Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 settembre 2001
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Brunelleschi, unita' di Sieci. (Decreto n. 30317).

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto il decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232;
Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista l'istanza della societa' S.p.a. Ceramiche Brunelleschi, con sede in Firenze, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso in data 22 febbraio 1995, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
Visto il contratto di solidarieta', cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31 gennaio 1995, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego, che ha stabilito per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 3 gennaio 1995, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria ceramica e abrasivi applicato - a:
29,5 ore settimanali su media annua nei confronti di 32 unita' con qualifica di operai;
25 ore settimanali su media annua nei confronti di 1 unita' con qualifica di impiegato;
su un organico complessivo di 84 unita'.
Visto l'accordo stipulato in data 13 luglio 1995 - cui si rinvia ancora per il dettaglio - di modifica del sopra indicato contratto di solidarieta', che ha stabilito, con decorrenza 17 luglio 1995 e fino al 31 dicembre 1995, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a:
31,87 ore settimanali su media annua nei confronti di 26 unita' con qualifica di operai;
25 ore settimanali su media annua nei confronti di 1 unita' con qualifica di impiegato;
Visto il provvedimento n. 21311 del 9 settembre 1996, con il quale il Ministro del lavoro ha rigettato l'istanza della suddetta societa', non sussistendo, nella fattispecie, il requisito della necessaria correlazione tra esuberi dichiarati, numero dei lavoratori coinvolti nell'istituto solidaristico ed entita' della contrazione oraria effettuata;
Visto il ricorso proposto dalla societa' di cui trattasi al T.A.R. per la Toscana, per l'annullamento del sopra indicato provvedimento;
Vista la sentenza n. 127 del 23 maggio 1997, con la quale il sopra citato T.A.R., ha ritenuto gravemente insufficiente la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, annullando lo stesso;
Vista la nota in data 15 luglio 1997, con la quale l'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze ha comunicato che l'avvocatura generale dello Stato non riteneva opportuno proporre appello avverso la predetta sentenza, stante la discrezionalita' dell'amministrazione di riproporre il provvedimento, impostandolo con idonea e piu' congrua motivazione;
Visto il decreto n. 24274 del 25 marzo 1998, con il quale il Ministro del lavoro, dovendo dare esecuzione alla suddetta sentenza, ha riesaminato l'istanza della S.p.a. Ceramiche Brunelleschi e, sulla base di una piu' ampia e dettagliata motivazione, ha rigettato nuovamente l'istanza medesima;
Visto il ricorso proposto dalla societa' in questione al T.A.R. per la Toscana per l'annullamento del predetto decreto;
Vista la sentenza n. 1115 del 20 dicembre 1999, con la quale il T.A.R. adito, accogliendo il ricorso di cui sopra, ha annullato il decreto ministeriale n. 24274 del 25 marzo 1998, non condividendo la piu' dettagliata motivazione dell'amministrazione in ordine alla mancanza della correlazione tra esuberi dichiarati, lavoratori coinvolti e l'entita' della proposta contrazione di lavoro e ritenendo applicabile, nella fattispecie, la riduzione su base annua, in quanto il decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, non e' stato convertito in legge;
Vista la richiesta di impugnativa della citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato, inoltrata all'Avvocatura generale dello Stato in data 7 marzo 2000;
Vista la sentenza n. 2917 del 6 marzo 2001, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dall'amministrazione, ritenendo il provvedimento impugnato elusivo del giudicato, nella parte in cui ripropone le argomentazioni inerenti la congruita' del rapporto tra esuberi, numero dei lavoratori coinvolti ed entita' della riduzione oraria e condividendo l'applicabilita' della riduzione su base annua in quanto in vigore alla data dell'originaria richiesta aziendale (21 febbraio 1995) e tenuto conto della mancata conversione in legge del richiamato decreto-legge n. 232/1995;
Considerato l'obbligo di dare esecuzione alla suddetta sentenza;

Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Brunelleschi, con sede in Firenze, unita' di Sieci (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta', che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a:
29,5 ore settimanali su media annua nei confronti di 32 unita' con qualifica di operai;
25 ore settimanali su media annua nei confronti di 1 unita' con qualifica di impiegato;
per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 16 luglio 1995;
31,87 ore settimanali su media annua nei confronti di 26 unita' con qualifica di operai;
25 ore settimanali su media annua nei confronti di 1 unita' con qualifica di impiegato;
su un organico complessivo di 84 unita', per il periodo dal 17 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Brunelleschi a corrispondere i particolare benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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