Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 4 ottobre 2001 |
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Datscan" autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 161/2001). |
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Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Datscan", autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/00/135/001 74 mbq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml contenente 2,5 ml uso endovenoso. Titolare A.I.C.: Nycomed Amersham Plc.
IL DIRIGENTE GENERALE della valutazione dei medicinali della farmacovigilanza
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Datscan"; Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE"; Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 8; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione; Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Visto il parere espresso nella seduta del 17-18 luglio 2001 dalla Commissione unica del farmaco; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale "Datscan" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Decreta: Art. 1. Alla specialita' medicinale DATSCAN nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: 74 mbq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml contenente 2,5 ml uso endovenoso; A.I.C. n. 034959015/E (in base 10), 11BVP7 (in base 32). |
| Art. 2. La specialita' medicinale "Datscan" e' classificata come segue: 74 mbq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml contenente 2,5 ml uso endovenoso; A.I.C. n. 034959015/E (in base 10), 11BVP7 (in base 32). Classe "C". |
| Art. 3. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita. |
| Art. 4. Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministro della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. |
| Art. 5. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare. Roma, 4 ottobre 2001 Il dirigente generale: Martini |
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