Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 settembre 2001, n. 414
Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285, concernente il conferimento degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione militare marittima;
Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 866, concernente le modalita' di assegnazione dell'alloggio al personale militare delle Capitanerie di Porto;
Viste le istruzioni per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili demaniali e di quelli privati presi in fitto, in uso alle Capitanerie di Porto ed uffici dipendenti, approvate dal Ministro della marina mercantile con provvedimento in data 7 marzo 1953;
Vista la circolare a firma del Ministro delle finanze n. 401/14690 in data 11 giugno 1981, con la quale e' stata riconosciuta a far data dal 1 settembre 1980 la specifica competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione a disporre in materia di alloggi di servizio a favore del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto ai sensi del succitato regio decreto 29 aprile 1926, n. 866;
Visto il regolamento per gli alloggi erariali delle Capitanerie di Porto, approvato con decreto del Ministro della marina mercantile 26 luglio 1985;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 7 dicembre 1994 nella parte relativa alla riserva della competenza statale nella materia degli alloggi di servizio;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 1956 UL del 30 maggio 2001;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1
Attribuzioni del Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto

1. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto disciplina l'utilizzo degli immobili, demaniali e non, in uso agli uffici marittimi ed alle strutture del Corpo.
2. Esso stabilisce la destinazione d'uso cui deve servire ciascun immobile. Tale destinazione d'uso puo' essere modificata soltanto su determinazione dello stesso Comando Generale, a seguito di motivata proposta della Direzione Marittima competente.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285 recante
"Conferimento degli alloggi erariali in consegna
all'amministrazione militare marittima" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1921, n. 81.
- Il regio decreto 29 aprile 1926, n. 866 recante "Ordine
di precedenza per conferimento degli alloggi erariali al
personale delle Capitanerie di porto" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1926, n. 127.
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante "Interventi
correttivi di finanza pubblica" e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1993, n. 303.
- La legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1994, n. 304.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
recante "Riordino dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214 cosi' recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.".



 
Articolo 2
Autorita' responsabile

1. La Direzione Marittima amministra le unita' immobiliari demaniali e non, in uso agli uffici marittimi e alle strutture del Corpo ricadenti nella zona di competenza.
2. La Capitaneria di Porto e il Nucleo Aereo, per i Reparti di Volo, previa acquisizione del nulla osta del Direttore Marittimo e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto:

a) adottano i provvedimenti necessari per l'amministrazione di dette
unita' immobiliari, con esclusione di quelli che il regolamento
riserva ad altre autorita', ivi compresi i particolari regolamenti
per la gestione e conduzione degli alloggi di servizio; b) nominano, ove previsto, un Ufficiale dipendente quale
amministratore; c) sovrintendono all'operato di eventuali altri organi della
conduzione delle unita' immobiliari, disponendo e curando
l'osservanza delle disposizioni di legge in materia e di quelle
emanate dalle superiori autorita'; d) promuovono le determinazioni millesimali delle quote.
 
Articolo 3
Inosservanza grave o continuata

1. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari di propria competenza, l'inosservanza grave o continuata del presente regolamento e' segnalata dalla Capitaneria di Porto e dai Reparti di Volo alla Direzione Marittima competente e, per conoscenza, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per le azioni ed i provvedimenti ritenuti opportuni.
 
Articolo 4
Inventari

1. La Direzione Marittima, ai sensi dell'art. 1, primo capoverso, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del Patrimonio dello Stato, tiene nei previsti modelli gli inventari e le planimetrie degli immobili in uso degli uffici marittimi dipendenti e delle strutture del Corpo ricadenti nella zona di competenza, dai quali possa desumersi in ogni tempo lo stato di consistenza e le successive variazioni.
2. La Direzione Marittima di Roma tiene gli inventari e le planimetrie degli alloggi destinati ad uso del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.



Nota all'art. 4:

- L'art. 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n.
275 cosi' recita:
il=3; "Art. 1. - I beni immobili dello Stato, tanto
pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprieta',
sono amministrati a cura del ministero delle finanze, salve
le eccezioni stabilite da leggi speciali.
I beni immobili assegnati ad un servizio governativo
s'intendono concessi in uso gratuito al ministero da cui il
servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che
cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze.
Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni
mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso
dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i
mobili di ufficio.".



 
Articolo 5
Elementi da includere negli inventari

1. Negli inventari e nelle piante debbono essere dettagliati i vari vani che costituiscono l'unita' immobiliare ed i suoi accessori.
2. Negli inventari devono, inoltre, indicarsi la destinazione dei singoli locali, la natura del pavimento, delle pareti e del soffitto, il numero e la specie delle chiusure, il numero e la qualita' dei beni mobili fissi di pertinenza degli alloggi per il personale del Corpo.
 
Articolo 6
Compilazione inventari

1. Gli inventari e le planimetrie delle singole unita' immobiliari sono compilati in originale e in numero sufficiente, da servire uno per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, uno per la Direzione Marittima, uno per la Capitaneria ed uno per il Comando che la utilizza.
2. Gli originali degli inventari e le planimetrie, debitamente riscontrati, debbono essere firmati dall'Ufficiale responsabile del servizio di economato della Direzione Marittima o della Capitaneria di Porto o del Reparto di Volo che ha in uso l'immobile e vistati dal rispettivo Titolare; quelli per gli uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia sono invece firmati dal Titolare e vistati dal rispettivo Capo di compartimento marittimo.
3. Gli inventari dei locali destinati ad alloggio o ad altri usi, sono compilati a parte se si trovano in immobili diversi da quelli adibiti ad uffici.
4. Gli alloggi che si trovano invece nell'immobile ove hanno sede gli uffici debbono considerarsi come facenti parte dello stesso immobile e, percio', debbono essere compresi in quell'inventano.
5. Nei casi di cambio dell'Ufficiale incaricato del servizio di economato della Direzione Marittima o della Capitaneria di Porto o del Reparto di Volo e nei casi di cambio di Titolari di uffici marittimi minori, si fara' luogo al passaggio di consegna degli inventari degli immobili e delle planimetrie. Tale consegna si fara' constare mediante dichiarazione sottoscritta dal cedente e dall'accettante sulla parte all'uopo riservata nel previsto modulario (Mod. 193).
 
Articolo 7
Conservazione degli inventari degli immobili

1. Ogni Capitaneria di Porto e Reparto di Volo tiene un esemplare degli inventari e delle planimetrie degli immobili della propria giurisdizione curando l'aggiornamento anche degli esemplari di cui all'articolo 6.
2. L'Ufficiale responsabile dei servizi di economato provvede a segnalare al Comandante le eventuali varianti e le deficienze riscontrate negli immobili.
3. Per gli uffici circondariali marittimi, gli uffici locali marittimi e le delegazioni di spiaggia la funzione di economo e' disimpegnata dal Capo dell'ufficio.
 
Articolo 8
Compilazione verbali di consegna/riconsegna

1. I verbali di consegna Mod. 194 debbono essere compilati in originale in numero necessario: uno per la Capitaneria di Porto, uno per la Direzione Marittima ed uno per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, al quale deve essere inviato entro 10 giorni dall'avvenuta consegna. Copia di detto verbale e' allegata a quello di passaggio di consegne dei Capi degli uffici marittimi.
2. Nel verbale di consegna il consegnatario deve far risultare lo stato in cui lo stesso si trova e, in quello di riconsegna, l'Ufficiale economo deve indicare i danni causati da incuria od abuso.
3. Nella colonna annotazioni, poi, sara' indicata la causa presunta o effettiva di ciascun danno o mancanza, in modo da poterne stabilire la responsabilita'.
 
