Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 settembre 2001
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura Vittorio Maule, unita' di Castagnero. (Decreto n. 30334).

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Vista l'istanza della societa' S.p.a. Torcitura Vittorio Maule, inoltrata presso la competente Direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 15 maggio 2000, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 7 marzo 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 13 marzo 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria lavorazione filati applicato a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 136 unita' di cui 64 da 35 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, 6 da 35 ore settimanali a 30,66 ore medie settimanali e 25 da 18 ore settimanali a 12 ore medie settimanali su un organico complessivo di 173 unita';
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Considerato infine che in un successivo verbale stipulato presso l'Associazione industriali della provincia di Vicenza in data 11 gennaio 2001, le parti hanno convenuto che, a decorrere dal 15 gennaio 2001, l'orario di tutti i lavoratori attualmente interessati al contratto di solidarieta' venga ripristinato a tempo pieno;
Acquisito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro competente per territorio;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 13 marzo 2000 al 14 gennaio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura Vittorio Maule, con sede in Castagnero (Vicenza), unita' di Castagnero (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentasei unita', di cui sessantaquattro da 35 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, sei da 35 ore settimanali a 30,66 ore medie settimanali e venticinque da 18 ore settimanali a 12 ore medie settimanali su un organico complessivo di centosettantratre unita'.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura Vittorio Maule, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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