IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto ministeriale n. 843 del 4 dicembre 1993, con il quale, all'art. 1, e' stato disposto il finanziamento di lire 58 miliardi e 480 milioni, per interventi connessi alle avversita' atmosferiche comprese nel periodo di ottobre 1991 - luglio 1992; Vista la nota n. 104/9934/26.02 del 12 marzo 2001, con la quale la regione Toscana ha trasmesso la relazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi, da cui risulta una economia di bilancio di L. 193.656.096; Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9346 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di L. 193.656.096, assegnata alla regione Toscana con decreto ministeriale n. 843 del 4 dicembre 1993. 2. La somma di cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 2001 Il Ministro: Scajola |