Articolo 9
Valutazione delle spese occorrenti per riparazione danni

1. La Capitaneria di Porto, qualora l'assegnatario non provveda direttamente alla riparazione dei danni rilevati e nel caso di contestazione, acquisisce, nelle forme di rito, preventivi di spesa e provvede, acquisito il nulla osta della Direzione Marittima, al ripristino d'ufficio ed in danno del responsabile.
2. La Direzione Marittima procede al recupero delle spese sostenute attraverso l'Ente amministratore.
3. Sulle contestazioni relative a qualita', entita' e tipo degli interventi, nonche' alle spese necessarie per il ripristino, decide il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
 
Articolo 10
Immobili di proprieta' privata

1. La consegna e la restituzione degli immobili di proprieta' privata e' fatta sempre in contraddittorio fra i proprietari o loro delegati autorizzati e il Capo del compartimento marittimo o un Ufficiale da lui delegato, con l'intervento dell'Ufficiale capo dei servizi di economato che firmeranno i relativi verbali.
2. Il Capo del compartimento marittimo deve informare l'assegnatario dell'alloggio, ubicato all'interno di un immobile privato destinato ad ufficio marittimo, delle particolari condizioni risultanti dal contratto di locazione, affinche' gli assegnatari stessi vi si possano uniformare.
 
Articolo 11
Categorie degli alloggi di servizio

1. Gli alloggi di servizio assegnati al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto si suddividono nelle seguenti categorie:

a) alloggi destinati ad esigenze di servizio connesse ad incarichi di
rappresentanza e di comando (ASIR): Comandante Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto, Capi di compartimento marittimo, Capi
di ufficio circondariale marittimo. Perdetti alloggi e' applicabile il regime derogatorio previsto
nell'articolo 14, comma 4, ed alle condizioni fissate nel comma 5
dello stesso articolo. In tal caso gli stessi alloggi sono
comparati - in via temporanea - alla categoria ASI e possono
essere assegnati rispettivamente al personale di cui all'articolo
14, comma I: b) alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI): per il personale
a cui sono affidati incarichi continuativi che richiedono
l'obbligo di abitare presso la localita' di servizio per il
soddisfacimento delle esigenze di funzionalita' ovvero di
sicurezza del servizio stesso: c) alloggi collettivi di servizio nell'ambito di caserme asserviti ad
immobili in uso agli uffici marittimi periferici per ufficiali,
sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente
destinati nella sede (ASC): per il personale militare, celibe o
coniugato senza famiglia a seguito. In tali alloggi ogni
interessato puo' disporre di una sola camera con o senza bagno.
 
Articolo 12
Durata delle assegnazioni

1. La durata delle assegnazioni degli alloggi e' stabilita come segue:

a) alloggi di categoria ASIR e ASI: la durata e' direttamente
connessa e quindi pari al tempo di permanenza nell'incarico e la
relativa utilizzazione e' consentita con l'assunzione
dell'incarico: b) alloggi di categoria ASC: la durata e' direttamente connessa e
quindi pari al tempo di permanenza nell'incarico che da' titolo
all'assegnazione dell'alloggio di servizio.
 
Articolo 13
Attribuzioni del Comandante Generale,
dei Direttori Marittimi e dei Capi di Compartimento
Marittimo in materia di assegnazione

1. L'assegnazione di alloggi ASIR e' disposta:

a) dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con
lo stesso provvedimento che dispone il trasferimento ovvero
l'assunzione del comando o l'assegnazione dell'incarico. A tal
fine il Comando Generale, sentito il Direttore Marittimo
competente per territorio, con proprio provvedimento individua
espressamente gli alloggi da assegnare; b) dal Direttore Marittimo per gli alloggi ASI, ivi compresi quelli
per i titolari degli incarichi indicati nel successivo articolo
14, comma 1, lettera a), per i quali provvede il Direttore
Marittimo di Roma su indicazione del Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto, con proprio Ordine del Giorno, su
proposta del Capo del Compartimento Marittimo competente e, per i
Reparti di Volo, del Comandante del Reparto interessato, previa
approvazione del Comandante Generale, a seguito di istanza
dell'avente diritto, formulato in conformita' all'allegato "A".

Dell'assegnazione e' data comunicazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
2. L'assegnazione dell'alloggio e' formalizzata con apposito atto della Direzione Marittima come da allegato "B" e, in quanto formulato nell'interesse dell'Amministrazione, e' redatto in carta semplice e soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso.
3. Gli alloggi della categoria ASC sono assegnati con Ordine del Giorno del Capo del Compartimento Marittimo competente e, per i Reparti di Volo, del Comandante del Reparto della Base, a seguito di istanza dell'avente diritto formulata in conformita' all'allegato "C".
4. Le Autorita' che formalizzano le assegnazioni degli alloggi per periodi uguali o superiori a trenta giorni sono tenute ad effettuare le comunicazioni di legge, di cui al decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 91.



Nota all'art. 13:

- Il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 (Norme penali e
processuali per la prevenzione e la repressione di gravi
reati) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1978,
n. 80 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
18 maggio 1978, n. 91, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1978, n. 137.



 
Articolo 14
Incarichi cui e' connessa l'assegnazione
di alloggi della categoria A.S.I.

1. I seguenti incarichi danno luogo all'assegnazione degli ASI, nei limiti delle disponibilita' degli alloggi medesimi nella sede secondo l'ordine di priorita' in cui sono elencati:

a) Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto: - Capo della Centrale Operativa; - Aiutante di Bandiera del Comandante Generale; - Coordinatore; - Capi Reparto; - Assistente del Comandante Generale; - Sottufficiale responsabile dell'autoreparto; - rimanenti ufficiali e personale militare in servizio permanente
che. sulla base di motivata certificazione del Capo Reparto dal
quale essi dipendono, ricoprano l'incarico cui e' connesso
l'obbligo di costante e immediata reperibilita' per il
soddisfacimento delle primarie esigenze di funzionalita' ovvero di
sicurezza nell'ambito dei servizi cui sono impiegati;

b) Uffici marittimi periferici:

- Titolare di ufficio locale marittimo; - Titolare di delegazione di spiaggia; - Titolare di Comando equipollente; - Comandante in seconda o Ufficiale in seconda di ufficio marittimo
periferico; - Capo Sezione Operativa di Capitaneria di Porto e, nelle sedi di
Direzione Marittima, del Comando di Zona Navale; - Comandante di Unita' Navali del Corpo; - Direttore di Macchina di Unita' Navali del Corpo; - Capo Sezione Sicurezza Navigazione ovvero Tecnica; - Aiutante Maggiore; - 1^ Nostromo; - Responsabile sezione staccata di Capitaneria di Porto; - Consegnatario per debito di vigilanza (Capo carico); - rimanenti ufficiali e personale militare in servizio permanente
che, sulla base di motivata certificazione del Capo del
Compartimento, ricoprano l'incarico cui e' connesso l'obbligo di
costante e immediata reperibilita' per il soddisfacimento delle
primarie esigenze di funzionalita' ovvero di sicurezza nell'ambito
dei servizi cui sono impiegati;

c) Reparti di Volo (Nuclei Aerei/Sezioni Volo Elicotteri)

- Capo Servizio Operazioni; - Piloti; - Operatori di Volo; - Capo Servizio Tecnico; - Comandante in 2^; - Capo servizio sicurezza volo; - Capo hangar; - Capo magazzino; - Addetti ai servizi di volo.

