Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 27 settembre 2001 |
Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.r.l. IMAC - Ind. Manufatti accessori e coperture, unita' di Roma. (Decreto n. 30318). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione speciale; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, che prevede la possibilita' di concedere una ulteriore proroga della durata massima di sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende assoggettate alle procedure concorsuali, previste al comma 1 del predetto art. 3, qualora sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1994 con il quale e' stato concesso il trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, a decorrere dal 24 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla societa': S.r.l. IMAC - Ind. Manufatti accessori e coperture, via della Stazione Aurelia n. 185, assoggettata alla procedura di fallimento, con sentenza n. 24971 del 24 marzo 1994, pronunciata dal tribunale di Roma; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' inerente alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, per il periodo dal 24 marzo 1995; Visto il decreto ministeriale n. 20639 del 15 maggio 1996 con il quale e' stata respinta la suddetta istanza in quanto non risultava supportata da positivi elementi sul piano tecnico; Visto il ricorso, notificato in data 29 luglio 1996 presso l'avvocatura generale dello Stato, con il quale il curatore fallimentare della IMAC S.r.l. ha impugnato il predetto provvedimento di reiezione; Vista la sentenza n. 2265/1999 con la quale il T.A.R. del Lazio, in accoglimento del suddetto ricorso, ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del surrichiamato art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, ha annullato il predetto decreto ministeriale di reiezione n. 20639 del 15 maggio 1996; Vista la nota del 6 ottobre 1999 con la quale e' stato richiesto all'Avvocatura generale dello Stato di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza n. 2265/99 emessa dal T.A.R. del Lazio; Vista la sentenza n. 3234/2001 con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in appello ritenendo meritevole di conferma la sentenza del T.A.R. del Lazio; Ritenuto, pertanto di uniformarsi alla predetta sentenza del T.A.R. del Lazio e di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale richiesto dal curatore fallimentare della IMAC S.r.l.;
Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 24 marzo 1995 al 23 settembre 1995, della ditta S.r.l. IMAC - Ind. Manufatti accessori e coperture, con sede in Roma, unita' di Roma. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 settembre 2001 Il Ministro: Maroni |
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