Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 novembre 2001
Sospensione dei termini relativi agli obblighi tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, che ha dichiarato lo stato di emergenza a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi nei giorni 22 agosto 2001 nel territorio del comune di Santa Maria a Vico (Caserta), 5 settembre 2001 nel territorio del comune di Calvanico, 14 e 15 settembre 2001, nel territorio dei comuni della provincia di Avellino, Napoli e Salerno individuati con lo stesso decreto;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3147 del 21 settembre 2001, che dispone la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici nei territori individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3158 del 12 novembre 2001, che dispone, fra l'altro, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni interessati dai predetti fenomeni calamitosi, la sospensione dei termini di pagamento di alcune entrate extra-tributarie fino al 10 dicembre 2001;
Ritenuta la necessita' di esercitare il potere di sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria, previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dai predetti eventi calamitosi;
Considerato che per effetto dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero dell'economia e delle finanze sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Decreta:
Art. 1.
1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che alle date sottoelencate avevano il domicilio fiscale, nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari, ivi compresi quelli relativi ai versamenti diretti dei tributi, fino al 10 dicembre 2001, a decorrere:
a) dalla data del 22 agosto 2001 per i soggetti domiciliati nel comune di Santa Maria a Vico (Caserta);
b) dalla data del 5 settembre 2001 per i soggetti domiciliati nel comune di Calvanico (Salerno);
c) dalla data del 17 settembre 2001 per i soggetti domiciliati nei comuni della provincia di Napoli, della provincia di Salerno e della provincia di Avellino individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra specificato e interessati dagli eventi calamitosi del 14 e 15 settembre 2001.
2. Non si procede, comunque, al rimborso delle somme gia' versate.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, che alla data degli eventi calamitosi, svolgevano, nel territorio dei comuni di cui al medesimo comma 1, attivita' produttive in immobili oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilita' totale o parziale, nei quali avevano:
a) la sede legale;
b) la sede legale e quella operativa;
c) la sede operativa; in tal caso le citate disposizioni si applicano limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attivita' svolte nel predetto territorio.
4. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti d'imposta, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte. Le ritenute gia' operate devono comunque essere versate.
5. La sospensione di cui al comma 3 si applica esclusivamente alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2001

Il Ministro: Tremonti
 
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