2. Fermo restando la priorita' nell'assegnazione degli alloggi disponibili stabilita dall'ordine di elencazione degli incarichi suddetti, a parita' di incarico e qualora fosse disponibile un solo alloggio, la preferenza e' stabilita in ragione inversa al reddito del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o modello sostitutivo di ciascuno dei componenti il nucleo familiare.
3. Nel caso fossero disponibili piu' alloggi, l'assegnazione e' effettuata in base alla composizione del nucleo familiare convivente con il richiedente, in relazione alle dimensioni degli alloggi disponibili.
4. I destinatari di A.S.I. che ritengano di poter soddisfare pienamente le esigenze operative di servizio senza abitare l'alloggio possono avanzare apposita motivata istanza, per via gerarchica, al Direttore Marittimo competente (Comandante Generale, per gli alloggi di pertinenza del Comando Generale). I superiori gerarchici nell'inoltrare l'istanza, devono corredarla del proprio parere, che potra' essere favorevole, esclusivamente, nel caso in cui il richiedente abbia la disponibilita' di un alloggio nello stesso Comune o Comune limitrofo e che, per ubicazione e disponibilita' di idonei mezzi di trasporto, assicuri un pronto intervento nella sede del Comando. Sulle istanze di deroga, il Direttore Marittimo acquisisce il nulla osta del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Analoghi criteri sovrintendono alla decisione del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per gli alloggi destinati per gli incarichi di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo. Il destinatario di un alloggio A.S.I. che abbia ottenuto deroga dall'obbligo di abitarvi non puo' rinunciare alla stessa qualora l'alloggio sia stato assegnato ad altri aventi diritto.
5. Gli A.S.I., non assegnati per effetto della deroga di cui al comma precedente, possono, previa autorizzazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, essere assegnati, in uso temporaneo, ad altro militare che non abbia diritto ad alloggio A.S.I. sulla base dell'ordine di priorita' di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, purche' questi sottoscriva espresso impegno formale a rendere disponibile l'alloggio medesimo, a proprie spese e senza poter invocare alcuna proroga, in tempo utile e comunque entro i trenta giorni precedenti l'arrivo del nuovo titolare della carica cui l'alloggio sia specificamente connesso. Tale temporanea assegnazione non comporta, per l'interessato, la perdita del suo eventuale diritto di priorita' nell'assegnazione di altri A.S.I. che dovessero, nel frattempo, rendersi disponibili.
6. In caso di trasferimento a nuova destinazione, la domanda di alloggio puo' essere inoltrata dal momento della designazione al nuovo incarico. A tal fine, i Titolari dei Comandi della nuova destinazione, per il personale il cui movimento non contenga esplicita designazione d'incarico, devono comunicare al piu' presto all'interessato, e comunque entro trenta giorni dalla ricezione del dispaccio contenente il movimento, l'incarico da assolvere e consegnare allo stesso. se ha diritto all'alloggio, relativo stralcio planimetrico, dandone conoscenza al Comando Generale ed alla Direzione Marittima.
7. L'assegnatario di A.S.I. puo' chiedere il cambio dell'alloggio occupato con un altro piu' grande, che si rendesse eventualmente disponibile, soltanto nel caso in cui il proprio nucleo familiare dia titolo a precedenza rispetto al candidato in attesa di nuovo alloggio. In tal caso, chi chiede il cambio dell'alloggio non potra' chiedere alcun contributo spese per il trasloco e non dovra' causare ritardo al nuovo assegnatario (che andra' ad occupare l'alloggio da lui lasciato libero).
 
Articolo 15
Assegnazione alloggi di categoria ASC

1. Gli alloggi di servizio collettivi (ASC) sono assegnati al personale militare in servizio permanente, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, con il seguente ordine di priorita':

a) personale che abbia diritto all'alloggio ASI; h) personale che presta servizio nel comprensorio ove e' ubicato l'alloggio; e) personale che presta servizio nella sede; d) personale che presta servizio nel Comune limitrofo.

2. Nell'ambito delle suddette categorie, la priorita' sara' determinata con i criteri previsti per gli ASI in quanto applicabili.
3. Per gli ASC di pertinenza del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto amministrati dalla Capitaneria di Porto di Roma l'assegnazione, da parte del Capo del Compartimento Marittimo di Roma, e' subordinata al nulla osta del medesimo Comando Generale.
4. Gli ASC sono provvisti delle dotazioni standard di mobili, arredi e materiali di casermaggio e: anche di effetti letterecci.
5. Le norme di dettaglio per la conduzione degli ASC sono emanate a cura delle Capitanerie di Porto responsabili della relativa gestione.
 
Articolo 16
Cessazione dell'assegnazione

1. L'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la perdita del titolo in forza del quale questa ha avuto luogo.
2. L'assegnatario deve lasciare libero l'alloggio da persone e cose entro venti giorni dalla data della perdita del titolo, fatti salvi i casi di cui al successivo comma 5. In caso contrario sono addebitati anche gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.
3. L'autorita' competente a disporre l'assegnazione notifica all'utente avviso di rilascio, redatto secondo il modello riportato in allegato "D", di massima trenta giorni prima della scadenza.
4. Costituiscono motivo di perdita del titolo all'alloggio:

a) per tutti i tipi di alloggio la cessazione dall'incarico per il
quale l'alloggio e' stato assegnato, il collocamento a riposo, la
cessazione dal servizio attivo o passaggio all'impiego civile, il
decesso dell'assegnatario; b) per gli alloggi di categoria ASC, la scadenza del termine di
durata dell'assegnazione, ove non sia intervenuto provvedimento di
proroga.

5. Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sentito il Direttore marittimo competente per territorio, su istanza degli interessati corredata dal parere del Capo del compartimento marittimo, puo' concedere proroga agli utenti che hanno perso il titolo perche' fruiscano di un alloggio di servizio per una durata massima di giorni novanta decorrenti dalla data in cui si e' verificata la perdita del titolo, a condizione che:

a) non vi siano esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio e
sempreche' non sia stato gia' assegnato o richiesto da alcuno
degli aventi diritto: b) gli utenti si impegnino esplicitamente e per iscritto a lasciare
libero l'alloggio con brevissimo preavviso (quindici giorni) non
appena questo dovesse rendersi nuovamente necessario per motivi di
servizio, nonche' a corrispondere il nuovo canone che sara'
determinato dalla Direzione marittima sulla base del canone di
mercato indicato dall'Amministrazione finanziaria. Le Direzioni
marittime comunicano il canone applicato per le previste
trattenute stipendiali, agli Enti amministratori, che provvedono
al versamento alle competenti Sezioni di Tesoreria Provinciale
dello Stato sull'apposito capitolo di entrata, per il successivo
reintegro dei fondi al competente capitolo di spesa delle
Capitanerie di Porto.

