Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 31 ottobre 2001
Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti", a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
Vista la legge 28 dicembre 1999, n. 496, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante "Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore";
Visto l'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", che detta norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti;
Considerato che sono state acquisite nel corso degli incontri di lavoro tenutisi presso l'Amministrazione le osservazioni di tutti i soggetti interessati sul documento con il quale l'Amministrazione ha dedicato le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti nonche' quelle formulate dal coordinamento interregionale e dall'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani, pervenute rispettivamente in data 8 giugno 2001 e 13 giugno 2001;
Vista l'intesa con la Conferenza unificata Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisita nel corso della riunione del 27 settembre 2001, nella quale l'Unione province italiane - UPI, ha raccomandato che nelle attivita' di programmazione regionale della rete di distribuzione dei carburanti siano adeguatamente coinvolte le province;
Decreta:
Articolo unico
E' approvato il Piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti contenente le linee guida di cui al documento allegato, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Roma, 31 ottobre 2001
Il Ministro: Marzano
 
Allegato
LINEE GUIDA PER L'AMMODERNAMENTO
DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI Obiettivo.
Promuovere l'ammodernamento della rete per migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza. Azioni.
Migliorare l'attuale conoscenza del sistema distributivo attraverso la creazione di banche dati regionali che utilizzino modalita' di rilevamento omogenee.
Razionalizzare l'offerta attraverso la riduzione del numero di impianti e conseguente aumento dell'erogato medio. Priorita': favorire la chiusura degli impianti incompatibili, non adeguabili con il loro eventuale riposizionamento o delocalizzazione. Definizione delle incompatibilita'.
Sono state individuate le seguenti fattispecie di incompatibilita':
Centri abitati:
a) impianti situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
b) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
Fuori dal centri abitati:
c) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su piu' strade pubbliche;
d) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
e) impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
f) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti (sempreche' in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali (corsi d'acqua ecc.).
Le fattispecie di cui alle lettere b), e) ed f) possono, tenendo conto delle esigenze del servizio e della necessita' di certezza da parte degli operatori, essere oggetto di specifiche deroghe in sede di programmazione regionale in considerazione delle diverse realta' territoriali e di eventuali situazioni sopravvenute che hanno determinato l'incompatibilita'.
Alle fattispecie selezionate le regioni potranno, previa consultazione congiunta degli operatori e delle associazioni di categoria ex art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 32/1998, attribuire diversa priorita' valutando per ciascuna di esse l'impatto sulla rete esistente.
Sulla base delle fattispecie individuate nel piano nazionale e nella conseguente programmazione regionale, i comuni effettuano le verifiche degli impianti esistenti dichiarando la decadenza dall'autorizzazione per gli impianti che ricadano nelle fattispecie sopra descritte. Tali fattispecie esauriscono le verifiche di cui all'art.1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 346/1999, fatte salve le ulteriori norme vigenti in materia. Sono in ogni caso fatte salve le verifiche gia' effettuate.
I titolari degli impianti che intendano sottoporre i propri impianti a modifiche soggette ad autorizzazione, come definite nella programmazione regionale, potranno procedere solo nel caso sia stata effettuata la verifica ovvero abbiano prodotto all'amministrazione comunale una dichiarazione, avente valore di autocertificazione, di non ricadere in alcune delle fattispecie di incompatibilita' come sopra definite.
Le regioni, allo scopo di facilitare le operazioni di chiusura degli impianti, potranno avvalersi dello strumento dell'accordo di programma da stipulare fra operatori, comuni, province, regione stessa. Programmare per bacini d'utenza.
La programmazione regionale definisce i bacini d'utenza quali ambiti territoriali omogenei che possono coincidere con le province. In relazione a ciascun bacino possono essere conosciute le caratteristiche deficitarie o eccedentarie dell'offerta in base ad alcuni parametri quali l'erogato totale regionale, i veicoli circolanti, il numero di abitanti, il numero di punti vendita esistenti, le tipologie prevalenti di viabilita', i flussi di traffico, stagionalita' della domanda per motivazioni turistiche. Determinazione di criteri per l'installazione dei nuovi impianti.
