Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 30 ottobre 2001
Istituzione di nuovi diritti di segreteria a favore delle camere di commercio, per la conversione in euro del capitale sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
del commercio delle assicurazioni e dei servizi
del Ministero delle attivita' produttive
di concerto con
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
di finanza delle pubbliche amministrazioni
del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attivita' certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto altresi' conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede l'istituzione presso le camere di commercio dell'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
Visto il regolamento d'attuazione di detto art. 8, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed in particolare l'art. 2;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, di delega al Governo per l'introduzione dell'euro;
Visto l'art. 38, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che dispone per il mantenimento allo Stato del compito di determinare gli importi dei diritti di segreteria camerali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16 concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, secondo cui il capitale sociale delle imprese deve obbligatoriamente essere convertito in euro;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000 e 15 maggio 2001, che hanno apportato modificazioni e integrazioni alla tabella A allegata al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;
Ritenuto che le operazioni di conversione in euro, derivanti alle imprese da un obbligo di legge, comporteranno entrate straordinarie agli Enti camerali, che potranno, d'altronde, effettuare tali operazioni usufruendo di economie di scala, dato l'elevato numero delle operazioni stesse;
Ritenuto che la parte di onere, non coperta dal gettito delle istituende tariffe dei diritti di segreteria, possa essere assorbita mediante recupero di efficienza degli uffici del registro delle imprese, a norma dell'art. 18 della soprarichiamata legge n. 580/1993;
Decreta:
Art. 1.
1. La tabella A, allegata al decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, modificata con decreti dirigenziali 23 marzo 2000 e 15 maggio 2001 riguardanti gli importi dei diritti di segreteria per i servizi del Registro delle imprese, e' integrata delle ulteriori voci:
19 Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale - senza arrotondamento:
Lire Euro
- -
19.1 con modello cartaceo.... 50.000 26
19.2 su supporto informatico/
modalità telematiche.... 30.000 15

20 Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale - con arrotondamento:
Lire Euro
- -
20.1 con modello cartaceo.... 80.000 41
20.2 su supporto informatico/
modalità telematiche.... 45.000 23

2. Le maggiori somme corrisposte dalle imprese, antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, per gli adempimenti di cui al comma 1, sono restituite dalle camere di commercio, su istanza di rimborso presentata dai soggetti interessati, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento.
 
Art. 2.
1. Gli importi in euro dei diritti di segreteria riportati nella tabella A, di cui al comma 1 sono arrotondati all'unita' di euro, per eccesso se uguali o superiori a 0,50 euro e per difetto se inferiori a 0,50 euro. Detto arrotondamento non si applica per le tariffe il cui importo sia inferiore a un euro, fatta eccezione per importi multipli conseguenti ad una pluralita' di operazioni.
2. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche per il pagamento in euro, a decorrere dal 1 gennaio 2002, degli importi del diritto annuale riferiti agli anni 2001 e precedenti, non versati negli esercizi di competenza.
Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua adozione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 30 ottobre 2001
Il direttore generale: Cinti L'ispettore generale capo: De Leo
 
Allegato 1
Note ai diritti di segreteria della Tab. A - seguito

===================================================================== Numero voce| Descrizione =====================================================================
19 | Il diritto si applica: ---------------------------------------------------------------------
| 1) per il deposito delle delibere di conversione
| derivanti dall'adozione della procedura semplificata da
| parte del consiglio di amministrazione, con mera
| applicazione delle regole matematiche previste dalla
| normativa; ---------------------------------------------------------------------
| 2) per il deposito delle delibere adottate con
| procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici
| previsti dal regolamento CE 1103/97 con la metodologia
| recepita dall'ordinamento italiano con l'art. 17, commi
|da 1 a 5 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. ---------------------------------------------------------------------
20 | Il diritto si applica: ---------------------------------------------------------------------
| 1) per il deposito delle delibere adottate nel
|rispetto del criterio fissato dall'art. 17, comma 6, del
| decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; ---------------------------------------------------------------------
| 2) per il deposito delle delibere adottate con
| procedura ordinaria che arrotondano il capitale sociale
| effettuando un aumento gratuito con utilizzo delle
| riserve.
 
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