Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 6 agosto 2001
Attuazione della decisione della Commissione 2001/520/CE del 9 luglio 2001, concernente la non iscrizione della sostanza attiva "Paration" nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
Vista la decisione della Commissione 2001/520/CE del 9 luglio 2001, relativa alla non iscrizione del "Paration" come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento CEE 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992;
Rilevato che il "Paration" e' una delle 90 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento CE n. 933/94;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti "Paration", esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive norme previste in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. La sostanza attiva PARATION non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "Paration", elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate dal 9 gennaio 2002.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti "Paration".
 
Art. 2.
1. E' consentita fino al 9 gennaio 2002 la fase di produzione, inclusi i materiali di confezionamento dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 1, comma 2.
2. E' consentita fino al 9 luglio 2002 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1, per lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio, mentre e' consentita fino al 9 agosto 2002 l'utilizzazione da parte degli operatori agricoli delle scorte medesime.
3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti "Paration" sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi, dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2001
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 321
 
Allegato
PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI LA SOSTANZA ATTIVA "PARATION"
----> vedere allegato a pag. 10 della G.U. <----
 
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