Premesso che, da un punto di vista strettamente procedurale, si ritiene che il ricorso allo strumento dello "sportello unico" debba essere privilegiato nella procedura per il rilascio delle nuove autorizzazioni, la programmazione regionale specifichera' la tipologia di nuovi impianti individuata dall'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge n. 383/1999, convertito con modifiche dalla legge n. 496/1999, in relazione alle esigenze di ciascun territorio. In effetti la previsione normativa, pur indicando chiaramente una tipologia di impianto arricchito dalla presenza di servizi e attivita' accessorie, dotato di self service post payment, volutamente lascia alla programmazione regionale le necessarie articolazioni di tale modello ipotetico. Si individueranno quindi piu' tipologie o meglio piu' standards qualitativi in grado di caratterizzare e diversificare i nuovi impianti.
Per quanto riguarda la localizzazione dei nuovi impianti l'assenza delle condizioni di incompatibilita' sopra indicate deve essere preliminarmente verificata o attestata dal richiedente attraverso la perizia giurata di un tecnico abilitato.
Deve inoltre essere individuata la superficie minima dei nuovi impianti in relazione all'utenza servita, prevedendo quindi una differenziazione in funzione della localizzazione dell'impianto stesso. Risulta inoltre di grande importanza il tema delle distanze fra impianti sulle quali si ritiene di non dover fissare a livello nazionale alcuna, distanza minima obbligatoria ma dare, coerentemente, con l'indirizzo legislativo, l'indicazione che la previsione nella programmazione regionale di distanze, sia pure minime, sia comunque obbligatoria.
In sintesi, i criteri da determinare per l'installazione dei nuovi impianti risultano appartenere alle seguenti categorie: Tipologie o standards qualitativi.
Deve preliminarmente essere individuata la tipologia di servizio "minima" che tenga conto della esigenza di garantire il servizio all'utenza nelle zone territorialmente svantaggiate. La tipologia deve essere costruita tenendo conto del bacino d'utenza e dei flussi di traffico. In ogni caso, sia pure con le necessarie articolazioni, la tipologia di riferimento potra' promuovere la vendita di tutti i tipi di carburante, la presenza di attivita' commerciali integrative, la presenza del servizio self-service post-pagamento. In relazione ai carburanti commercializzati non si ritiene giustificata alcuna imposizione di tetto massimo percentuale riferito ad alcuni carburanti (g.p.l. e metano). Infine, per quanto riguarda l'installazione di nuovi impianti su aree pubbliche individuate dai comuni, si ritiene debba esserne prevista l'assegnazione attraverso procedure ad evidenza pubblica (gare). Superfici minime.
Per ciascuna tipologia deve essere fissata la superficie minima di riferimento. Superfici edificabili.
Al fine di consentire un reale sviluppo delle attivita' integrative alla vendita di carburante, la programmazione regionale dovra' prevedere per gli impianti appositi ed adeguati indici di edificabilita' in relazione all'area di pertinenza. Distanze.
La programmazione regionale deve indicare le distanze minime fra impianti, misurate dall'accesso degli impianti sulla viabilita' pubblica.
Non si ritiene giustificata alcuna imposizione di distanze differenziate per tipo di prodotto. Impianti uso privato.
Fanno parte di tale tipologia tutte le attrezzature fisse e/o mobili senza limiti di capacita' destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprieta' di imprese produttive o di servizio. Pertanto ad essi si applicano le norme dettate dall'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Per tali impianti le regioni dovranno promuovere ogni utile strumento per migliorare la conoscenza della struttura di tale segmento distributivo anche al fine di una eventuale indicazione nelle programmazioni regionali di criteri e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali. I risultati del monitoraggio potranno essere utilizzati dalle societa' che commercializzano prodotti petroliferi al fine di verificare che i propri clienti siano muniti della specifica autorizzazione comunale. Ammodernamento.
L'ammodernamento della rete esistente rappresenta uno degli obiettivi qualificanti del Piano nazionale.