6. Alla vedova dell'assegnatario dell'alloggio o ad altro familiare gia' convivente, finche' permanga inalterato lo stato civile, puo' essere concessa proroga non rinnovabile all'occupazione dell'alloggio, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso dell'assegnatario.



Nota all'art. 16:

- L'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 recante "Recepimento del
provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo
al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999", pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180 cosi' recita:
"2. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il personale trasferito
d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia
titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia
presentato domanda per ottenerlo, puo' richiedere, dietro
presentazione di formale contratto di locazione o di
fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio
per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, fino
all'assegnazione dell'alloggio di servito e, comunque, per
un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il
trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987,
n. 100, e' ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
stessa legge.".



 
Articolo 17
Decadenza dall'assegnazione degli ASI e degli ASC.

1. Gli assegnatari degli ASI e degli ASC decadono dal rispettivo beneficio nei seguenti casi:

a) impiego dell'abitazione per fini non conformi alla sua specifica
funzione; b) cessione dell'alloggio in uso a terzi; c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la
manutenzione riportate nel disciplinare contenuto nell'atto di
formalizzazione di cui all'allegato "B"; d) mancato pagamento di canoni, rette ed oneri diversi oltre sessanta
giorni dalla scadenza dei termini; e) sopravvenuto accertamento che l'interessato non abbia titolo per
ottenerla; f) mancata utilizzazione con il proprio nucleo familiare convivente,
entro sei mesi dalla data di assegnazione dello stesso (quale
risulta dall'ordine di servizio).

2. La decadenza e' pronunciata dall'autorita' che ha disposto l'assegnazione; essa viene redatta secondo il modello riportato in allegato "E" ed e' notificata entro dieci giorni agli interessati, che sono tenuti a liberare l'alloggio entro i trenta giorni successivi.
 
Articolo 18
Recupero coattivo degli alloggi

1. Nel caso in cui gli alloggi non siano rilasciati nei termini indicati nei precedenti articoli 16 e 17, il Direttore marittimo emette formale ordinanza di rilascio coattivo, redatta secondo il modello riportato in allegato "F", da notificare agli interessati nelle forme di legge. La data, in cui ha luogo lo sgombero forzoso, e' indicata nel provvedimento suddetto ed e' determinata tenendo conto delle esigenze dell'Amministrazione e delle eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall'utente. Tale data non deve, comunque, essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'ordinanza.
2. Per gli alloggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), provvede il Direttore marittimo di Roma.
3. Il recupero coattivo e' eseguito da un Ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, assistito da altro personale militare e da un medico militare, appositamente designati dal Direttore marittimo su richiesta, conforme all'allegato "G", del Comando della Capitaneria di Porto o Nucleo Aereo responsabile della gestione, ed ha luogo anche in caso di pendenza di ricorsi, salvo che non siano intervenute decisioni di sospensiva dell'esecuzione del provvedimento ingiuntivo di rilascio. Di quanto rinvenuto nell'alloggio deve compilarsi l'inventario particolareggiato da consegnare in copia all'interessato.
4. Nei casi in cui l'alloggio da recuperare sia chiuso ovvero l'utente non consenta l'ingresso, si procede a termine di legge all'accesso forzoso con l'assistenza della forza pubblica, il cui intervento deve essere preventivamente richiesto, secondo l'allegato "H", dal Comando della Capitaneria di Porto o Nucleo Aereo responsabile della gestione, compilando l'inventario particolareggiato di quanto in esso alloggio rinvenuto, la cui copia dovra' essere notificata all'interessato nelle forme di legge, anche successivamente.
5. Le operazioni di imballaggio, facchinaggio, trasporto e deposito sono affidate ad idonea ditta privata e le relative spese, comprese quelle di assicurazione, sono anticipate dall'Amministrazione e recuperate a norma di legge.
 
Articolo 19
Onerosita' delle assegnazioni

1. Gli alloggi ASIR, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 3, ultimo capoverso della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono assegnati a titolo gratuito al personale indicato all'articolo 11, comma 1, lettera a), del presente regolamento.
2. Gli alloggi ASI sono assegnati a titolo oneroso. Il canone mensile dovuto e' stabilito secondo le modalita' recate dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
3. Gli alloggi ASI assegnati temporaneamente a personale militare che non ricopre nella sede gli incarichi di cui all'articolo 14 sono sottoposti al pagamento di un canone da determinarsi a cura degli Organi finanziari, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
4. Gli utenti di ASC sono tenuti al pagamento di una quota forfettaria giornaliere di importo pari a quella stabilita dall'Amministrazione della difesa per l'analoga categoria di alloggi, quale corrispettivo dei seguenti consumi: acqua, illuminazione, riscaldamento, uso dei mobili e degli altri oggetti di arredamento.
5. E' escluso dal pagamento della retta giornaliera il personale imbarcato sulle unita' navali del Corpo sprovviste di sistemazioni logistiche.



Note all'art. 19:

- L'art. 9, comma 3, della legge n. 537/1993 cosi' recita:
"3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il canone degli alloggi
concessi in uso personale a propri dipendenti
dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli
enti locali, nonche' quello corrisposto dagli utenti
privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli
appartenenti al demanio militare, nonche' ad immobili del
patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali,
e' aggiornato, eventualmente su base nazionale,
annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa
con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti,
sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato
per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e,
comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A
decorrere dal 1 gennaio 1995 gli stessi canoni sono
aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione
accertata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)
dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Per
gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura
superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano
valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri
per l'applicazione dei commi precedenti e del presente
comma si provvede entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con decreti dei
Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle
finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e
le parti di immobili destinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri a esigenze di servizio, connesse
ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonche' gli
alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.".
- L'art. 43 della legge n. 724/1994 cosi' recita:
"Art. 43 (Alloggi militari e delle Forze di polizia). - 1.
Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli
alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa,
fermo restando la gratuita' degli alloggi di cui al n. 1)
dell'art. 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e
l'esclusione di quelli di cui al a 2) del medesimo
articolo, il cui importo sara' determinato dal Ministro
della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si applica un canone determinato su base nazionale
ai sensi dell'art. 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497,
ovvero, se piu' favorevole all'utente, un canone pari a
quello derivante dall'applicazione della normativa vigente
in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore
della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla
concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante
l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime
di proroga, un canone pari a quello risultante dalla
normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per
un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare
fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito
lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60
milioni di lire. L'Amministrazione della difesa ha facolta'
di concedere proroghe temporanee secondo le modalita' che
saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli
utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal
decreto ministeriale attuativo dell'art. 9, comma 7, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone pari a
quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza
maggiorazioni.
2. Nell'art. 13, legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'art.
7, comma 3, legge 1 dicembre 1986, n. 831, le parole:
"sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia
di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla
base delle disposizioni vigenti in materia di definizione
dell'equo canone".
3. La determinazione dei canoni di concessione degli
alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli
alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'art.
7, comma 1, lettera b), della legge 1 dicembre 1986, a 831.
Gli alloggi di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), della
legge 1 dicembre 1986, a 831, rientrano nella previsione
dell'art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e
relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della legge 18
agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'art.
8 della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e successive
modificazioni, e dall'art. 9 del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono
rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di
immobili non riassegnabili in quanto in attesa di
manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione
straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un
fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il
reperimento da parte del Ministero della difesa, e delle
altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del
1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri
alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i Ministri della difesa e delle
finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari,
emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione ed
utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni
del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER)
interessate.".
- L'art. 32 della legge n. 724/1994 cosi' recita:
"Art. 32 (Beni patrimoniali e demaniali). - 1. A decorrere
dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali
dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga
alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati
rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente
pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al
comma 2.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni
patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso
abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga
alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati
rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente
pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non
superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il
canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di
imposta 1993, uguale o superiore ad ottanta milioni di
lire. Ai tini del calcolo dell'aumento di cui al presente
comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del
canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione,
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge, dei decreti ministeriali previsti dal comma 3
dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I
soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere
il canone determinato sulla base dei predetti decreti
ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello
derivante dall'applicazione del presente comma.
3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli
alloggi di servizio, quelli in godimento delle vedove o
alle persone gia' a carico, e finche' mantengano i
requisiti per essere considerati tali, di pubblici
dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non
superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e
fondazioni con finalita' culturali, sociali, sportive,
assistenziali e religiose senza fini di lucro, nonche' ad
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali, individuate con apposito decreto del
Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nonche' i beni
patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti
autonomi case popolari, gia' assoggettati al regime
dell'equo canone.
4. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2
hanno effetto dal 1 gennaio 1995, indipendentemente dalla
data di scadenza dei rapporti in corso.
5. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai
sensi del presente articolo siano considerate eccessive,
gli interessati possono chiedere, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione
del rapporto, restituendo contestualmente il bene.
6. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 97, legge 23 dicembre
1996, n. 662).
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le superfici destinate ad attraversamento
di torrenti o fiumi, che costituiscono un necessario ed
insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo
intercluso, sono soggette al pagamento di un canone
meramente ricognitorio.
8. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni
appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono,
in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati
dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un
valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti
salvi gli scopi sociali.".



