Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 ottobre 2001
Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'I.N.A.I.L. con decorrenza 1 luglio 2001, per il settore industria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'I.N.A.I.L. ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
Visto il decreto ministeriale 1 agosto 2000, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'I.NA.I.L. dal 1 luglio 2000 per il settore industria;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. n. 246 del 10 maggio 2001;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2000 rispetto all'anno 1999, calcolata dall'I.S.T.A.T., pari al 2,6 per cento;
Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera e' fissata in L. 106.138 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1 luglio 2001, nella misura di L. 22.289.000 e di L. 41.394.000.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 59.607.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 50.500.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in L. 45.947.000 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
anno 1999 e precedenti: 1,0260;
anno 2000 e 1o semestre 2001: 1,0000.
 
Art. 2.
A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1 luglio 2001, e' fissato in L. 734.000.
 
Art. 3.
A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 2001, e' fissato in L. 2.941.000.
 
Art. 4.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2001

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 300
 
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