Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 ottobre 2001
Emissione dei buoni del Tesoro poliennali con godimento 1 febbraio 1994 e scadenza 1 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, reiterato, da ultimo, con il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, e non convertito in legge, riguardante la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964, ed, in particolare, l'art. 1, ove si prevede, fra l'altro, che:
per la regolazione del debito dello Stato, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e' autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1 febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso istituto di emissione;
il rilascio dei citati titoli e' subordinato all'approvazione, con provvedimenti definitivi ed esecutivi, dei rendiconti delle gestioni alle quali i medesimi si riferiscono;
contestualmente al rilascio dei suddetti titoli, la Banca d'Italia provvede all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti;
il Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzato ad emettere i suddetti titoli di Stato stabilendone, con proprio decreto, le caratteristiche, la durata massima, non superiore a trenta anni, ed il piano di rimborso;
Visto il proprio decreto n. 397070 del 12 gennaio 1994, come modificato con decreto ministeriale n. 397939 del 27 giugno 1994, con il quale, in attuazione e per le finalita' della suddetta disposizione legislativa:
e' stato accertato in L. 2.893.856.533.387 l'importo complessivo dei titoli di credito detenuti dalla Banca d'Italia, in sostituzione dei quali avrebbero dovuto essere rilasciati titoli di Stato;
e' stato disposto il rilascio alla Banca d'Italia stessa di buoni del Tesoro poliennali infruttiferi di durata trentennale, con godimento 1 febbraio 1994, per l'importo di L. 2.724.718.000.000, corrispondente, con il dovuto arrotondamento, a quello dei titoli di credito detenuti dalla medesima in dipendenza di finanziamenti connessi alle campagne di ammasso di grano, per un ammontare complessivo di L. 2.724.717.698.718;
si e' previsto che il rilascio dei titoli di Stato per i residui crediti cambializzati, per i quali non risultavano ancora registrati i decreti ministeriali di approvazione dei singoli rendiconti, sarebbe stato effettuato subordinatamente e successivamente a detta registrazione;
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed in particolare l'art. 8, comma 4, che stabilisce che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 565 del 1993, e successive reiterazioni;
Vista la lettera n. 130862 del 27 luglio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso il decreto ministeriale n. 131639 del 14 giugno 1995 con cui sono stati approvati due rendiconti relativi alle campagne di commercializzazione del grano 1962-1963 e 1963-1964;
Vista la lettera n. 130830 dell'11 aprile 2000 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato che il citato decreto ministeriale del 14 giugno 1995 deve considerarsi definitivo;
Vista la lettera n. 200581 del 30 agosto 2001 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare delle cambiali corrispondenti al credito residuo di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale del 12 gennaio 1994, da questa vantato in dipendenza dei finanziamenti connessi alle campagne di commercializzazione del grano 1962-1963 e 1963-1964, e' pari a L. 103.901.984.669;
Considerato che nell'adunanza dell'8 maggio 2001, la terza sezione del Consiglio di Stato ha emanato il parere n. 2130/2000, esprimendo l'opinione che debba riconoscersi la possibilita' attuale di procedere al ripianamento del debito residuo (derivante dal citato decreto-legge n. 565 del 1993) con i criteri e le modalita' indicati dal menzionato decreto ministeriale del 12 gennaio 1994, e successive modifiche ed integrazioni, le previsioni del quale debbono ritenersi, ad avviso del Consiglio di Stato medesimo, tuttora valide ed efficaci;
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in euro o in altre valute;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Ritenuto che occorre disporre, per le finalita' di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 565/1993, l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali di durata trentennale, con godimento 1 febbraio 1994 e scadenza 1 febbraio 2024, per l'ammontare nominale di complessivi 53.661.000 euro, da versare all'entrata del bilancio statale;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per le finalita' di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, reiterato da ultimo con il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, e non convertito in legge, i cui effetti e rapporti giuridici sono stati fatti salvi dall'art. 8, comma 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e' disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali, da rilasciare alla Banca d'Italia, fino all'importo di nominali 53.661.000 euro, alle seguenti condizioni:
durata: 30 anni;
godimento: 1 febbraio 1994;
prezzo d'emissione: alla pari;
tasso d'interesse: zero;
rimborso: in rate costanti annuali pagabili il 1 febbraio di ogni anno a decorrere dall'anno 1996, come dal piano di ammortamento allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore della Banca d'Italia; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale dei buoni rilasciati alla Banca d'Italia verra' riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli in essere presso la predetta societa'.
 
Art. 3.
L'assegnazione alla Banca d'Italia dei buoni di cui all'art. l del presente decreto avviene in sostituzione dei titoli di credito detenuti dalla stessa Banca d'Italia, per un importo complessivo di L. 103.901.984.669, in dipendenza dei finanziamenti connessi alle campagne di commercializzazione del grano 1962-1963 e 1963-1964, oggetto di due rendiconti approvati con il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 14 giugno 1995, citato nelle premesse.
Le prime sei rate di capitale dei buoni emessi con il presente decreto, scadute nel periodo compreso tra il 1 febbraio 1996 e il 1 febbraio 2001, verranno rimborsate contestualmente al rilascio dei buoni medesimi.
La Banca d'Italia, contestualmente all'assegnazione dei buoni di cui al presente decreto, provvedera' a versare al capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base 6.4.1) dell'entrata al bilancio statale la somma di L. 199.805, pari alla differenza tra l'importo dei buoni del Tesoro poliennali assegnati con il presente decreto e l'importo dei titoli di credito detenuti dalla Banca d'Italia medesima, convertito in euro, con i dovuti arrotondamenti.
 
Art. 4.
L'onere per il rimborso delle rate di capitale dei buoni emessi con il presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, fara' carico al capitolo 9502 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno in corso, ed a quello corrispondente per gli anni successivi.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2001
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato
Piano di ammortamento dei B.T.P. (1 febbraio 1994/2024, seconda tranche, "Ripianamento debito carta ammessi" per l'importo di 53.661.000 euro.

N. rate |Scadenza rate |Importo rate
1 |1.2.1996 | 1.850.380
2 |1.2.1997 | 1.850.380
3 |1.2.1998 | 1.850.380
4 |1.2.1999 | 1.850.380
5 |1.2.2000 | 1.850.380
6 |1.2.2001 | 1.850.380
7 |1.2.2002 | 1.850.380
8 |1.2.2003 | 1.850.380
9 |1.2.2004 | 1.850.380 10 |1.2.2005 | 1.850.380 11 |1.2.2006 | 1.850.380 12 |1.2.2007 | 1.850.380 13 |1.2.2008 | 1.850.380 14 |1.2.2009 | 1.850.380 15 |1.2.2010 | 1.850.380 16 |1.2.2011 | 1.850.380 17 |1.2.2012 | 1.850.380 18 |1.2.2013 | 1.850.380 19 |1.2.2014 | 1.850.380 20 |1.2.2015 | 1.850.380 21 |1.2.2016 | 1.850.380 22 |1.2.2017 | 1.850.380 23 |1.2.2018 | 1.850.380 24 |1.2.2019 | 1.850.380 25 |1.2.2020 | 1.850.380 26 |1.2.2021 | 1.850.380 27 |1.2.2022 | 1.850.380 28 |1.2.2023 | 1.850.380 29 |1.2.2024 | 1.850.360
|Totale euro . . . |53.661.000
 
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