L'ammodernamento quindi deve essere favorito con ogni possibile mezzo al fine di pervenire gradualmente al miglioramento sull'intera rete distributiva degli standards qualitativi.
A tal fine la programmazione regionale puo' scegliere gli strumenti che riterra' opportuni in relazione alle specificita' del territorio ed a come nelle singole regioni si e' sviluppata la rete distributiva.
Si indicano di seguito alcune possibili linee di sviluppo della programmazione regionale in materia:
la programmazione regionale potra' attuare l'ammodernamento della rete anche attraverso l'utilizzo del servizio self-service pre-pagamento senza limitazioni d'orario, purche' sia comunque garantita adeguata sorveglianza dell'impianto, prevalentemente nelle aree territorialmente svantaggiate dalla stessa individuate;
per gli impianti situati nei centri storici deve essere valutata, per le indubbie ricadute positive dal punto di vista ambientale, la possibilita' di trasformazione/integrazione degli impianti da ammodernare in colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;
l'installazione del servizio self-service pre-pagamento e l'aggiunta di nuovi prodotti costituiscono modifica dell'impianto soggetta, sulla base della programmazione regionale, ad autorizzazione o a semplice comunicazione;
per il g.p.l. ed il metano per i quali non e' consentito l'utilizzo del servizio self-service per motivi di sicurezza, l'ammodernamento degli impianti con tale tipo di prodotti dovra' garantire uno sviluppo adeguato, rapportato all'utenza potenziale, della rete distributiva di tali prodotti. A tal fine potranno essere indicate idonee distanze fra impianti funzionali al raggiungimento del suddetto obiettivo;
anche per gli impianti esistenti la programmazione regionale prevedera' appositi ed adeguati indici di edificabilita' al fine di consentire lo sviluppo delle attivita' commerciali integrative;
la programmazione regionale potra' favorire il processo di ammodernamento con incentivi di carattere amministrativo, economico e finanziario, a favore di tutti gli operatori del settore, nell'ambito delle esistenti o emanande normative regionali in materia di sviluppo degli investimenti. Principi di flessibilizzazione degli orari.
La materia degli orari risulta attualmente disciplinata oltre che dall'art. 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 nonche' dalla lettera g) dell'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Al riguardo le regioni, con i piani regionali, adottano le opportune iniziative per ottimizzare, attraverso lo strumento della flessibilita' degli orari come sopra disciplinati, il servizio reso all'utenza. Sviluppo delle attivita' integrative sugli impianti.
Per tale punto occorre ricordare la normativa e programmazione regionale emanata in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998 nella quale vanno sicuramente ricompresi gli esercizi commerciali da installare presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, mentre per quanto riguarda l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, le regioni, in vista della prossima emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 287/1991, predisporranno gli strumenti opportuni per adempiere alle prescrizioni dettate dalla lettera i) dell'art. 19 della legge n. 57/2001.
In relazione inoltre alle attivita' artigianali connesse all'attivita' di distribuzione dei carburanti (quali officine, gommisti ecc.), non soggette ad autorizzazioni amministrative, occorre che la programmazione regionale preveda possibili linee di sviluppo di tali attivita'. Norme finali e transitorie.
Le regioni adottano o adeguano la propria programmazione regionale entro sei mesi dall'emanazione del Piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alle presenti linee-guida.
Ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alle presenti linee-guida.
Fino all'emanazione delle programmazioni regionali o dell'adeguamento delle stesse in coerenza al Piano nazionale, si applicano le disposizioni contenute nelle programmazioni regionali vigenti in quanto compatibili con la normativa statale in materia.
I comuni hanno a loro volta sei mesi di tempo decorrenti dall'emanazione o dall'adeguamento delle programmazioni regionali per effettuare le verifiche di compatibilita' degli impianti esistenti rispetto alle fattispecie di incompatibilita' individuate nel presente documento.
Coloro che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacita' destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprieta' di imprese produttive o di servizi (impianti uso privato) devono chiedere la prescritta autorizzazione comunale, ove non ne siano gia' in possesso, nel termine che verra' indicato nelle programmazioni regionali e comunque entro sei mesi dall'adozione delle programmazioni regionali medesime.
 
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