Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2001 (vai al sommario)
CONFERENZA UNIFICATA (ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281)
ACCORDO 25 ottobre 2001
Accordo quadro ISTAT - regioni - enti locali per l'acqui-sizione dei dati sulle sezioni di censimento di destinazione dei movimenti pendolari al Censimento generale della popo-lazione 2001.

(Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)
LA CONFERENZA UNIFICATA
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che "La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni";
Visto l'art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale dispone che "La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in cui, regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto";
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del suddetto decreto legislativo n. 281 del 1997 il quale prevede che questa Conferenza "promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune".
Vista la nota n. 3036/CP10 del 10 ottobre 2001, con la quale il Presidente della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ha chiesto di inserire all'ordine del giorno dell'odierna seduta di questa Conferenza uno schema di accordo quadro ISTAT-regioni-enti locali per l'acquisizione dei dati sulle sezioni di censimento di destinazione dei movimenti pendolari al censimento generale della popolazione 2001;
Vista la nota n. 3107 del 17 ottobre 2001 con la quale il Presidente dell'UNCEM ha chiesto che anche l'UNCEM figuri quale sottoscrittore dell'accordo in argomento, in considerazione anche dell'intervenuta decisione di istituire gli uffici di statistica delle comunita' montane;
Considerato che il citato provvedimento, volto ad assicurare una maggiore valorizzazione dell'informazione statistica, con particolare riferimento ai movimenti pendolari della popolazione, costituisce una utile integrazione al Piano di censimento 2001;
Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa conferenza l'ISTAT, le regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso il loro avviso favorevole in ordine all'adesione all'accordo in parola il quale e' stato integrato in conseguenza della richiesta avanzata dall'UNCEM;
Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni, dei comuni, delle province e delle comunita' montane, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce:
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'accordo quadro ISTAT - regioni - enti locali per l'acquisizione dei dati sulle sezioni di censimento di destinazione dei movimenti pendolari al censimento generale della popolazione 2001, nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.
Roma, 25 ottobre 2001
Il presidente: La Loggia
 
Allegato
ACCORDO QUADRO ISTAT - REGIONI - ENTI LOCALI
PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI SULLE SEZIONI DI CENSIMENTO
DI DESTINAZIONE DEI MOVIMENTI PENDOLARI
AL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2001.
L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), rappresentato dal Presidente prof. Luigi Biggeri;
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rappresentate dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dott. Enzo Ghigo;
L'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) rappresentata dal Presidente dott. Leonardo Domenici;
L'unione province d'italia (UPI) rappresentata dal Presidente dott. Lorenzo Ria;
L'unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) rappresentata dal Presidente dott. Enrico Borghi;
Considerato che, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione del quattordicesimo censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'ottavo censimento dell'industria e dei servizi a norma dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ottobre del 2001 verra' avviata la rilevazione del censimento della popolazione;
Considerato che il piano di censimento prevede la rilevazione dei movimenti pendolari per motivi di lavoro e di studio, con individuazione della sezione di censimento di origine e del comune di destinazione;
Considerato che tali dati risultano di grande rilevanza per la programmazione locale, in particolare in materia di trasporti, ma che la loro utilita' sarebbe notevolmente accresciuta con la disponibilita' di informazioni sulla destinazione degli spostamenti a livello sub-comunale;
Vista la proposta di accordo per la eventuale realizzazione di iniziative locali volte a rilevare anche la sezione di censimento di destinazione dei movimenti pendolari, elaborata nell'ambito del comitato paritetico ISTAT - regioni, a seguito della proposta avanzata nella sessione del 27 febbraio 2001 e presentata nella seduta del 2 luglio u.s.;
Al fine di consentire alle regioni e al sistema delle autonomie locali l'acquisizione di dati utili alla programmazione locale in occasione del censimento generale della popolazione 2001;
Convengono quanto segue:
Art. 1.
I comuni, di propria iniziativa o nell'ambito di progetti avviati da province o regioni, nella fase di revisione dei modelli di rilevazione, potranno inserire nel foglio di famiglia il codice della sezione di censimento di destinazione per i movimenti pendolari sia interni al comune, sia verso altri comuni.
L'ISTAT ha predisposto un apposito spazio nel foglio di famiglia.
Tale operazione non dovra' recare pregiudizio alcuno ne' ritardare i tempi previsti per la conclusione della rilevazione censuaria e per la trasmissione dei modelli di rilevazione all'ISTAT.
L'ISTAT si impegna ad acquisire questa informazione, quando essa sia presente, e a renderla disponibile all'interno del record dei dati individuali che fornira' agli enti del SISTAN.
I comuni, di propria iniziativa, o tramite la provincia o la regione interessata, dovranno informare l'ISTAT della loro intenzione di procedere a questa attivita' entro e non oltre il mese di ottobre 2001.
Art. 2.
I comuni, ovvero le comunita' montane, le province o le regioni, potranno ricostruire il dato della sezione di censimento di arrivo per i movimenti pendolari anche a posteriori.
A tal fine, l'ISTAT si impegna a fornire alle amministrazioni interessate un file contenente, per ciascuna persona, l'immagine digitale del quesito 8.4 della Sezione II e del quesito 5.4 della sezione III del modello di rilevazione in cui sono riportate la denominazione e l'indirizzo del luogo di lavoro o di studio.
Le amministrazioni, si impegnano a ricostruire la sezione di censimento di arrivo per i movimenti di loro interesse e a restituire l'informazione all'ISTAT.
L'ISTAT fornira' il file delle immagini digitali di cui sopra e relativi al territorio di ciascun comune interessato nel momento in cui saranno disponibili i dati individuali relativi all'intero territorio della provincia di appartenenza del comune. Le immagini digitali relative alle informazioni dei movimenti provenienti da altre province e regioni e aventi come destinazione il territorio di interesse, saranno forniti in una unica soluzione successivamente.
Art. 3.
Al fine di migliorare l'efficienza di questo sistema di integrazione, il CISIS promuove lo sviluppo di un software che, sulla base delle specifiche tecniche da concordare con l'ISTAT, consenta la consultazione degli stradari dei comuni e la costruzione di un file standardizzato di restituzione delle integrazioni all'ISTAT.
Art. 4.
Le operazioni di codifica delle sezioni di censimento sono a carico dei comuni e/o delle amministrazioni che conducono i progetti. Le operazioni di unione di queste codifiche con le informazioni delle singole persone e' a cura dell'ISTAT.
 
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