 
Articolo 20
Altri oneri a carico degli assegnatari

1. Sono a carico degli assegnatari degli alloggi gli oneri per:

a) le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 codice civile; b) i consumi degli impianti, se indivisi, di riscaldamento, acqua,
energia elettrica, nonche' le spese per pulizia e illuminazione
delle parti comuni e quelle per i danni prodotti o causati per
colpa, negligenza, incuria o cattivo uso nella conduzione
dell'alloggio.

2. Le spese e gli oneri per i contratti e le utenze comuni sono assolte direttamente dagli assegnatari. A tali spese ed oneri partecipa l'Amministrazione, pro quota, per gli alloggi non occupati, nel periodo intercorrente tra la data di rilascio e quella di consegna al nuovo assegnatario.
3. Le spese che si riferiscono ai danneggiamenti imputabili agli utenti sono, invece, addebitate e riscosse a cura dell'ufficio incaricato della gestione, che provvede al versamento dei relativi importi in Tesoreria, sull'apposito capitolo di entrata, per il successivo riaccreditamento di fondi sui pertinenti capitoli di spesa.
 
Articolo 21
Oneri a carico dell'Amministrazione

1. Premesso che i lavori di straordinaria manutenzione, cioe' quelli che richiedono l'intervento di un tecnico - professionista abilitato, sono di competenza degli Uffici del Genio Civile per le opere marittime e che le relative spese sono a carico del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici o di altra Amministrazione, sono a carico dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, con imputazione al pertinente capitolo di bilancio:

a) le spese di assicurazione e tasse varie relative all'immobile e
agli impianti connessi, eccezione fatta per quelle espressamente
poste nel presente regolamento a carico dell'assegnatario; b) le spese relative al periodo intercorrente tra la data di rilascio
dell'alloggio da parte dell'assegnatario e quella di consegna al
successivo assegnatario; c) spese per illuminazione strade accesso, cortili e delle aree di
transito; d) pitturazione delle parti comuni e delle aree parcheggio; e) la ordinaria pitturazione degli infissi e delle pareti da
effettuarsi in occasione del cambio di assegnazione, se disposto
d'autorita' prima dei quattro anni dalla data di occupazione e
qualora non sia derivata da negligenza o incuria
dell'assegnatario; f) ripristino degli impianti di adduzione acqua, energia elettrica,
gas e simili, fino ai contatori o, in assenza, fino apparecchi
erogatori; g) ripristino della rete fognante, ivi compreso lo spurgo di pozzi
neri e fosse biologiche, delle colonne di scarico di acque bianche
e nere; h) riparazione degli impianti centralizzati di riscaldamento,
autoclave, ascensore, montacarichi, citofono, antenna televisiva,
parafulmine ed altri eventuali impianti centralizzati; i) riparazione degli impianti idrici, elettrici e simili, all'interno
degli alloggi limitatamente ai tratti incassati e sotto traccia; l) sostituzione dello scaldabagno ovvero della caldaia per vetusta' o
grave guasto non imputabile all'utente; m) spese per gli impianti di sicurezza e per la prevenzione infortuni
previsti per legge; n) spese per i servizi antincendio.
 
Articolo 22
Formalita' per le comunicazioni

1. Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei Comandi competenti e quelle inoltrate dall'assegnatario sono notificate a norma di Legge.
2. Le comunicazioni da parte degli assegnatari possono, inoltre, essere presentate a mano ai competenti Comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione.
 
Articolo 23
Disciplina delle assegnazioni preesistenti

1. Le assegnazioni e la disciplina di alloggi effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono sottoposte, alla scadenza del periodo di godimento previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro della marina mercantile 26 luglio 1985, a cura dei Comandi competenti, a verifica di compatibilita' con le presenti norme.
2. Per le assegnazioni che risultino in contrasto insanabile con la nuova normativa, viene, previa relazione al Comando Generale e nulla osta di quest'ultimo, promosso il procedimento di decadenza ed il successivo recupero degli alloggi.
 
Articolo 24
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento, che abroga quello approvato con Decreto del ministro della marina mercantile del 26 luglio 1985, entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.

Roma, 28 settembre 2001

Il Ministro: LUNARDI

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio a 312
 
Allegato "A"

Articolo 13, comma 1, lettera b)

Oggetto: Domanda assegnazione alloggio A.S.I.

Al (a)........................ (b)......................

Tramite

(c)...........................

e, per conoscenza:

Al Commando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. (d)

Il sottoscritto (e) ...................... in servizio presso (f) ..............tel. (g) ................., destinato presso codesto Comando dal pp. ............................ ove verrà ad assumere l'incarico di .........................come da comunicazione prot. n. ............................... del ...........................

CHIEDE

l'assegnazione di un alloggio di servizio di capienza sufficiente alle esigenze dei componenti il proprio nucleo familiare.

Dichiara altresi' di aver preso visione del vigente "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto", di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione dell'alloggio, la decadenza dalla stessa, gli obblighi connessi con l'assegnazione, la posizione che verra' ad assumere nei riguardi dell'Amministrazione in considerazione del fatto che l'uso dell'alloggio concesso e' soggetto al regime previsto dall'atto dispositivo per l'assegnazione di alloggio di servizio allegato "13" del predetto Regolamento.
Località ............... Data...........................

Firma del richiedente
.....................

(a) Comando competente alla ricezione della domanda:
- Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Direzioni Marittime;
- Reparti di Volo (Nuclei Aerei/Sezioni Volo Elicotteri). (b) Località sede del Comando o Ente. (c) Località (d) Comando nella cui giurisdizione si ha diritto a richiedere
l'alloggio. (e) Grado nome e cognome, località e data di nascita del
richiedente; (f) Ente Comando o Unità presso il quale è effettivo il
richiedente; (g) Numero telefonico militare e/o civile del richiedente;
 
Allegato "B"

Articolo 13, comma 2
Atto di formalizzazione dell'assegnazione
di alloggio di servizio gratuito

L'anno............ addì.............. del mese di con il........... presente atto, l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione rappresentata dal Direttore Marittimo di..................... da in assegnazione, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.............., al (a)................ in servizio presso (b).............. in qualità di (c)............., per uso esclusivo di abitazione propria e delle persone costituenti il nucleo familiare nominativamente menzionate nello stato di famiglia, l'alloggio n................ (pianta allegata), esistente nel fabbricato di proprietà dello Stato sito in.................... alla via/p.zza........................... n. civico...........piano scala......... interno........., costruito nell'anno............. e costituito da n......... vani per complessivi mq......... cui vanno aggiunte le superfici di pertinenza (specificare le superfici)..... ................ per un totale di mq..................di superficie convenzionale.

L'assegnazione viene accordata sotto l'osservanza
delle seguenti clausole e condizioni:

a) Durata dell'assegnazione

Articolo 1

L'assegnazione avra' durata pari al tempo di permanenza nell'incarico.

b) Delegazione di pagamento

Articolo 2

L'assegnatario delega l'Amministrazione dalla quale dipende o verra' a dipendere, in futuro, a trattenere, per tutta la durata dell'assegnazione, ed anche oltre e finche' duri l'occupazione, la quota mensile di lire............. e quella che dovesse eventualmente risultare in futuro a seguito di aggiornamento della misura del canone.
La predetta delega ha effetto anche quando risultasse che l'assegnatario abbia gia' ceduto il quinto o il doppio quinto dello stipendio ed anche quando lo stesso venisse comunque ridotto o decurtato da altre ritenute.

La delega stessa avra' effetto fino alla estinzione di qualsiasi altro debito verso l'Amministrazione assegnataria, comunque nascente dal presente atto (forniture, lavori, danni, ecc.) e sara' sospesa soltanto previo nulla osta della suddetta Amministrazione.

Articolo 3
In caso di sospensione, totale o parziale, dello stipendio o degli assegni mensili, sui quali e' rilasciata la presente delega, ed in qualsiasi evenienza che renda, in tutto o in parte, inefficace la delega stessa, l'assegnatario si obbliga a versare direttamente, per intero o per la differenza, il canone, statuito, a rate mensili anticipate, all'Ente che gli verra' indicato.
Se, mentre dura la presente assegnazione, l'assegnatario viene collocato in pensione, il canone dovra' essere versato, a cura dell'utente, all'Ente che gli verra' indicato.

c) Decadenza dell'assegnazione

Articolo 4

L'assegnazione decade per:

- impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica
funzione; - cessione dell'alloggio in uso a terzi; - inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la
manutenzione; - mancato pagamento di canoni, rette ed oneri diversi oltre sessanta
giorni dalla scadenza dei termini; - sopravvenuto accertamento che l'interessato non abbia titolo per
ottenerla, - mancata utilizzazione, con il proprio nucleo familiare convivente
entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello stesso (quale
risulta dall'ordine di servizio).

L'Amministrazione, inoltre, per sopravvenute esigenze di servizio, ha facolta' di revocare l'assegnazione in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio senza che, per tale fatto, l'assegnatario possa comunque avanzare pretese per danni o indennizzi.
E' data facolta' all'assegnatario di rinunciare all'assegnazione prima della scadenza.
Articolo 5

La revoca dell'assegnazione e' comunicata all'assegnatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoltre, in caso di decadenza, qualora si debba procedere al rilascio coattivo dell'alloggio, il (d).................... procedera' al recupero dell'alloggio stesso in via amministrativa ai sensi dell'art. 823, secondo comma, e dell'art. 828, del codice civile.
Articolo 6

I locali si intendono assegnati nello stato in cui si trovano attualmente, cioe' muniti di tutti i serramenti, chiavi, vetri ed altri infissi occorrenti all'uso cui i locali stessi sono destinati.
L'assegnatario dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati in buono stato di manutenzione e con tutti gli impianti e si obbliga a riconsegnarli, nelle stesse condizioni, alla cessazione dell'assegnazione.

(d) Migliorie e danneggiamenti
Articolo 7

E' fatto espresso divieto all'assegnatario di far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo consenso scritto dall' Amministrazione assegnatrice, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite alla detta Amministrazione, senza che l'assegnatario possa asportarle o pretendere compensi alla fine dell'assegnazione.
Resta, pero', salvo il diritto dell'Amministrazione assegnatrice di chiedere, ove lo creda, che l'assegnatario rimetta le cose in pristino a proprie spese. In caso di inadempimento vi provvedera' direttamente l'Amministrazione assegnatrice addebitando la spesa all'assegnatario.
Durante l'assegnazione l'Amministrazione assegnatrice ha diritto di fare accedere nell'alloggio - preavvisando l'interessato - propri dipendenti per quelle verifiche e quei lavori che riterra' necessari.

(e) Azioni di danni
Articolo 8

L'assegnatario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilita' per eventuali danni alle persone o alle cose derivanti da guasti. da furti e da qualsiasi altra causa, nessuna esclusa od eccettuata, nonche' da fatti di altri assegnatari o di terzi.
Articolo 9

L'assegnatario riconosce all' Amministrazione il diritto di eseguire, nell'alloggio assegnato, senza indennita' o compenso o riduzione di canone, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione che ritenga opportuno, a suo giudizio insindacabile, anche se comporti limitazione o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio.
Articolo 10

L'assegnatario e' tenuto al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, sulla base di tabelle millesimali calcolate - in conformita' delle disposizioni di legge vigenti in materia - a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale ed organi corrispondenti. In particolare, sono ripartite fra gli utenti le spese per:

a) gestione degli impianti centralizzati di riscaldamento e di
condizionamento ivi compresa la pulizia di fine stagione invernale
delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori e serbatoi; b) gestione degli impianti ascensori e montacarichi, ivi comprese le
tasse di esercizio e l'ordinaria manutenzione (lubrificazione,
ingrassaggio, visite tecniche periodiche, sostituzione lampadine e
spie); c) gestione di altri eventuali impianti centralizzati; d) pulizia delle scale e delle aree dei locali comuni, relativa
illuminazione, giardinaggio e, in genere, ordinaria cura dei
servizi posti a disposizione comune dall'Amministrazione
assegnataria; e) pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non sia
gia' sottoposto a tassazione individuale.

Nel caso di servizi che interessano piu' immobili, le spese e gli oneri di cui sopra vanno preventivamente e proporzionalmente ripartiti fra gli immobili interessati.
L'assegnatario provvede in proprio, durante tutta la durata dell'assegnazione, alle spese relative ai lavori di minuto mantenimento legati al normale uso dell'alloggio (art. 1609 del codice civile).
In particolare, sono a carico dell'assegnatario, che li esegue direttamente, i lavori concernenti:

a) tinteggiatura, verniciatura, parati, lucidature (esclusi gli
infissi esterni) nel corso dell'assegnazione; b) manutenzione e riparazione di impianti idrici, elettrici,
televisivi e simili siti all'interno degli alloggi e non incassati
o sotto traccia; c) manutenzione e riparazione degli impianti igienico-sanitari,
rubinetteria, scaldabagni, caldaie, cucinerie e simili; d) manutenzione e riparazione di infissi, serrature, chiavi,
maniglie, cinghie e rulli per avvolgibili, mantovane e simili; e) sostituzione di vetri infranti.

Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente verranno addebitate all'assegnatario.
La constatazione dei danni sara' verbalizzata in contraddittorio all'atto della riconsegna o recupero dell'alloggio, in raffronto al verbale di consegna.
In particolare, verranno addebitate le spese necessarie per i ripristini conseguenti a:

a) rotture di pareti, pavimenti, soffitti, infissi, vetri e di altri
impianti, b) asportazione di chiavi, maniglie, cinghie, avvolgibili, parti di
impianti elettrici, idrici, meccanici e simili; c) modifiche abusivamente apportate allo stato dei luoghi come
consegnati, salvo migliorie accettabili senza rimborso; d) danni alle parti comuni dell'immobile in occasione di traslochi,
transiti e comunque riferibili ad uso anormale delle parti stesse.

Il recupero delle somme addebitate compresi interessi legati avverra' mediante trattenute mensili sullo stipendio fin ad un quinto dello stesso. Per il personale che deve lasciare l'alloggio perche' posto in quiescenza la trattenuta verra' operata sull'importo del trattamento di fine servizio.
Articolo 11

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, l'assegnatario elegge domicilio nell'alloggio.
Articolo 12

L'Amministrazione assegnatrice non assume alcuna responsabilita' circa il funzionamento durante l'assegnazione dei servizi pubblici (fornitura di gas, acqua, energia elettrica, ecc.)
Articolo 13

L'assegnazione s'intende fatta unicamente per la parte interna dell'appartamento e quindi l'Amministrazione si riserva la piena disponibilita' dei muri esterni, per mostre sporgenti, bracci di fanali, ecc., senza che gli assegnatari possano avanzare pretese di sorta o comunque opporre eccezioni di qualsiasi natura.
Articolo 14

L'assegnatario si intende soggetto a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e quindi si obbliga espressamente a tenere indenne l'Amministrazione assegnatrice da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.
E' vietato tenere nei locali assegnati macchinari ed oggetti infiammabili,
L'assegnatario dovra', a proprie spese, far pulire i camini una volta all'anno ed osservare tutte le disposizioni contenute nel "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto", di cui dichiara di aver preso visione all'atto della firma del presente atto ritirandone copia.
Articolo 15 Le spese dell'eventuale registrazione del presente atto, sono tutte a carico dell'assegnatario.
Articolo 16

Il presente atto e' soggetto alla prescritta approvazione. Esso e' vincolante per l'assegnatario fin da questo giorno, mentre lo sara' per l'Amministrazione dopo l'approvazione.
Articolo 17

Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte, l'assegnatario obbliga se stesso ed i suoi eredi in ogni piu' ampia forma di legge.
Articolo 18

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto", che costituisce parte integrante dell'atto medesimo.
Letto, approvato, sottoscritto

p. l'Amministrazione L'assegnatario
................... ..............

L'assegnatario dichiara di approvare specificamente, ad ogni effetto di legge, le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 12,13 e 15 del presente atto.

L'assegnatario
.............. Approvo il presente atto

Il Comandante (e)...............



(a) Grado cognome e nome dell'assegnatario. (b) Comando presso il quale presta servizio. (c) Incarico dell'assegnatario.

(d) comando competente all'assegnazione

(e) Comando competente all'assegnazione



 
Allegato "C"

Articolo 13, comma 3

Oggetto: Domanda assegnazione alloggi di servizio collettivi
(A.S.C.).

Alla Capitaneria di Porto di........................................

e, per conoscenza: Alla Direzione Marittima di.........................................

Il sottoscritto (a)............... in servizio presso (b)........... tel.............................

CHIEDE

l'assegnazione di un alloggio di servizio collettivo (ASC).

Rappresenta che l'incarico attualmente ricoperto (d)................ è incluso tra quelli cui il "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto" prevede l'assegnazione di alloggio di servizio collettivo.

Dichiara altresì di aver preso visione del citato "Regolamento", di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione e concessione di utenza

Località.................... Data......................

Firma del richiedente
.....................

(a) Grado nome e cognome, località e data di nascita del
richiedente; (b) Ente Comando o Unità presso il quale è effettivo il
richiedente; (c) Numero telefonico militare e/o civile del richiedente; (d) indicazione dell'incarico. Nel caso che la domanda sia
presentata in anticipo rispetto alla data di afflusso alla
sede, detto comma va così modificato: "Rappresenta che
l'incarico che sarà chiamato a ricoprire alla data presumibile
del................... (giorno, mese, anno e periodo generico)
è quello di..........................."
 
Allegato "(D)"

Articolo 16, comma 3

COMANDO (a)

Prot. N............... (b)................ (c)................

Oggetto: Avviso per il rilascio dell'alloggio di servizio n. (d)....
ubicato in (e).............................................

A (f)......................... (g)...........................

(*) e, per conoscenza: Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie d porto
00144 Roma

La SV, ai sensi dell'art. 16 del "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto, dalla data del (h)............ non ha più titolo all'assegnazione dell'alloggio di servizio n. (i).................. ubicato (j).................... .................................... per i seguenti motivi.......... ....................................................................

Per quanto precede, secondo quanto previsto dall'art. 16 del citato Regolamento, la S.V. dovrà rilasciare i locali entro il (k).........

(l) ................. (m).................

(a) Timbro lineare del Comando (b) Località sede del Comando (c) Data (d) Numero di identificazione dell'alloggio di servizio. (e) Località, Via o Piazza, numero civico, interno, scala. (f) Nome e cognome dell'utente o, in caso di decesso dello stesso,
dei suoi aventi causa, ed indirizzo. (g) Località del destinatario della comunicazione. (h) Indicare il giorno successivo a quello della cessazione
dell'assegnazione. (i) Numero di identificazione dell'alloggio di servizio. (j) Località, Via o Piazza, numero civico, interno, scala. (k) Data di rilascio (venti giorni dopo la data della perdita del
titolo per gli alloggi ASI o secondo quanto fissato nelle
disposizioni particolari riguardanti gli alloggi ASC). (l) Timbro tondo del Comando (m) Timbro lineare e firma dell'Autorità che ha disposto il
rilascio. (*) Depennare per l'ipotesi prevista dall'art. 13, comma 1,
lettera a).
 
Allegato "(E)"

Articolo 17, comma 2

COMANDO (a)

Prot. N............... (b)............. (c).............

Oggetto: Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio
di servizio n. (d).......... ubicato in (e)................

A (f)......................... (g)...........................

(*) e, per conoscenza: Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto
00144 Roma

La S.V., ai sensi dell'art. 17 del "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto", è decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di servizio n. (h)......... ubicato in (i)................... per i seguenti motivi (j)......... ....................................................................

Per quanto precede, secondo quanto previsto dall'art. 17 del citato Regolamento, la S.V. dovrà lasciare liberi da persone e cose i locali entro il (k)............. giorno dalla notifica della presente dichiarazione.

