Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 settembre 2001
Recepimento della direttiva 1999/14/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa alle luci posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione CE";
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa alle luci posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1989, di recepimento della direttiva 89/518/CEE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, come rettificato con il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1990;
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, relativo alle norme concernenti l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
Vista la direttiva 1999/14/CE della Commissione del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio, relativa alle luci posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 97 del 12 aprile 1999;
Visto il regolamento n. 38 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UN/ECE), recante prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci posteriori per nebbia per i veicoli a motore e per i loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 170 del 25 giugno 2001;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli definite nell'allegato II al "decreto sulla omologazione CE".
 
Art. 2.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembre 1977, come modificato dal decreto ministeriale 6 dicembre 1989, sono sostituiti dall'allegato al presente decreto.
2. Per tutti i tipi di luci posteriori per nebbia, omologati ai sensi del presente decreto, e' rilasciato al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3, dell'allegato al presente decreto.
 
Art. 3.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto non e' consentito:

a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di luce posteriore
per nebbia, l'omologazione CE o l'omologazione di portata
nazionale, ovvero b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in
circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato
delle luci posteriori per nebbia,

per motivi concernenti dette luci se queste sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE, come modificato dal presente decreto e, nel caso dei veicoli, se l'installazione e' conforme al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE.
2. A decorrere dal 25 giugno 2002 non e' consentito:
a) rilasciare l'omologazione CE, e
b) rilasciare l'omologazione di portata nazionale,
di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti le luci posteriori per nebbia, e di qualsiasi tipo di luce posteriore per nebbia, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE, come modificato dal presente decreto.
3. A decorrere dal 25 giugno 2003 le prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE, come modificato dal presente decreto, relative alle luci posteriori per nebbia in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'art. 7, comma 2, del "decreto sulla omologazione CE".
4. In deroga ai commi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, si continuera' a concedere l'omologazione CE ed a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di luci posteriori per nebbia conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE, o del decreto ministeriale 6 dicembre 1989, di recepimento della direttiva 89/518/CEE, purche' tali luci:

a) siano destinate ad essere installate sui veicoli in circolazione,
e b) siano conformi alle prescrizioni dei suddetti decreti ministeriali
vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.
 
Art. 4.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2001

Il Ministro: LUNARDI
 
ALLEGATO

Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembre 1977, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 6 dicembre 1989, sono sostituiti dal presente allegato. - ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione

Appendice 1: Scheda informativa, Appendice 2: Scheda di omologazione, Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente.

ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche.

ALLEGATO III: Regolamento n. 38 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi.

ALLEGATO I
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di luce posteriore per nebbia deve essere presentata dal fabbricante.
1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:
1.3.1. due campioni, muniti della lampada o delle lampade previste; se i dispositivi non sono identici ma simmetrici e idonei ad essere montati uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo.

2. ISCRIZIONI
2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CEE devono recare:
2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante;
2.1.2. nel caso di luci con sorgente luminosa sostituibile: tipo o tipi di lampada prescritti;
2.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile: tensione e potenza nominale.
2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo e' montato sul veicolo.
2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.
31. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.
3.3. A ciascun tipo di luce posteriore per nebbia omologata viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 71/156/CEE. Uno Stato membro non puo' assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luce posteriore per nebbia.
3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta, per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce posteriore per nebbia e altre luci, si puo' attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che la luce posteriore per nebbia sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale e' stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad esse applicabile.

4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, le luci posteriori per nebbia conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.
4.2. Tale marchio e' costituito:
4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale e' iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania 12 per l'Austria 2 per la Francia 13 per il Lussemburgo 3 per l'Italia 17 per la Finlandia 4 per i Paesi Bassi 18 per la Danimarca 5 per la Svezia 21 per il Portogallo 6 per il Belgio 23 per la Grecia 9 per la Spagna IRL per l'Irlanda 11 per il Regno Unito

4.2.2. in prossimita' del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al piu' recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 77/538/CEE alla data in cui e' stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo e' 00;
4.2.3. da un simbolo aggiuntivo, la lettera "F".
4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sui trasparenti o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.
4.4. Esempi del marchio di omologazione CE di componente sono forniti nell'appendice 3, figura 1.
4.5. Qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente una luce posteriore per nebbia e altre luci, puo' essere apposto un marchio unico di omologazione CE. avente le seguenti caratteristiche:
4.5.1. un rettangolo all'interno del quale e' iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1)
4.52. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2)
4.5.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.
4.6. Detto marchio puo' essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purche':
4.6.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;
4.6.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.
4.7. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale e' stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti:
4.7.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,
4.7.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata,
4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive, ai sensi delle quali e' stata concessa l'omologazione CE di componente.
4.9. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformita' della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE,
62. Ogni luce posteriore per nebbia deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche specificate nei paragrafi 6 e 9(dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva). Tuttavia, se si tratta di una luce selezionata a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensita' minima del flusso luminoso emesso (misurata con una lampada standard, come previsto al paragrafo 7)( dei documenti di cui al punto I dell'allegato II della presente direttiva.) e' limitata, in ciascuna direzione considerata, all'80% dei valori minimi specificati nel paragrafo 6 (dei documenti di cui al punto I dell'allegato II della presente direttiva).

Appendice 1

Scheda informativa n....

relativa all'omologazione CE di componente delle luci posteriori per
nebbie

(Direttiva 77/538/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva../../CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Qualora i sistemi, i componenti o le entita' tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):.........

0.2. Tipo:......................................................

0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:.........................

0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo
di apposizione del marchio di omologazione CE:.............

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:.........

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Tipo di dispositivo:.......................................

1.1.1. Funzione(i) del dispositivo:...............................

1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:........................

1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa:.......................

1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire
l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):..

1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul
veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione
della targa di immatricolazione posteriore):...............

1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento
nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale
V = 0°) e il punto da assumere come centro di riferimento
in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al
dispositivo di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore):.............................

1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE
di componente:.............................................

1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di
montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato
alla targa di immatricolazione e il contorno della
superficie adeguatamente illuminata:.......................

1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia
anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le
scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in
sezione trasversale:.......................................

1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in
particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti
luminose non sostituibili, la categoria o le categorie
delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle
categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non
applicabile ai catadiottri):...............................

1.4. Dati particolari

1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si
specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno
spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che
lungo:.....................................................

1.4.2. Nel caso dei proiettori,

1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e
anabbagliante o se abbiano una sola di queste due
funzioni:..................................................

1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se
esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o,
invece, solo alla guida a destra o solo a quella
sinistra:..................................................

1.4.2.3. se il proiettore è munito di un catadiottro regolabile,
specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore
rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del
veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto
in quella(e) posizione(i):.................................

1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori
di direzione

1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche
in un insieme di due luci della stessa categoria:..........

1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità
(luci di arresto e indicatori di direzione della categoria
2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del
sistema che garantisce due livelli di intensità:...........

1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle
caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica
catadiottrica:.............................................

1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare
se il dispositivo è destinato ad essere installato sul
veicolo esclusivamente in una coppia di luci:
Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione(1)

- l'estensione dell'omologazione(1)

- il rifiuto dell'omologazione(1)

- la revoca dell'omologazione(1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica(1) per quanto riguarda la direttiva ../../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva ../../CE.

Numero di omologazione:.............................................

Motivo dell'estensione:.............................................

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):...........

0.2. Tipo:........................................................

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/
componente/entità tecnica(1)(2):.............................

0.3.1. Posizione della marcatura:...................................

0.4. Categoria del veicolo(1)(3):.................................

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:............................

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di
apposizione del marchio di omologazione CE:..................

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:...........

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (vedi addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:.....................

3. Data del verbale di prova:...................................

4. Numero del verbale di prova:.................................

5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)

6. Luogo:.......................................................

7. Data:........................................................

8. Firma:.......................................................

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato
presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere
copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri
che non interessano la descrizione del tipo di veicolo,
componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di
omologazione, detti caratteri sono rappresentai dal simbolo "?"
(ad es.:ABC??123???).

(3) Definita nell'allegato II, paste A della direttiva 70/156/CEE.
Addendum alla scheda di omologazione CE n.....

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE(1), modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e)....

1. Altre informazioni

1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce

1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei
dispositivi):................................................

1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non
applicabile ai catadiottri)(2):..............................

1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa:......................

1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di
ricambio per veicoli già in circolazione: sì/no(1)

1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di
dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:......

1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come
parte di un insieme(1):......................................

1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore: dispositivo destinato all'illumi-
nazione di uno spazio alto/lungo(1):.........................

1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro
regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del
proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano
del veicolo, se il proiettore deve essere, utilizzato
soltanto in quella(e) posizione(i):..........................

1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve
essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci:
sì/no(1)

5. Osservazioni

5.1. Disegni

5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore il disegno n..., qui allegato,
indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo
di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di
immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente
illuminata;

5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n..., qui allegato,
indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo
sul veicolo;

5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di
segnalazione luminosa; il disegno n..., qui allegato, indica
le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul
veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del
dispositivo.

5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato
durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della
direttiva 76/761/CEE):.......................................

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile,
indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.
----> Vedere IMMAGINI alle Pag. 18 e 19 del S.O. <----
 
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei punti 1 e 5-9 e nell'allegato 3 del regolamento n. 38 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- il regolamento nella versione originale (00)(1), - il supplemento 1 al regolamento n. 38(2), - i supplementi 2 e 3 al regolamento n. 38, comprese le rettifiche(3), - il supplemento 4 al regolamento n. 38 (4), - il supplemento 5 al regolamento n. 38 (5),

ad eccezione di quanto segue:

1.1. dove si fa riferimento al "regolamento n. 48", si deve intendere "direttiva 76/756/CEE";
1.2. dove si fa riferimento al "regolamento n. 37" si deve intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE".

------ (1) E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 37 (2) E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 37/Amend. 1 (3) E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 37/Amend. 2 (4) E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 37/Amend. 3 (5) TRANS/WP.29/524
 
ALLEGATO III

Regolamento n. 38 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi(Regolamento della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pubblicato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 97/836/CE
del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).)

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.1. "luce posteriore per nebbia" (retronebbia) una luce che serve a rendere piu' visibile il veicolo visto dalla paste posteriore per mezzo dell'emissione di un segnale rosso di intensita' superiore rispetto a quella delle luci di posizione posteriori (laterali).
1.2. Le definizioni contenute nel regolamento n. 48 e nella relativa serie di emendamenti in vigore al momento della domanda di omologazione sono applicabili al presente regolamento.
1.3. Le luci posteriori per nebbia di "tipi" diversi sono luci che differiscono tra loro per uno o piu' dei seguenti aspetti essenziali;
1.3.1. il marchio di fabbrica o commerciale:
1.3.2. le caratteristiche del sistema ottico;
1.3.3. la categoria della lampada.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

2.1. La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo rappresentante autorizzato.
2.2. Per ogni tipo di luce posteriore per nebbia, la domanda deve essere corredata:
2.2.1. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati da permettere l'identificazione del tipo di luce posteriore per nebbia, nei quali siano precisate le prescrizioni geometriche del montaggio sul veicolo, nonche' l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0o; angolo verticale V = 0o) e il punto che deve essere assunto come centro di riferimento per le prove stesse;
2.2.2. da una succinta descrizione tecnica da cui risultino, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle lampade a incandescenza prescritte. Tale categoria deve essere una di quelle indicate nel regolamento n. 37;
2.2.3. da due campioni; nel caso in cui la luce posteriore per nebbia non possa essere montata indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo.

3. ISCRIZIONI

I campioni di un tipo di luce posteriore per nebbia presentati all'omologazione devono:
3.1. recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; detto marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile:
3.2. recare l'indicazione, chiaramente leggibile ed indelebile, della categoria della lampada o delle lampade a incandescenza previste; questa disposizione non si applica per le luci posteriori per nebbia munite di sorgenti luminose non sostituibili;
3.3. presentare uno spazio sufficiente per il marchio di omologazione e per i simboli aggiuntivi previsti al successivo punto 4.4; tale spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 2.2.1;
3.4. nel caso di luci posteriori per nebbia munite di sorgenti luminose non sostituibili, recare l'indicazione della tensione nominale e della potenza nominale.

4. OMOLOGAZIONE

4.1. Se i due campioni del tipo di luce posteriore per nebbia sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, l'omologazione e' rilasciata.
4.2. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Lo stesso numero non puo' essere successivamente assegnato dalla stessa Parte contraente ad un altro tipo di luce posteriore per nebbia cui si applica il presente regolamento.
Le prime due cifre del numero di omologazione indicano la serie di emendamenti comprendenti le piu' recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Il rilascio o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di luce posteriore per nebbia devono essere comunicati alle Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento corredata di un disegno, fornito dal richiedente dell'omologazione, di formato non superiore ad A4 (210 x 297 mm) e se possibile in scala 1:1.
4.3. In aggiunta al marchio e alle indicazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 precedenti, ciascuna luce posteriore per nebbia conforme ad un tipo omologato a norma del presente regolamento deve recare nello spazio di cui al punto 3.3:
4.3.1. un marchio di omologazione internazionale composto di:
4.3.1.1. un cerchio all'interno del quale e' iscritta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione(1);
4.3.1.2. il numero di omologazione:
4.3.2. il simbolo aggiuntivo "F".
4.3.3. Le due prime cifre del numero di omologazione che indicano la piu' recente serie di modifiche apportate al presente regolamento possono essere marcate accanto al simbolo aggiuntivo "F".
4.4. Il marchio e il simbolo di cui ai precedenti punti 4.3.1 e 4.3.2 devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando la luce posteriore per nebbia e' montata sul veicolo.
4.5. Allorche' due o piu' luci fanno parte dello stesso assieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, l'omologazione e' rilasciata solo se ciascuna di queste luci e' conforme alle prescrizioni del presente regolamento o di un altro regolamento. Le luci non conformi ad uno di questi regolamenti non possono far parte di assiemi di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate.
4.5.1. Allorche' luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate risultano conformi alle prescrizioni di piu' regolamenti, e' consentito apporre un unico marchio di omologazione internazionale composto da un cerchio all'interno del quale e' iscritta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione, dal numero di omologazione e dalla freccia, se prescritta. Detto marchio puo' essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purche':
4.5.1.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;
4.5.1.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.
4.5.2. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce in conformita' di ciascun regolamento ai sensi del quale e' stata rilasciata l'omologazione e l'indicazione della serie di emendamenti comprendenti le piu' recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione devono essere apposti:
4.5.2.1. sulla superficie corrispondente di uscita della luce;
4.5.2.2. oppure possono essere raggruppati, in modo che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata (quattro possibili esempi sono riportati nell'allegato 2).
4.5.3. Le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per il piu' piccolo dei singoli marchi dal regolamento ai sensi del quale e' stata concessa l'omologazione.
4.5.4. Ad ogni tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Lo stesso numero non puo' essere assegnato dalla stessa Parte contraente ad un altro tipo di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate cui si applica il presente regolamento.
4.6. Esempi di marchi di omologazione per una luce singola (figura 1) e per luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate (figura 2), comprensivi di tutti i simboli aggiuntivi di cui sopra, sono riportati nell'allegato 2.

5. DISPOSIZIONI GENERALI

5.1. Ciascun campione deve soddisfare le disposizioni di cui ai punti successivi.
5.2. Le luci posteriori per nebbia devono essere progettate e costruite in modo che, nelle normali condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni a cui possono essere sottoposte, il loro buon funzionamento resti assicurato ed esse mantengano le caratteristiche prescritte dal presente regolamento.

6. INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA

6.1. L'intensita' della luce emessa da ognuno dei due campioni deve essere almeno uguale ai minimi e non superiore ai massimi definiti di seguito e deve essere misurata rispetto all'asse di riferimento nelle direzioni sotto indicate (espresse in gradi rispetto all'asse di riferimento).
6.2. L'intensita' lungo gli assi H e V, fra 10o a sinistra e 10o a destra nonche' fra 5o verso l'alto e 5o verso il basso, non deve essere inferiore a 150 cd.
6.3. L'intensita' della luce emessa in tutte le direzioni di osservazione non deve essere superiore a 300 cd per luce.
6.4. Nel caso di una luce singola contenente piu' di una sorgente luminosa, la luce deve rispettare l'intensita' minima prescritta allorche' una qualsiasi delle sorgenti luminose non funziona, e non deve superare le intensita' massime allorche' tutte le sorgenti luminose sono accese.
6.5. La superficie apparente nella direzione dell'asse di riferimento non deve essere superiore a 140 cm2.
6.6. L'allegato 3 contiene precisazioni sul metodo di misura da usare in caso di dubbio.

7. PROCEDIMENTO DI PROVA

Tutte le misure devono essere effettuare con lampade campione incolori del tipo previsto per il dispositivo; le lampade devono essere regolare in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questi tipi di luci.
7.1. Tutte le misure sulle luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre) devono essere effettuate a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V.
Nel caso di sorgenti luminose munite di uno speciale alimentatore, le tensioni di prova suindicate devono essere applicate ai terminali di entrata dell'alimentatore.
Il laboratorio di prova puo' chiedere al fabbricante di fornirgli lo speciale alimentatore necessario per le sorgenti luminose.

8. PROVA DI RESISTENZA AL CALORE

8.1. La luce deve essere sottoposta ad una prova di funzionamento continuo della durata di un'ora dopo un periodo di riscaldamento di 20 minuti.
La temperatura ambiente deve essere di 23 oC a 5 oC. La lampada usata deve essere della categoria prescritta per la luce esaminata, e deve essere alimentata con corrente ad un voltaggio tale da dare la potenza media specificata per i corrispondenti livelli della tensione di prova.
8.2. Se solo la potenza massima e' specificata, la prova deve essere condotta regolando la tensione in modo da ottenere una potenza uguale al 90 % della potenza specificata. La potenza media o massima specificata deve, in ogni caso, essere scelta nella gamma di tensioni di 6, 12 o 24 V, a cui si raggiunge il valore massimo.
8.3. Dopo che la luce si e' stabilizzata alla temperatura ambiente, non deve essere percepita nessuna distorsione, deformazione, incrinatura o modifica cromatica.

9. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa, misurato utilizzando una sorgente luminosa avente una temperatura di colore di 2854 K(Corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale dell'illuminazione (CIE)), deve rientrare nei limiti delle coordinate tricromatiche seguenti:
limite verso il giallo: y = 0,335
limite verso il porpora: z = 0,008
Tuttavia, per le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con la sorgente luminosa presente nella luce, conformemente a quanto indicato nel punto 7.1 del presente regolamento.

10. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

Le procedure intese ad assicurare la conformita' della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/5O5/Rev.2) in particolare per le prescrizioni che seguono.
10.1. I proiettori omologati a titolo del presente regolamento devono essere costruiti in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, cioe' devono soddisfare le prescrizioni indicate ai punti 6 e 9 precedenti.
10.2. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della conformita' della produzione indicate nell'allegato 4 del presente regolamento.
10.3. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative al prelievo dei campioni da parte di un ispettore indicate nell'allegato 5 del presente regolamento.
10.4. L'autorita' che ha concesso l'omologazione puo' in qualsiasi momento verificare i metodi di controllo della conformita' applicati in ogni impianto di produzione. Tali verifiche hanno di norma cadenza biennale.

11. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

11.1. L'omologazione rilasciata per un tipo di luce posteriore per nebbia puo' essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni sopra indicate o se una luce recante il marchio di omologazione di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2 non e' conforme al tipo omologato.
11.2. Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

12. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di proiettore omologato a norma del presente regolamento, ne informa l'autorita' che ha rilasciato l'omologazione la quale, a sua volta, informa le altre Parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

13. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le Parti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede concernenti l'omologazione, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione emesse negli altri paesi.

------ (1) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 (omesso), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32-36 (omessi) e 37 per la Turchia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all'omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri cosi' assegnati saranno comunicati alle Parti contraenti dell'accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.
----> Vedere ALLEGATI da Pag. 27 a Pag. 31 del S.O. <----
ALLEGATO 4 Prescrizioni minime per le procedure di controllo della conformita'
della produzione

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. I requisiti di conformita' sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico conformemente alle disposizioni del presente regolamento se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione.
1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformita' delle luci di serie non e' contestata se, nelle prove delle prestazioni fotometriche eseguite a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V su una luce scelta a caso munita di lampada a incandescenza campione, oppure munita di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre):
1.2.1. nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti nel presente regolamento di piu' del 20 per cento in senso sfavorevole.
1.2.2. Se, nel caso di una luce munita di sorgente luminosa sostituibile, i risultati della prova sopra descritta non sono conformi ai requisiti, la prova deve essere ripetuta usando un'altra lampada campione a incandescenza.
1.3. Le coordinate cromatiche devono essere rispettate quando la luce e' munita di lampada campione a incandescenza o, nel caso di luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre), quando le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa presente nella luce.

2. PRESCRIZIONI MINIME PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' EFFETTUATA DAL FABBRICANTE

Per ciascun tipo di luce, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono, alla frequenza adeguata. Le prove devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
Se da un prelievo di campioni risulta la non conformita' per il tipo di prova considerato, viene effettuato un nuovo prelievo e si procede ad un'altra prova. Il fabbricante deve prendere le disposizioni necessarie per assicurare la conformita' della produzione corrispondente.

2.1. Natura delle prove

Le piove di conformita' di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e le caratteristiche colorimetriche.
2.2. Metodi usati nelle prove
2.2.1. Le prove devono essere generalmente eseguite conformemente ai metodi definiti nel presente regolamento.
2.2.2. Nelle prove di conformita' effettuate dal fabbricante possono essere seguiti metodi equivalenti, previa autorizzazione dell'autorita' competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante deve comprovare che i metodi impiegati sono equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento.
2.2.3. Ai fini dell'applicazione dei punti 2.2.1 e 2.2.2 si deve procedere ad una calibrazione regolare dell'apparecchiatura di prova e ad una correlazione con le misurazioni effettuate da un'autorita' competente.
2.2.4. I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli presentati nel presente regolamento, in particolare per i prelievi ed i controlli amministrativi.

2.3. Natura del prelievo

I campioni delle luci devono essere prelevati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s'intende un insieme di luci dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante.
La valutazione deve riguardare in generale la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante puo' raggruppare rilevazioni concernenti lo stesso tipo di luce prodotto da piu' stabilimenti, purche' essi operino in base allo stesso sistema di qualita' e gestione della qualita'.

2.4. Caratteristiche fotometriche misurate e registrate

La luce prelevata deve essere sottoposta a misurazione fotometrica per la verifica dei valori minimi nei punti indicati nell'allegato 3 e per la verifica delle coordinare cromatiche indicate nel punto 9 del presente regolamento.

2.5. Criteri di accettabilita'

Il fabbricante e' tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d'accordo con l'autorita' competente, i criteri di accettabilita' della sua produzione allo scopo di rispettare le prescrizioni relative al controllo della conformita' della produzione di cui al punto 10.1 del presente regolamento.
I criteri di accettabilita' devono essere tali che la probabilita' minima di superare un controllo per sondaggio conformemente all'allegato 5 (primo prelievo) sia di 0,95 con un grado di affidabilita' del 95 percento.

ALLEGATO 5
Prescrizioni minime per i prelievi effettuati da un ispettore

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. I requisiti di conformita' sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico conformemente alle prescrizioni del presente regolamento se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione.
1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche:
a conformita' dei proiettori di serie non e' contestata se, nelle prove delle prestazioni fotometriche eseguite a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V su una luce scelta a caso e munita di lampada campione a incandescenza, oppure munita di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre):
1.2.1. nessuno dei valori misurati differisce dai valori minimi prescritti dal presente regolamento di piu' del 20 per cento in senso sfavorevole;
1.2.2. se, nel caso di una luce munita di sorgente luminosa sostituibile, i risultati della prova sopra descritta non soddisfano i requisiti, le prove devono essere ripetute usando un'altra lampada campione a incandescenza.
1.2.3. Le luci con difetti manifesti non sono prese in considerazione.
1.3. Le coordinate cromatiche devono essere rispettate quando la luce e' munita di lampada campione a incandescenza o, nel caso di luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre), quando le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa presente nella luce.

2. PRIMO PRELIEVO

Nel primo prelievo quattro luci sono scelte a caso. Il primo campione di due luci e' contrassegnato con A. il secondo con B.
2.1. La conformita' non e' contestata nei casi indicati di seguito.
2.1.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' delle luci di serie non e' contestata se le divergenze dei valori misurati sulle luci in senso sfavorevole sono:
2.1.1.1. campione A
A1: per una luce 0%
per una luce non piu' del 20%
A2: per entrambe le luci piu' dello 0%
ma non piu' del 20%
procedere con il campione B
2.1.1.2. campione B
B1: per entrambe le luci 0%
2.1.2. o se il campione A soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.1.
2.2. La conformita' e' contestata nei casi indicati di seguito.
2.2.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' delle luci di serie e' contestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:
2.2.1.1. campione A
A3: per una luce non piu' del 20%
per una luce piu' del 20%
ma non piu' del 30%
2.2.1.2. campione B
B2: nel caso A2
per una luce piu' dello 0%
ma non piu' del 20%
per una luce non piu' del 20%
B3: nel caso A2
per una luce 0%
per una luce piu' del 20%
ma non piu' del 30%
2.2.2. o se il campione A non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

2.3. Revoca dell'omologazione

La conformita' e' contestata e si applica il punto 11 se, in base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:
2.3.1. campione A
A4: per una luce non piu' del 20%
per una luce piu' del 30%
A5: per entrambe le luci piu' del 20%
2.3.2. campione B
B4: nel caso A2 per una luce piu' dello 0%
ma non piu' del 20%
per una luce piu' del 20%
B5: nel caso A2
per entrambe le luci piu' del 20%
B6: nel caso A2
per una luce 0%
per una luce piu' del 30%
2.3.3. o se i campioni A e B non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3. SECONDO PRELIEVO

Nei casi di A3, B2, B3 e' necessario, entro 2 mesi dalla notifica, un secondo prelievo: terzo campione C di due luci e quarto campione D di due luci, scelte da partite fabbricate dopo l'adeguamento.
3.1. La conformita' non e' contestata nei casi indicati di seguito.
3.1.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' delle luci di serie non e' contestata se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:
3.1.1.1. campione C
C1: per una luce 0%
per una luce non piu' del 20%
C2: per entrambe le luci piu' dello 0%
ma non piu' del 20%
procedere con il campione D
3.1.1.2. campione D
D1: nel caso C2
per entrambe le luci 0%
3.1.2 o se il campione C soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.
3.2. La conformita' e' contestata nei casi indicati di seguito.
3.2.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformita' delle luci di serie e' contestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:
3.2.1.1. campione D
D2: nel caso C2
per una luce piu' dello 0%
ma non piu' del 20%
per una luce non piu' del 20%
3.2.1.2. o se il campione C non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.
3.3. Revoca dell'omologazione
La conformita' e' contestata e si applica il punto 11 se, in base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:
3.3.1. campione C
C3: per una luce non piu' del 20%
per una luce piu' del 20%
C4: per entrambe le luci piu' del 20%
3.3.2. campione D
D3: nel caso C2
per una luce 0 o piu' dello 0%
per una luce piu' del 20%
3.3.3. o sei campioni C e D non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.
----> Vedere IMMAGINE a Pag. 38 del S.O. <----
 
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