IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 17 gennaio 2001, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta' di specie agraria indicate nel dispositivo; Considerato che per le stesse varieta' era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo, di cui all'art. 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti; Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate:
Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varieta' di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero: specie e varieta': girasole: Carnia - tipo: HS; girasole: Friuli - tipo: HS. Responsabile della conservazione in purezza: dipartimento di produzione vegetale e tecnologie agrarie - Universita' di Udine. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |