Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2001 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 17 ottobre 2001
Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso la Svizzera, in conformita' a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000. n. 2000/518/CF. (Deliberazione n. 37)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Stefano Rodota', presidente, del Prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del Prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 25, paragrafi nn. 1 e 2, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;
Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea puo' constatare che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona;
Vista la decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/518/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 215 del 25 agosto 2000 e L 115 del 25 aprile 2001) con la quale si e' constatato che la Svizzera garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;
Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del paragrafo 6 del citato art. 25 della direttiva;
Visto l'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 secondo cui il trasferimento dei dati personali all'estero puo' avvenire: a) qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato o, se si tratta di dati sensibili o di taluni dati di carattere giudiziario, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano; b) oppure, qualora ricorra uno dei casi previsti nel comma 4 del medesimo articolo; c) in ogni caso, qualora sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto (comma 4, lett. g));
Ritenuta la necessita' di adottare una misura necessaria per l'applicazione della Decisione della Commissione in conformita' al citato art. 28, nelle more del completamento del recepimento della citata direttiva n. 95/46/CE;
Ritenuto che le disposizioni di rango costituzionale e le altre norme vigenti in Svizzera in materia di protezione dei dati personali, valutate dalla Commissione e anche dal Gruppo delle autorita' garanti europee di cui all'art. 29 della citata direttiva, prevedono diverse garanzie per i diritti dell'interessato che in conformita' al diritto comunitario vanno ritenute adeguate ai sensi del citato art. 28, comma 4, lett. g);
Rilevato che la Decisione della Commissione puo' essere adattata alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione o di innovazioni intervenute nell'ordinamento svizzero (art. 4);
Visti gli articoli 2 e 3 della Decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorita' di garanzia degli Stati membri sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori ai trasferimenti medesimi, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva n. 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;
Ritenuta la necessita' di assicurare ulteriore pubblicita' alla predetta Decisione disponendo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;
Vista la documentazione d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il prof. Gaetano Rasi;
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
1) autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso la Svizzera, in conformita' a quanto previsto alla Decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/518/CE;
2) si riserva, in conformita' alla normativa comunitaria, alla legge n. 675/1996 e agli artt. 2 e 3 della Decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;
3) dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 17 ottobre 2001
IL PRESIDENTE: Rodota'
IL RELATORE: Rasi
IL SEGRETARIO GENERALE: Buttarelli
 
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
----> Vedere decisione da pag. 67 a pag. 69 <----
 
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