmissione o della comunicazione dei dati relativi a ciascuna fornitura ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti di cui al comma 1, anteriormente alla consegna degli stampati, in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. 3. Le modalita' tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione da parte dei soggetti di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 3: - Per il riferimento all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si veda la nota all'art. 1.
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| Art. 4. Comunicazione delle opzioni
1. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta e' comunicata con le stesse modalita' ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, come modificato dal presente decreto: "Art. 2 (Obbligo di comunicazione). - 1. Il contribuente e' obbligato a comunicare l'opzione di cui all'art. 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. 2. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta e' comunicata con le stesse modalita' ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto. 3. Resta ferma la validita' dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.".
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| Art. 5. Registrazione telematica dei contratti di locazione
1. I soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, possono registrare i contratti di locazione per via telematica avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacita' tecnica economica e finanziaria, ovvero degli incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 2. I soggetti delegati di cui al comma 1, devono essere autorizzati dall'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4. 3. I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in possesso di almeno cento unita' immobiliari, sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1. 4. Le modalita' di registrazione telematica dei contratti di locazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro: "Art. 10 (Soggetti obbligati a richiedere la registrazione). - 1. Sono obbligati a richiedere la registrazione: a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonche' i rappresentanti delle societa' e enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente, per le operazioni di cui all'art. 4; b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni; d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.". - Per il riferimento all'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si veda la nota all'art. 1.
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| Art. 6. Disposizioni finali e transitorie
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento gia' svolgevano attivita' di commercio elettronico comunicano i dati richiesti nel comma 2, lettera e), dell'articolo 2, nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2000. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, i commi terzo, quarto, quinto e sesto si intendono soppressi; b) nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, il comma 8, si intende soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e delle finanze Stanca, Ministro per l'innovazione e la tecnologia Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 32
Note all'art. 6: - Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, come modificato dal presente decreto: "Art. 10 (Stampati forniti da soggetti autorizzati). - A partire dal 1 gennaio 1980, i documenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, devono essere emessi utilizzando appositi stampati predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze con numerazione progressiva per documento anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie. La fornitura degli stampati e' effettuata direttamente dalle tipografie autorizzate ovvero da rivenditori autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore". - Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili, come modificato dall'art. 4 decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 e dal presente decreto: "Art. 6 (Adempimenti in materia di I.V.A.). - 1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a lire trecentomila puo' essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. 2. Il differimento del momento di effettuazione dell'operazione prevista nell'art. 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguarda solo le operazioni imponibili. 3. Il registro di prima nota di cui al quarto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' non essere tenuto se, per le operazioni effettuate nel luogo in cui e' esercitata l'attivita' di vendita, e' rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale. 4. Le operazioni per le quali e' rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione. nel registro previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno quindici del mese successivo, con allegazione al registro stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri. 5. (Comma abrogato). 6. Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a lire trecentomila, puo' essere annotato, entro il termine di cui al comma 5, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota. 7. Non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilita' dell'imposta stabilite dal secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 8. (Comma abrogato). 9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: a) art. 23, quarto comma; b) art. 24, primo comma, terzo periodo; c) art. 25, primo e quarto comma. 10. Dalla stessa data e' altresi' abrogato l'art. 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983".
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