Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 novembre 2001 |
Autorizzazione all'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza ad includere un sanitario nell'equipe autorizzata ad espletare le attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2001. |
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IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XIII del Dipartimento della tutela della salute umana della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della prevenzione
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, con il quale l'azienda unita' locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza e' stata autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico; Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda unita' locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza in data 24 settembre 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitario nell'equipe autorizzata all'espletamento delle predette attivita' con il sopracitato decreto ministeriale; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni delle strutture per i trapianti; Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001 del Ministro della sanita', nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Ritenuto in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91; Decreta: Art. 1. L'azienda ospedaliera unita' locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza e' autorizzata ad includere nell'equipe responsabile delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2000, il seguente sanitario: dott. Banzato Oscar, dirigente medico dell'azienda unita' locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza. |
| Art. 2. Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Veneto non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio. |
| Art. 3. Il direttore generale dell'unita' socio sanitaria n. 6 di Vicenza e' indicato dell'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 2001 Il dirigente responsabile: Ballacci |
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