IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1969, con il quale sono state iscritte nel registro delle varieta' di specie agrarie le varieta' di frumento tenero denominate Abbondanza e Autonomia B; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1970, con il quale e' stata iscritta nel registro delle varieta' di specie agrarie la varieta' di frumento tenero denominata Valdichiana; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001, con il quale le varieta' di frumento tenero denominate Abbondanza, Autonomia B e Valdichiana sono state cancellate nel registro delle varieta' di specie agrarie per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; Vista la richiesta presentata in data 21 marzo 2001 dall'Associazione riproduttori sementi S.p.a. di S. Rufina (Rieti) intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi delle varieta' di frumento tenero denominate Abbondanza, Autonomia B e Valdichiana fino al 30 giugno 2003; Visto l'art. 17-bis, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varieta' per le quali l'iscrizione non e' stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione; Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n.1096/1971, nella riunione dell'11 settembre 2001, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'associazione riproduttori sementi S.p.a.;
Decreta: Art. 1. Per le varieta' di frumento tenero denominate Abbondanza, Autonomia B e Valdichiana, cancellate dal registro nazionale delle varieta' di specie agrarie con decreto ministeriale del 9 gennaio 2001, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2003. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 ottobre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |