Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 354
Testo del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 226 del 28 settembre 2001), coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2001, n. 413 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per il trasporto aereo".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso, (( nonche' in favore delle imprese di gestione aeroportuale. ))
2. La garanzia di cui al comma 1 e' prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo (( e le imprese di gestione aeroportuale )) sono nell'impossibilita' di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia e' prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa (( di cui al comma 1 )) e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di (( euro, fino al 31 dicembre 2001. ))
3. E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.



Riferimenti normativi:
- Il Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23
luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei,
e' pubblicato nella G.U.C.E. 24 agosto 1992, n. 240, ed e'
entrato in vigore il 1 gennaio 1993.
- Il Regolamento ENAC del 14 febbraio 2000 reca:
"Regolamento per il rilascio del Certificato di Operatore
Aereo ad imprese di trasporto aereo non approvate secondo
JAR-OPS".



 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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