Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 agosto 2001
Adozione di misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale di imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modifiche;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
Vista la decisione della Commissione n. 2001/219/CE del 12 marzo 2001, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale di imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America;
Considerato che alcuni Stati membri, in particolare la Finlandia, la Svezia e la Francia, nel corso di ispezioni di sorveglianza effettuate nell'anno 2000, hanno individuato numerose infestazioni del nematode del pino Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. nel materiale da imballaggio di legno grezzo ottenuto da legname di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone, e degli Stati Uniti d'America;
Considerato che le misure di protezione contro l'introduzione del nematode del pino attualmente presenti nella direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, ovvero scortecciatura, assenza di perforazioni di insetti e tenore di umidita' del legname inferiore al 20%, secondo le informazioni fornite da Finlandia, Svezia e Francia, non sono sufficienti a proteggere adeguatamente il territorio comunitario;
Considerato pertanto che e' giustificata l'adozione di misure fitosanitarie piu' rigorose per tutelare il territorio della Repubblica italiana dall'accresciuto rischio rappresentato dall'importazione di legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone, e degli Stati Uniti d'America a causa della possibile presenza del nematode del pino, organismo nocivo di quarantena, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 luglio 2001;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L. che e' immune dal nematode, originario del Canada, della Cina, del Giappone, e degli Stati Uniti d'America, puo' essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana nel rispetto delle misure di emergenza stabilite nel presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto per "legname sensibile" si intende il materiale da imballaggio, di cui al comma 1, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette, palette a cassa od altre palette di carico, spalliere di palette, a prescindere che siano o meno correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo.
 
Art. 2. Misure di emergenza da adottare per il legname sensibile di conifere
1. A partire dal 1 ottobre 2001, e secondo quanto disposto all'art. 1, il legname sensibile originario del Canada, del Giappone, e degli Stati Uniti d'America, deve rispettare le seguenti misure d'emergenza:
a) essere sottoposto a trattamento termico o essiccato in forno, in modo che la parte piu' interna del legname stesso sia mantenuta per almeno 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 oC in un locale chiuso o in un essiccatoio sperimentato, valutato e riconosciuto ufficialmente a tale scopo; il legname deve inoltre recare un marchio ufficialmente riconosciuto per il legno sottoposto a trattamento tecnico o essiccato in forno, che consentira' di identificare l'organismo che ha effettuato il trattamento ed il luogo; oppure
b) essere sottoposto a trattamento a pressione (impregnazione) con una sostanza chimica approvata conformemente ad un disciplinare tecnico ufficialmente approvato. Il legname deve inoltre recare un marchio che consente di identificare l'organismo che ha effettuato il trattamento e il luogo; oppure
c) essere sottoposto a fumigazione con una sostanza chimica approvata conformemente ad un disciplinare tecnico ufficialmente approvato. Il legname sensibile deve inoltre recare un marchio che consente di identificare l'organismo che ha effettuato la fumigazione e il luogo.
2. Il legname sensibile originario della Cina forma oggetto di una delle misure di cui al comma 1 ed e' accompagnato da un certificato fitosanitario, in conformita' al titolo VIII "Controlli fitosanitari all'importazione" del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, dal quale risultano le misure attuate.
3. Le misure di cui al comma 1, non si applicano al legname sensibile originario di regioni della Cina notoriamente indenni dal Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al, tenendo conto delle indagini effettuate nelle regioni in questione e, comunque, fatte salve le disposizioni previste all'allegato IV, parte A, sez. I, punto 1.3 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996. La zona di origine deve essere pertanto indicata sul certificato fitosanitario.
4. La Commissione europea compila un elenco di "regioni", di cui al comma 3, notoriamente indenni dal Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., e lo trasmette a tutti gli Stati membri.
 
Art. 3.
Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali
1. I servizi doganali, al fine di consentire le ispezioni previste dal presente decreto, segnalano ai servizi fitosanitari regionali qualsiasi introduzione di materiale di imballaggio di cui all'art. 1. I controlli sono effettuati con le modalita' e nei tempi determinati con apposita nota tecnica dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. I servizi fitosanitari regionali effettuano ispezioni al fine di verificare le misure di emergenza di cui all'art. 2 ed inviano al servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione tecnica dettagliata sui risultati dei controlli effettuati circa la presenza dell'organismo nocivo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickel et al. entro il 31 gennaio 2002.
3. Se, sulla base delle verifiche di cui al comma 2, risulta che le misure di emergenza previste dall'art. 2 non sono state rispettate, i servizi fitosanitari regionali, in stretta collaborazione con i servizi doganali competenti, devono assicurare che il legname sensibile sia:
a) respinto all'ingresso del punto di entrata; oppure
b) distrutto mediante incenerimento.
4. I servizi fitosanitari regionali, in caso di adozione delle misure di cui al comma 3, sorvegliano la corretta esecuzione delle stesse e, a procedura ultimata, inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione dettagliata su quanto effettuato.
5. I servizi fitosanitari regionali sono tenuti a verificare e far rispettare le disposizioni contemplate:
a) ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente decreto;
b) all'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), punto 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996;
c) allegato II, parte A, sezione I, lettera a), punto 8, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996;
d) all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.3, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, fino al 30 settembre 2001.
6. I servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare entro il 31 gennaio 2002, una relazione tecnica dettagliata sui risultati della verifica attuata a norma dei precedenti commi 4 e 5.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 agosto 2001
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 201
 
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