Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 7 novembre 2001
Chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla validita' delle certificazioni dei sistemi di gestione per la qualita' rilasciate dagli organismi accreditati dal Sincert (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; art. 8, comma 11-quater della legge n. 109/1994, e successive modificazioni). (Determinazione n. 21).

IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste in merito alle certificazioni del sistema di gestione per la qualita' di cui alle norme UNI EN ISO 9000, in particolare alla validita' delle stesse;
l'Autorita' ha convocato in audizione, tenuta il 17 ottobre u.s., il Sincert, responsabile, per l'Italia, dell'accreditamento degli organismi di certificazione;
Ritenuto che:
l'art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni stabilisce che le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e, tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei benefici seguenti:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30 della presente legge, sono ridotte al 50%;
b) nel caso di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualita', ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni;
l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 dispone che il possesso della certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e' condizione necessaria per il riconoscimento dell'incremento convenzionale premiante;
la determinazione n. 56/2000, al punto 11, precisa che "la data di scadenza dell'attestazione di qualificazione, qualora essa sia rilasciata sulla base dell'incremento convenzionale premiante, deve coincidere con la data di scadenza del certificato o dichiarazioni relative al possesso di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000".
Considerato che:
il Sincert, nell'audizione tenutasi presso questa Autorita', ha depositato il documento relativo alle SCADENZE DELLE CERTIFICAZIONI DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA' RILASCIATE DA ORGANISMI ACCREDITATI SINCERT, riferendo che il riconoscimento dei requisiti connessi alla gestione in qualita' del processo produttivo risulta legato alla eventuale perdita dei requisiti, accertata nel corso delle periodiche visite ispettive, nonche', principalmente alla scadenza del rapporto contrattuale tra organismo certificatore e societa' certificata; ne deriva che la data di scadenza della certificazione di qualita', salvo rinnovo della stessa, coincide con il triennio di validita' del rapporto contrattuale stesso;
tale data di scadenza viene riportata sulla certificazione di qualita', come stabilito nei regolamenti Sincert, secondo due modalita':
a) il certificato riporta esplicitamente, oltre alla data di prima emissione e di emissione corrente, anche la data di scadenza, che coincide con il periodo di validita' del certificato, di norma triennale;
la data di scadenza indicata sul certificato coincide, generalmente, con il termine del contratto esistente tra Organismo e Azienda certificata, tramite apposita visita ispettiva, detta di rinnovo;
a seguito di esito positivo di detta verifica, l'Organismo emette un nuovo Certificato e procede al rinnovo, esplicito o tacito, del Contratto;
b) il certificato, in cui e' sempre presente la data di prima emissione e di emissione corrente, non riporta in modo esplicito la data di scadenza. Tale data risulta, tuttavia, indicata, in termini impliciti, tramite la dizione prevista dal regolamento Sincert per l'accreditamento degli organismi di certificazione: "La validita' del presente certificato e' subordinata a sorveglianza periodica (sei mesi o un anno) ed al riesame completo del sistema di gestione per la qualita' (o altro sistema di gestione aziendale) con periodicita' triennale";
la scadenza del certificato e' pertanto implicitamente stabilita' a tre anni decorrenti dalla data di emissione (prima o corrente) e cio' anche qualora il contratto tra organismo e azienda non preveda esplicitamente tale scadenza come clausola contrattuale;
il Sincert, al fine di agevolare le procedure di accertamento della validita' della certificazione di qualita', provvedera' affinche' le nuove certificazioni, emesse da organismi accreditati, saranno integrate con la dicitura: "Per una informazione puntuale ed aggiornata circa la validita' del presente certificato, si prega di contattare il seguente numero telefonico ... o indirizzo e mail ...";
il Sincert, inoltre, nel corso dell'audizione si e' impegnato ad informare questa Autorita', che ne fara' oggetto di specifica comunicazione alle Soa, relativamente a tutti i procedimenti di revoca o di modifica delle Certificazioni dei sistemi di gestione per la qualita' gia' rilasciate dagli Organismi di certificazione.
Dalle considerazioni svolte, al fine di garantire i principi di uniformita' di comportamento e di libera concorrenza tra gli operatori, i criteri da tener presente in sede di esperimento delle procedure di gara sono nei termini suindicati.
Roma, 7 novembre 2001
Il presidente: Garri
 
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