Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 15 novembre 2001
Differimento di termini per la revisione di alcune convenzioni autostradali, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 498/1992. (Deliberazione n. 88/01).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;
Visto l'art. 132, secondo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ha previsto l'intervento del Fondo centrale di garanzia anche per quei periodi in cui la prevalenza pubblica e' venuta temporaneamente a mancare;
Visto l'art. 132, terzo comma, della precitata legge n. 388/2000, in base al quale il Ministro dei lavori pubblici puo' consentire, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e senza oneri per lo Stato, alla rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati dal Fondo centrale di garanzia, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi;
Vista la propria delibera del 20 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 305/1996), con la quale sono state emanate direttive per la revisione delle tariffe autostradali ai sensi dell'art. 11 della precitata legge n. 498/1992;
Viste le proprie delibere del 21 marzo 1997, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e del 3 dicembre 1997, n. 213 (Gazzetta Ufficiale n. 18/1998) con le quali sono state apportate alcune rettifiche alla richiamata delibera;
Considerato che si e' sinora proceduto, ai sensi del precitato art. 11 della legge n. 498/1992, alla revisione di 19 convenzioni autostradali e che restano ancora da definire le procedure relative a tre societa' (SITAF, SAV e Pedemontana Lombarda);
Considerato che questo Comitato, su proposta del Ministero dei lavori pubblici ed in considerazione della complessita' delle problematiche insorte in sede di rinnovo, con delibera n. 9 del 1 febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001) ha prorogato il termine per l'approvazione delle convenzioni autostradali con le societa' SITAF e SAV, al 30 giugno 2001;
Considerato che questo Comitato, con la precitata delibera n. 9/2001, per la Pedemontana Lombarda, ha subordinato l'indicazione dei termini per l'approvazione di un nuovo atto convenzionale alla definizione del progetto relativo alla costituenda autostrada;
Considerato che, con la nota n. 765 del 7 giugno 2001, il Ministro dei lavori pubblici evidenzia la necessita' di prorogare, almeno sino al 31 dicembre 2001, il termine per l'approvazione dei nuovi strumenti convenzionali alle societa' SITAF e SAV;
Considerato che il NARS ha formulato le proprie indicazioni al riguardo nella seduta del 21 giugno 2001;
Considerato che, con nota n. 158 del 16 ottobre 2001, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene necessario un ulteriore slittamento dei termini per la revisione delle convenzioni autostradali delle predette societa';
Preso atto che relativamente alla SITAF ed alla SAV, il Ministero di settore ha sottolineato come non risultino ancora risolte le complesse questioni concernenti la notevole esposizione debitoria nei confronti del Fondo centrale di garanzia;
Delibera:
Il termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali concernenti le societa' autostradali SITAF e SAV e' prorogato al 31 dicembre 2002.
Raccomanda:
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di predisporre le opportune iniziative atte a favorire una accelerazione delle procedure per la definizione del progetto autostradale relativo alla Pedemontana Lombarda.
Roma, 15 novembre 2001 Il Presidente delegato: Tremonti
 
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