Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE |
DECRETO 29 ottobre 2001 |
Organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
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IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191; Visti la legge 3 aprile 1997, n. 94, e il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, con il quale l'on. Umberto Bossi e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2001, che conferisce all'on. Umberto Bossi l'incarico di Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme istituzionali e devoluzione al Ministro senza portafoglio on. Umberto Bossi; Tenuto conto del decreto del Ministro per le riforme istituzionali 24 novembre 2000, riguardante l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerati altresi' i contenuti dei non piu' vigenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 1993, 13 luglio 1994, 19 novembre 1998, n. 456, in materia di strutture per le riforme istituzionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ravvisata l'opportunita' di adeguare alle funzioni delegate al Ministro l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 e nei limiti determinati dall'art. 21 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e successive integrazioni e modificazioni; Sentite le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1. Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le riforme istituzionali, che assume la denominazione "Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione" e che di seguito e' indicato come Dipartimento, e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti. 2. Il decreto del Ministro per le riforme istituzionali del 24 novembre 2000, recante "Organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2000, e' abrogato. |
| Art. 2. Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione 1. Il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di seguito denominato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento. 2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 3. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro, anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati. Puo' altresi' conferire incarichi di studio e di consulenza, nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio. 4. Il Ministro puo' avvalersi di sedi periferiche per lo svolgimento delle competenze del Dipartimento. |
| Art. 3. Funzioni 1. Il Dipartimento assicura al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato, il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente: a) alle riforme istituzionali ed elettorali, con riferimento in particolare agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato e alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, nonche' al sistema delle autonomie; b) allo studio e al confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, anche in considerazione delle proposte in tali materie elaborate da organi parlamentari e governativi, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonche' con le istituzioni e gli organismi internazionali competenti e quelli dell'Unione europea; c) all'approfondimento delle possibili modalita' di conferimento di compiti e di devoluzione di funzioni al sistema delle autonomie, anche con riferimento alle esperienze costituzionali degli altri ordinamenti; d) alla cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali nelle materie di competenza; e) alla cura delle relazioni con il pubblico e delle attivita' di comunicazione istituzionale. 2. Il Dipartimento provvede, in particolare, all'organizzazione delle strutture al servizio di commissioni e di gruppi di lavoro collegiali operanti nell'ambito delle attivita' del Dipartimento stesso. 3. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione degli affari generali, amministrativi, contabili e relativi al personale, nonche' allo svolgimento dei compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro. |
| Art. 4. Capo del Dipartimento 1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attivita' delle strutture di livello dirigenziale e ne assicura il corretto ed efficiente raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 2. Il capo del Dipartimento, che puo' avvalersi di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale. 3. In caso di impedimento del capo del Dipartimento, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente di prima fascia responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale del Dipartimento o, in mancanza, dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica. In caso di assenza, il capo del Dipartimento puo' attribuire l'esercizio delle funzioni vicarie al suddetto dirigente di prima fascia o, in mancanza, al dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica. |
| Art. 5. Organizzazione del Dipartimento 1. Il Dipartimento si articola in un ufficio di livello dirigenziale generale, denominato "Ufficio per gli affari amministrativi, gli studi e le relazioni esterne" e di seguito indicato come Ufficio ASRE, e in tre servizi. L'incarico di direzione dell'Ufficio ASRE e' conferito ad un dirigente ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente dipendente dal capo del Dipartimento. L'Ufficio ASRE sovrintende agli affari generali ed amministrativi e coordina le attivita' di studio delle riforme istituzionali ed elettorali, nonche' le relazioni con l'esterno. L'ufficio si articola nei seguenti tre servizi di livello dirigenziale, il cui incarico di direzione e' conferito a dirigenti secondo il medesimo art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: a) "Servizio per gli affari generali e amministrativi": provvede all'amministrazione degli affari generali e contabili; alla gestione del personale; allo svolgimento dei compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro; b) "Servizio per lo studio e il monitoraggio delle riforme istituzionali ed elettorali": provvede all'analisi comparata delle problematiche istituzionali ed elettorali, con particolare riguardo alla devoluzione di poteri alle istituzioni delle autonomie; alla valutazione e monitoraggio dei progetti e dei processi di riforma istituzionale ed elettorale; all'esame delle iniziative normative e del loro impatto sull'ordinamento, in collegamento con l'attivita' svolta dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro; c) "Servizio per i rapporti istituzionali e le relazioni esterne": cura i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonche' con le istituzioni e gli organismi internazionali e con quelli dell'Unione europea, seguendo in particolare l'esame parlamentare e l'iter in sede comunitaria delle iniziative di interesse; cura i rapporti con gli organismi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali; cura le relazioni con il pubblico e le attivita' di comunicazione istituzionale. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 2001 Il Ministro: Bossi |
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