Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 novembre 2001
Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list").

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vengano individuati gli Stati o i territori aventi un regime fiscale privilegiato;
Considerato che, secondo quanto stabilito dal citato comma 4 dell'art. 127-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equi-valenti;
Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, e' presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Considerato che la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, durante la quale e' stata approvata la legge 21 novembre 2000, n. 342, ha formalmente impegnato il Governo "in sede di prima applicazione della nuova disciplina a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia";
Considerato, infine, che la lista degli Stati e dei territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini del citato art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi e' comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi alla legislazione fiscale degli Stati esteri;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
 
Art. 2.
1. Sono altresi' inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:
1) Bahrein, con esclusione delle societa' che svolgono attivita' di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle societa' operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) Kuwait, con esclusione delle societa' con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali societa' non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001;
4) Monaco, con esclusione delle societa' che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
 
Art. 3.
1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attivita' per ciascuno di essi indicate:
1) Angola, con riferimento alle societa' petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle societa' che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attivita' al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonche' con riferimento alle societa' che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
3) Corea del Sud, con riferimento alle societa' che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
4) Costarica, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonche' con riferimento alle societa' esercenti attivita' ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attivita' all'estero;
6) Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle societa' di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle societa' localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia, con riferimento alle societa' insediate nelle Export Processing Zones;
9) Lussemburgo, con riferimento alle societa' holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
10) Malta, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle societa' di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle societa' di cui al Malta Freeport Act;
11) Mauritius, con riferimento alle societa' "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
12) Portorico, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie ed alle societa' previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13) Panama, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle societa' situate nella Colon Free Zone e alle societa' operanti nelle Export Processing Zones;
14) Svizzera, con riferimento alle societa' non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le societa' holding, ausiliarie e "di domicilio";
15) Uruguay, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attivita' off-shore.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresi', ai soggetti ed alle attivita' insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtu' di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2001
Il Ministro: Tremonti
 
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