Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2001 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

A seguito del parere favorevole espresso in data 8 agosto 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con l'ente EUR sul testo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. relativo al personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma nonche' della certificazione della Corte dei conti, in data 24 ottobre 2001, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 30 ottobre 2001 alle ore 11,25, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
Aran:
nella persona del presidente avv. Guido Fantoni e

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Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali =====================================================================
CGIL/FP (firmato) | CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato) | CISL (firmato)
UIL/PA (firmato) | UIL (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma nel testo allegato.
 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE NON
DIRIGENTE DELL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo di lavoro, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato e integrato, interviene, successivamente alla trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in societa' per azioni, avvenuta in data 15 marzo 2000, per la disciplina di aspetti riferiti alla sola parte economica, con efficacia limitata al periodo antecedente detta trasformazione, fino all'applicazione del nuovo contratto collettivo applicato dalla S.p.a.
2. L'applicazione del presente contratto riguarda il personale che, nel periodo di vigenza contrattuale, risultava dipendente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato ed a tempo parziale con esclusione del personale dirigente.
3. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato ed integrato, e' richiamato nel testo del presente contratto con la dizione decreto legislativo n. 29/1993". L'Ente autonomo esposizione universale di Roma e' richiamato nel testo con la dizione "l'Ente".
Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 e il 31 maggio 2000, data a partire dalla quale l'Ente ha applicato al proprio personale il contratto collettivo Federculture. Al personale soggetto a processi di mobilita' in relazione alla trasformazione dell'Ente in S.p.a. si applica il presente contratto fino alla data di inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'Ente da parte dell'Aran.
3. Gli istituti con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Ente entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
Art. 3.
Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi
1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2 del C.C.N.L. stipulato in data 5 giugno 1997 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella 1 ed alle scadenze ivi previste.
2. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto sono utili ai fini della tredicesima mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, nonche' della determinazione della misura di contributi di riscatto.
3. Sono confermate l'indennita' integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianita' nell'importo in godimento da parte del personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, nonche' gli eventuali assegni ad personam riassorbibili e non riassorbibili in godimento alla stessa data.
4. I benefici economici risultanti dalla applicazione del presente articolo sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal presente contratto nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del contratto stesso. Agli effetti del trattamento di fine servizio e delle competenze spettanti in caso di licenziamento, nonche' dell'indennita' prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 4.
Fondo di ente
1. E' costituito presso l'Ente un fondo utilizzato per la corresponsione dei trattamenti accessori al personale destinatario del presente contratto. Il fondo e' alimentato dalle seguenti risorse economiche:
a) gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 35, comma 1, del C.C.N.L. del 7 giugno 1996;
b) le eventuali economie di gestione rilevate, con riferimento all'esercizio 1999, secondo la disciplina dell'art. 35, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 7 giugno 1996; dette economie di gestione sono utilizzabili a condizione che dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, eccettuato quello derivante dalla applicazione del C.C.N.L. e comunque per un ammontare contenuto entro un tetto massimo corrispondente alla misura dei risparmi di gestione determinati per l'anno precedente incrementata sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento; sono fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
c) le risorse che specifiche disposizioni legislative destinano all'incentivazione del personale;
d) le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;
e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e seguenti, della legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) gli incrementi economici derivanti da disapplicazione di disposizioni di legge, da regolamenti o da atti amministrativi generali, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993;
g) un importo dello 0,71% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999, a valere sull'anno 2000;
h) un importo pari allo 0,80% del monte salari riferito al personale di cui alla lettera b); detta voce e' utilizzabile a decorrere dal 1 maggio 1999, a condizione che sia verificata la sussistenza delle necessarie corrispondenti disponibilita' nel bilancio dell'Ente;
i) l'importo corrispondente all'ammontare complessivo riferito all'anno 1999 delle indennita' di direzione e di staff di cui all'art. 29, comma 6 del C.C.N.L. 7 giugno 1996 e delle indennita' per il personale appartenente all'area Quadri di cui all'art. 34 del medesimo C.C.N.L.
2. Gli importi previsti dal comma 1, lettere b) e h), possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dell'ufficio di controllo interno delle effettive disponibilita' di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attivita' ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttivita' e di qualita'.
 
Tabella 1

INCREMENTI TABELLARI MENSILI
Valori per 13 mensilita'

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Aree | Livelli retributivi | Dal 1.11.1998 | Dal 1.6.1999 =====================================================================
Quadri | a | 66.000 | 55.000
| b | 66.000 | 55.000
| c | 66.000 | 55.000
Collaboratori | a | 46.000 | 38.000
| b | 46.000 | 38.000
| c | 46.000 | 38.000
Esecutivi | a | 40.000 | 33.000
| b | 40.000 | 33.000
| c | 40.000 | 33.000
| d | 40.000 | 33.000
Operatori | a | 40.000 | 33.000
 
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