(l) ................. (m).................

(a) Timbro lineare del Comando (b) Località sede del Comando (c) Data (d) Numero di identificazione dell'alloggio di servizio. (e) Località, Via o Piazza, numero civico, interno, scala. (f) Nome e cognome dell'utente o, in caso di decesso dello stesso
dei suoi aventi causa, ed indirizzo. (g) Località del destinatario della comunicazione. (h) Numero di identificazione dell'alloggio di servizio. (i) Località, Via o Piazza, numero civico, interno, scala. (j) Indicare i motivi, tra quelli previsti dall'art. 17 del
Regolamento, per i quali l'utente viene dichiarato decaduto
dall'assegnazione. (k) Termine di rilascio dell'alloggio: non oltre il trentesimo
giorno dalla notifica del provvedimento di decadenza
dell'assegnazione. (l) Timbro tondo del Comando (m) Timbro lineare e firma dell'Autorità che ha disposto la
decadenza. (*) Depennare per l'ipotesi prevista dall'art. 13, comma 1,
lettera a).

ORDINA

al (m)...................... .di lasciare liberi da persone e cose i locali costituenti l'alloggio di cui sopra entro il (n)............. con comminatoria che, in difetto, il (o)............... alle ore (p) si procederà nei confronti di esso intimato o di qualsiasi altro illegittimo detentore dei locali medesimi, allo sgombero coattivo con l'assistenza della Forza Pubblica.

AVVERTE

un Ufficiale superiore designato dal Comando sarà delegato a provvedere all'eventuale sgombero d'ufficio dei locali ed alla temporanea presa in consegna delle masserizie in nome dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione.

(q) ................. (r).................

(m) Grado, nome e cognome dell'assegnatario o, in caso di decesso
dello stesso, dei suoi aventi causa. (n) Giorno precedente a quello fissato per l'esecuzione del recupero
coattivo. (o) Data fissata per il recupero secondo quanto stabilito
dall'art. 18. (p) Ora nella quale ha inizio il recupero coattivo. (q) Timbro tondo del Comando. (r) Firma del Comando che ordina il recupero coattivo
(Direttore Marittimo).
 
Allegato "F"

Articolo 18, comma 1

Prot. N. .................... (b).............. (c)............

Oggetto: Ordine di recupero coattivo n. (d)

(e)...............................

premesso che:

al (f)............... nato il................ a..................... in provincia di....................... fu assegnato in data......... l'alloggio di servizio (g)........................... n............. ubicato in (h)......................................................

Il (i).................................... a mente dell'art. 18 del "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto" adottate con decreto e della navigazione

- ha perso titolo all'assegnazione in data (j).....................; - è decaduto dall'assegnazione per (k).............................; - non ha lasciato libero l'alloggio nel termine notificatogli con
lettera (l).

(a) Timbro lineare del Comando(Direzione Marittima). (b) Località sede del Comando. (c) Data. (d) Numero progressivo. (e) Il Comando che ordina il recupero dell'alloggio. (f) Grado, nome e cognome dell'assegnatario. (g) Classificazione dell'alloggio. (h) Località Via o P.zza, n. civico, interno, scala. (i) Grado, nome e cognome dell'assegnatario o, in caso di decesso
dello stesso, dei suoi aventi causa. (j) Data della perdita del titolo all'assegnazione. (k) Sintetica indicazione del motivo della perdita del titolo o
della decadenza dall'assegnazione. (l) indicare numero di protocollo e data della lettera allegato
"D"/"E" (a secondo dei casi).
 
Allegato "G"

Articolo 18, comma 3

COMANDO (a)

Prot. N............... (b)............... (c)................

Oggetto: Sgombero alloggio di servizio (d)............... n(e)......

Alla Direzione Marittima di..........................

In esecuzione dell'ordine del recupero coattivo (f)................. codesta Direzione Marittima è pregata di nominare un Ufficiale superiore delegato a provvedere allo sgombero dell'alloggio di servizio (g).................... n. (h)....................ubicato in (i).............................................................. occupato dal (j)......................... nato il................... a........................... in provincia di........................

Codesto Comando vorrà altresì designare un Ufficiale medico che dovrà assistere alle operazioni di sgombero per gli eventuali interventi di competenza.

All'utente é già stata notificata, a mezzo (k)...................... la copia del prescritto ordine di recupero coattivo per il giorno... ................ alle ore....................... Nel caso necessiti l'applicazione di tale provvedimento, l'Ufficiale designato dovrà compilare regolare verbale, controfirmato da due testimoni, nel quale dovranno risultare:

- le relative circostanze di modo, tempo e luogo; - l'inventario delle masserizie rimosse dall'alloggio ed accantonate
in deposito provvisorio; - le condizioni dell'immobile all'atto dello sgombero in raffronto
al verbale di consegna.

(l).................... (m)..................

(a) Timbro lineare del Comando (Capitaneria o Nucleo Aereo). (b) Località sede del Comando. (c) Data. (d) Classifica dell'alloggio di servizio. (e) Numero di identificazione dell'alloggio. (f) Indicare numero progressivo e data dell'ordine di recupero. (g) Classifica dell'alloggio di servizio. (h) Numero di identificazione dell'alloggio. (i) Località, via o p.zza, n. civico, interno, scala. (j) Grado, nome e cognome dell'assegnatario o, in caso di decesso
dello stesso, degli aventi causa. (k) Indicazione delle modalità della notifica. (l) Timbro tondo del Comando (Capitaneria o Nucleo Aereo). (m) Firma del Comando (Capitaneria o Nucleo Aereo) responsabile
della gestione.
 
Allegato "H"

Articolo 18, comma 4
Comando (a)

Prot N................ (b)............. (c).............

All. n...............

Oggetto: Sgombero alloggio di servizio (d)............. n. (e)......

Al Comando Compagnia Carabinieri di.................................

e, per conoscenza:

Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 00144 Roma

Al Comando Provinciale Carabinieri di...............................

Il Direttore Marittimo di..................... con atto n........... in data........... notificato il............ di cui si allega copia, ha disposto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto" adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, il recupero dell'alloggio di servizio (f)................. n.............. ubicato in (h)........ ................................... assegnato a (i)................. nato il....................... a....................................

L'Ufficiale designato dal Direttore Marittimo di........... delegato a rappresentare l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione nel procedimento di sgombero d'ufficio dei locali in questione, e il.................................................

Codesto Comando è pregato di mettere a disposizione del predetto Ufficiale, alla data e all'ora che saranno da questi indicate, i militari dell'Arma ritenuti nel grado e nel numero adeguati.

Si prega di dare assicurazione

(j)................... (k).....................

(a) Timbro lineare del Comando (Capitaneria o Nucleo Aereo). (b) Località sede del Comando. (c) Data. (d) Classifica dell'alloggio di servizio. (e) Numero di identificazione dell'alloggio. (f) Classifica dell'alloggio di servizio. (g) Numero di identificazione dell'alloggio. (h) Località, via o p.zza, n. civico, interno, scala. (i) Grado, nome e cognome dell'assegnatario o, in caso di decesso
dello stesso, degli aventi causa. (j) Timbro tondo del Comando. (k) Firma del Comando (Capitaneria o Nucleo Aereo) responsabile
della gestione.
 
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